Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23296 del 23/08/2021

Cassazione civile sez. II, 23/08/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 23/08/2021), n.23296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12072-2016 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DON MINZONI

9, presso lo studio dell’avvocato ENNIO LUPONIO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CARLO PORRATI;

– ricorrente –

contro

G.A., F.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato MARIA

ELENA RIBALDONE, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ANNA PEGORETTI, ANNA MASSETTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1968/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CORRADO MISTRI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.G. evocò avanti il Tribunale di Alessandria G.G., G.A. e F.V., quale titolari di immobile limitrofo al suo, denunziando immissioni illecite di rumori, fumi ed odori, chiedendo di conseguenza la condanna dei convenuti alla cessazione delle immissioni moleste ed al ristoro del danno patito.

Si costituivano i consorti F.- G., che contestavano la pretesa avversaria, ed il Tribunale rigettò la domanda.

Il P. propose gravame avverso detta sentenza avanti la Corte d’Appello di Torino, cui resistettero i consorti F.- G.A. anche quale erede del defunto G.G..

Ad esito della trattazione la Corte subalpina rigettò l’impugnazione, rilevando come l’espletata consulenza tecnica nulla di illecito aveva rilevato; le prove testimoniali assunte non apparivano rilevanti, poiché espressione di valutazioni soggettive, mentre le informazioni, di cui era richiesta l’assunzione, non risultavano decisive ai fini di causa.

Per la cassazione della sentenza resa dalla Corte cisalpina, il P. ha proposto ricorso fondato su unico articolato motivo.

Resistono con controricorso i consorti G.- F..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal P. s’appalesa privo di pregio giuridico e va rigettato. Con l’unico articolato mezzo di impugnazione il ricorrente deduce vizio di nullità della sentenza resa per difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c., nonché violazione delle norme ex artt. 2697 e 2712 c.c. ed artt. 116 e 118 c.p.c.

Osserva il ricorrente come la Corte subalpina abbia omesso ogni motivazione in relazione alla sua denunzia di frode processuale, avendo i resistenti alterati i luoghi prima dell’espletamento della disposta consulenza tecnica, che in sede penale aveva dato luogo a procedimento a loro carico.

Quindi il P. rileva come erroneamente il Collegio torinese ebbe a ritenere priva di valenza probatoria la consulenza di parte, da lui commissionata ante causam, nonostante il consulente d’ufficio, visionato il relativo elaborato, ebbe a ritenere i dati rilevati affidabili e genuini, nonché a negare rilevanza al mutamento dei luoghi posto in esser dai resistenti prima dell’espletamento della consulenza, espletata proprio nell’ambito di procedimento per provvedimento d’urgenza avviato subito dopo la notifica della citazione introduttiva, sicché erronea appariva anche il cenno, fatto dalla Corte subalpina, alla necessità di accertare i fatti mediante l’espletamento di procedimento per accertamento tecnico preventivo.

Infine il ricorrente ha riprodotto nel ricorso le dichiarazioni testimoniali rese e nel presente procedimento ed in sede penale dalle varie persone sentite, nonché passi dell’elaborato peritale, reso dal consulente tecnico d’ufficio, in cui erano richiamati i dati accertati dal suo tecnico ante causam contestando la valutazione di irrilevanza di detti dati probatori formulata dalla Corte di merito.

L’articolata censura s’appalesa priva di fondamento in ordine a tutti i profili critici sviluppati.

In primo luogo non sussiste la dedotta nullità in relazione all’omessa motivazione circa il procedimento penale pendente a carico dei resistenti per frode processuale, posto che la questione risulta oggetto della specifica richiesta di sospensione del procedimento civile, ex art. 295 c.p.c., avanzata dal P..

Ed al riguardo il Collegio cisalpino ha puntualmente motivato, escludendo l’incidenza del procedimento penale citato sulla presente controversia civile, altra questione risulta essere la valutazione della rilevanza della pendenza di detto procedimento penale nell’ambito del complesso probatorio acquisito in causa, che di certo non configura la nullità dedotta.

Quanto poi alla violazione delle norme sostanziali in tema probatorio – artt. 2697 e 2712 c.c. – all’evidenza il Collegio subalpino non ha violate, nell’adottare la sua decisione, dette regole di diritto.

Difatti il principio che l’onere della prova incombe su chi fa valere in giudizio un suo diritto – nella specie tale soggetto era il P. – risulta osservato posto che la Corte cisalpina ha esaminato il tessuto probatorio acquisito in atti ad istanza delle parti e su tale base ha emessa la sua decisione.

Il cenno all’art. 2712 c.c. rimane criptico e comunque non decisivo, posto che i consorti F.- G. hanno contestato le allegazioni probatorie proposte dal P., sicché il principio desumibile da detto articolo di legge appare rispettato.

Altra questione appare essere la valenza a fini probatori che la Corte territoriale ha assegnato all’elaborato peritale, confezionato dal consulente di parte mediante attività svolta ante causam, poiché un tanto è valutazione di merito rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, ex artt. 116 c.p.c. Perciò anche l’evocata norma ex art. 116 c.p.c. appare pienamente osservata dal Collegio cisalpino, in quanto ha puntualmente apprezzato, secondo il proprio prudente apprezzamento, il materiale probatorio acquisito in causa e confermato il giudizio di non ammissibilità circa le prove orali richieste dal P. in quanto i capitoli proposti ritenuti generici e portanti mere valutazioni.

La contestazione nel merito di detto apprezzamento da parte del P. non configura il vizio dedotto, poiché la norma, indicata siccome violata, impone solo che il Giudice proceda alla motivata valutazione di tutte le prova introdotte in causa, operazione pacificamente fatta dal Collegio cisalpino.

Quanto invece alla violazione del disposto ex art. 118 c.p.c., ossia il non aver la Corte territoriale disposto il mezzo istruttorio dell’ispezione, basta osservare come il Giudice d’appello ha puntualmente motivato la sua decisione di non disporre dello strumento istruttorio rimesso alla sua scelta discrezionale – Cass. sez. L n 2716/98, Cass. sez. 2 n 13431/07 -, eppertanto non concorre la violazione della norma evocata.

In effetti sub specie denunzia di violazione di regole di diritto, il ricorrente propone una rilettura di parte del compendio probatorio assunto in causa, anche ricorrendo a suggestioni mediante richiamo ai procedimenti penali avviati contro i resistenti, come conforto delle sue asserzioni di illecita immutazione dei luoghi ovvero condotte di frode processuale, allo stato prive di ogni riscontro probatorio, come sottolineato dalla Corte territoriale.

Ma detta rilettura con formulazione di ricostruzione logico-fattuale dei dati probatori di causa meramente alternativa rispetto a quanto ritenuto dalla Corte di merito configura, non già, i vizi di nullità e violazione di regole di diritto denunziate, bensì sollecitazione a questa Corte di legittimità di procedere ad inammissibile valutazione circa il merito della causa.

Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna del P. alla rifusione, verso i consorti F.- G. in solido fra loro, delle spese di questo giudizio di legittimità, tassate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense, nonché l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei consorti F.- G., in solido fra loro, delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2021

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