Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23295 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. III, 09/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI

MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati QUATTRONE MARIA ANGELA,

BASSANO ROBERTA giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

S.R. (OMISSIS), B.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. G. BELLI, 36, presso lo

studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DI SIBIO GIOVANNI giusto mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

S.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1022/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 12/08/2008 R.G.N. 1655/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato MARCO PAOLETTI per delega;

udito l’Avvocato ORNELLA MANFREDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.C. e Au.Ca. agivano nei confronti di S.C. (suocero della prima) per la restituzione della somma (L. 250 milioni), concessa in mutuo e non restituita, e il risarcimento del danno. Assumevano (sulla base di tre scritture private del marzo e luglio 1993) che il mutuo era finalizzato al finanziamento della Stretti Oreste e C. srl, della quale erano soci anche gli A., che al finanziamento della società provvidero anche per loro stessi, e che S.C. aveva delegato C. A. ad utilizzare direttamente e nel modo ritenuto più opportuno la somma avuta in prestito, Intervenuta la morte di S.C. e di Au.Ca., il processo proseguiva tra gli eredi del primo, B.C., R. e O. S. (il quale ultimo, marito di C., rimaneva contumace) e A.C.. Il giudice di primo grado rigettava la domanda di restituzione.

2. L’appello di C. veniva respinto dalla Corte di appello di Genova (sentenza del 12 agosto 2008, non notificata) nel contraddittorio di tutti gli eredi di S.C..

3. Avverso la suddetta sentenza A.C. propone ricorso per cassazione con due motivi, esplicati da memoria.

Resistono con controricorso, esplicato da memoria, B.C. e S.R., deducendo l’inammissibilità per profili attinenti alla notifica del ricorso e rispetto all’art. 366-bis cod. proc. civ. e, comunque, chiedendo il rigetto.

S.O. non svolge difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I resistenti eccepiscono in primo luogo l’inesistenza della notifica del ricorso a S.O., per non essere stato notificato personalmente, nonostante il superamento del termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., ma presso la Cancelleria della Corte di appello di Genova, ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82.

1.1. Il termine annuale (comprensivo della sospensione feriale dei termini) per l’impugnazione della sentenza veniva a scadere il 31 ottobre 2009. Il ricorso diretto a S.O. è stato notificato il 20 ottobre 2009 all’avvocato domiciliatario, presso la cancelleria della Corte di appello di Genova, R.D. n. 37 del 1934, ex art. 82. La suddetta notifica è rituale e tempestiva secondo la giurisprudenza pacifica (e sono irrilevanti le successive notifiche, tardive, personalmente a S.O. e presso io studio in La Spezia dello stesso avvocato), con conseguente rigetto dell’eccezione proposta.

1.2. Costituisce principio consolidato (a partire da Sez. Un. 20 dicembre 1993, n. 12593 e sino ad anni recenti), quello secondo cui L’impugnazione non preceduta dalia notificazione della sentenza impugnata e successiva all’anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione del termine di cui all’art. 327 durante il periodo feriale, va notificata non alla parte personalmente, bensì, indifferentemente, a scelta dei notificante, o presso il procuratore della medesima costituito nel giudizio “a quo” o nel domicilio eletto ovvero nella residenza dichiarata per quel giudizio, dovendo ritenersi equiparate, ai sensi dell’art. 330 cod. proc. civ., comma 1, ultima parte, sia l’ipotesi della mancata notificazione della sentenza impugnata, sia quella relativa alla mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio. Si è precisato che La disposizione dettata dall’art. 330 c.p.c., comma 3, – secondo cui, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa, si deve notificare alla parte personalmente – deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce al termine di decadenza indicato nell’art. 327 cod. proc. civ., il quale, dopo l’entrata in vigore della L. 7 ottobre 1969, n. 742, rispetto alle cause in cui opera la sospensione feriale dei termini, ha la maggior durata corrispondente al periodo di detta sospensione feriale, il quale va dal primo agosto al 15 settembre di ciascun anno (Cass. 24 aprile 2001, n. 6023).

1.3. Costituisce pure principio consolidato, quello secondo cui Quando il ricorso per cassazione deve essere notificato al procuratore costituito (ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1) e non risulta che questi, nel giudizio davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, abbia provveduto all’elezione di domicilio prescritta dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, comma 1, (norme integrative sull’ordinamento della professione dì avvocato e procuratore), il luogo della notificazione medesima va fissato nella cancelleria del predetto giudice, presso la quale quel domicilio si presume eletto a norma del citato art. 82, comma 2.

