Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23296 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 09/06/2017, dep.05/10/2017),  n. 23296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21207/2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR, 56,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PANUNZI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

V.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6776/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo l’inammissibilità del ricorso perchè notificato oltre il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma del 2009.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio premesso che:

M.G. con ricorso del 15 luglio 2015 ha chiesto a questa Corte di Cassazione la cassazione della sentenza n. 6776 del 2014 depositata il 23 gennaio 2014 e notificata il 20 maggio 2015 con la quale la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 14691 del 2009 ha “(….) condannato l’appellato alla corresponsione in favore dell’appellante della somma di Euro 18.600,00, oltre interessi legali e al pagamento di un terzo delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.

La cassazione è stata chiesta per due motivi: 1) vizio di motivazione, difetto assoluto, nullità della sentenza; 2) violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. V.A.M. ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione:

In via preliminare il ricorso va dichiarato inammissibile perchè notificato oltre il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma del 2009 dato che il processo è stato introdotto con ricorso del 5 aprile 2007. Infatti, come pure ha rilevato la controricorrente, la sentenza impugnata è stata emessa il 12 dicembre 2013 e depositata in cancelleria il 23 gennaio 2014 e notificata il 20 maggio 2015. Ora, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., nella formulazione ante riforma del 2009 (posto che il processo è stato iniziato il 5 aprile 2007) il termine di impugnazione, per sentenza non notificata, era il termine lungo di un anno e 46 giorni (i 46 giorni per sospensione del tempo feriale). Pertanto, il ricorso per cassazione sarebbe dovuto essere proposto entro il 9 marzo 2015. Epperò, come risulta dalla notifica tramite pec il ricorso è stato notificato il 15 luglio 2015 e, dunque, abbondantemente fuori termine.

L’inammissibilità del ricorso non consente l’esame del merito dei motivi in cui è stato articolato.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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