Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23295 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 18/09/2019), n.23295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21005/2018 proposto da:

FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PO 24, presso lo studio dell’avvocato AURELIO GENTILI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2,

presso lo studio dell’avvocato EZIO BONANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALBERTO KOSTORIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 26/02/2018 R.G.N. 221/2017.

Fatto

RILEVATO CHE:

1. la Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 34 del 2018, respingeva il reclamo della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi avverso la sentenza del Tribunale di Trieste (n. 222 del 2017) che, a sua volta, aveva respinto l’opposizione proposta dalla medesima Fondazione, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, avverso l’ordinanza conclusiva della fase sommaria di accoglimento della domanda di impugnativa del licenziamento proposta da B.A.;

1.1. per quanto solo rileva in questa sede, a fondamento del decisum la Corte di merito poneva il rilievo “dirimente” della genericità della contestazione, come già era stato evidenziato nelle due fasi del precedente grado di giudizio, poichè la stessa faceva generico riferimento ad una condotta con cui il lavoratore avrebbe consentito agli addetti al laboratorio di scenografia di effettuare operazioni di costruzione e di scultura, senza utilizzare i DPI (“Dispositivi di protezione Individuale”), senza, tuttavia, indicare il numero di addetti in relazione ai quali sussisteva l’omesso controllo, la natura dei dispositivi omessi, sicchè risultava impedito un adeguato esercizio del diritto di difesa da parte del dipendente;

2. avverso la decisione, la Fondazione ricorre in cassazione sulla base di due motivi, ciascuno articolato in due censure;

3. resiste, con controricorso, la parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2; la critica investe la sentenza, da un lato, per aver ritenuto che la lettera di contestazione difettasse del requisito di specificità, dall’altro, per aver omesso di valutare “gli elementi di specificità offerti (…) dalla Fondazione”; secondo la parte ricorrente, il lavoratore era a perfetta conoscenza non solo della fonte da cui era scaturita la contestazione ma anche dei nominativi dei lavoratori interessati, in ragione dei colloqui intercorsi con il sig. C. sicchè era in grado di esercitare il diritto di difesa, come comprovato dal verbale di riunione del 9.6.2016;

1.1. il motivo è, nel complesso, da respingere;

1.2. la censura omette di considerare che l’accertamento della specificità della contestazione disciplinare costituisce, per risalente orientamento di questa Corte, oggetto di un’indagine di fatto (ex multis, Cass. n. 1562 del 2003; Cass. n. 16584 del 2004; Cass. n. 10662 del 2014; Cass. n. 9615 del 2015; in motiv. Cass. n. 16139 del 2018 e Cass. n. 19090 del 2018), per cui l’accertamento e l’apprezzamento di tale fatto operato dal giudice del merito non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente;

1.3. nella specie, l’esame del vizio di motivazione è precluso ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., a tenore del quale lo stesso (id est: il vizio di motivazione) non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. “doppia conforme”, come nella fattispecie di causa. La disposizione è applicabile ratione temporis ai giudizi di appello introdotti (come nel presente giudizio) con ricorso depositato dall’11 settembre 2012 (D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2); questa Corte ha anche, da tempo, affermato (Cass. n. 23021 del 2014) l’applicabilità della disposizione alla sentenza che definisce il procedimento di reclamo cit. L. n. 92, ex art. 1;

1.4. in ogni caso, il vizio di motivazione è formulato senza tenere in alcun conto gli enunciati di Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici) ovvero senza illustrare il “fatto storico”, non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo;

1.5. anche per il resto, le censure si risolvono in una critica dell’iter logico-argomentativo che sorregge la decisione, così schermando, sempre, una non consentita deduzione di vizio della motivazione;

2. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5 – è dedotta l’errata applicazione del D.Lgs. n. 81 del 2008; la critica investe l’accertamento secondo cui il fatto controverso avrebbe riguardato 3 lavoratori su 12 in servizio, di cui “(…) non si (conoscevano) i nominativi, le rispettive inosservanze, i loro ruoli (…) quindi quanto contestato era da un canto generico e dall’altro esagerato per eccesso ” e quella per cui non doveva trascurarsi che “il B. (fosse) stato incaricato della direzione dei laboratori solo da un mese (…)”;

2.1. anche il secondo motivo è da respingere;

2.2. le critiche investono passaggi motivazionali privi di autonoma decisività e meramente rafforzativi della individuata ratio decidendi, fondata sulla genericità della contestazione;

2.3. le critiche sviluppano questioni relative alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, che sono del tutto estranee all’impianto motivazionale della sentenza; prive, dunque, di specifica attinenza al decisum non sono riconducibili al paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (ex plurimis, Cass. n. 20652 del 2009; n. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. n. 9384 del 2017);

3. conclusivamente, il ricorso va respinto con le spese liquidate come in dispositivo, secondo soccombenza;

4. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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