(esemplificativamente Cass. 14 marzo 2000, n. 2952).

2. I resistenti inoltre, eccepiscono la inesistenza della notifica del ricorso a se stessi, per incertezza circa la figura dell’agente notificatore, atteso che l’ufficiale giudiziario il quale, dal timbro, risulta aver fatto le notifiche (dott.ssa P.F.) non è compreso (secondo l’attestazione resa dal dirigente dell’ufficio) tra gli ufficiali giudiziari in servizio presso il Tribunale di La Spezia, risultante dall’intestazione della relata di notifica, L’eccezione è priva di pregio.

2.1. Quanto lamentato non ha inciso sul raggiungimento dello scopo dell’atto, di portare tempestivamente a conoscenza degli intimati il contenuto del ricorso; tanto che i resistenti si sono difesi con controricorso.

Nè, nella specie, relativa alla notificazione di atto di impugnazione, può ravvisarsi un interesse peculiare della parte a far valere la nullità o l’inesistenza rispetto alla qualifica del soggetto notificante, come accade in tema di compimento di atti di esecuzione da parte di personale diverso dagli ufficiali giudiziari, unici preposti all’interno dell’ufficio (Cass. 9 aprile 2003, n. 5583).

Nè è utilmente invocata la decisione (Cass. 20 marzo 1999, n. 2635) che ha ritenuto l’inesistenza della notificazione compiuta da soggetto risultante responsabile dell’Ufficio del personale, in un caso in cui la parte intimata non si era difesa.

Peraltro, nella specie, come attestato dal documento proveniente dall’UNEP di Genova (prodotto ritualmente dalla ricorrente ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.) la dott.ssa P.F., che non risulta – secondo l’attestazione del dirigente dell’UNEP di La Spezia (prodotta dai controricorrenti) – appartenere all’ufficio di La Spezia, appartiene all’ufficio di Genova, competente, quale ufficio dove ha sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, insieme all’ufficio di Roma, ai sensi della L. 20 gennaio 1992, n. 55, art. 1. D’altra parte, la notifica è stata effettuata in Genova a mani, e non tramite il servizio postale, come avrebbe dovuto essere se avesse proceduto l’ufficio di la Spezia. Frutto di mero errore materiale appare, quindi, l’indicazione dell’ufficio di La Spezia nella relata.

3. La Corte di merito, confermando la sentenza di primo grado ha rigettato la domanda.

Ai fini che ancora interessano, ha preliminarmente escluso valore confessorio alle dichiarazioni, rese da S.O. nell’atto con cui si era costituito in appello, secondo le quali il padre Cesare non aveva voluto ricevere personalmente l’importo mutuato, ma aveva delegato la nuora C. ad impiegarla per il finanziamento della società, la quale ultima aveva a ciò provveduto. Secondo la decisione impugnata i fatti ammessi sono tutt’altro che a lui sfavorevoli, per essere O. marito dell’appellante, oltre che erede di S.C., e legale rappresentante della società destinataria dei finanziamenti. Quindi, anche esaminando la consulenza tecnica, ha ritenuto non raggiunta la prova in ordine al versamento dell’importo a favore della società, da parte di C. A. e per conto di S.C., in mancanza di spendita del nome.

4. Con il primo motivo si deduce omessa e contraddittoria motivazione in ordine all’effettivo esborso da parte della ricorrente a favore della società, anche per conto di S.C..

E’ applicabile ratione temporis l’art. 366-bis cod. proc. civ. Il motivo deduce vizi motivazionali ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 ma non contiene il momento di sintesi (a cui funzione è omologa a quella del quesito di diritto) idoneo a circoscrivere puntualmente i limiti del motivo, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; 14 ottobre 2008, n. 25117; 30 ottobre 2008 n. 26014).

5. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2730 cod. civ. e insufficiente e contraddittoria motivazione.

5.1. Quanto al profilo del vizio motivazionale, mancando il momento di sintesi, vale quanto detto per il primo motivo.

5.2. Per la violazione di diritto, il motivo si conclude con il seguente quesito: se l’erede di una parte processuale già convenuta in giudizio per la restituzione di una somma di denaro, sia o meno successore nel processo e portatore del medesimo interesse a resistere del proprio dante causa e se le dichiarazioni rese dallo stesso nel giudizio possono o meno assumere valore confessorio. Il profilo – che si conclude con un quesito incompleto rispetto alla fattispecie che rileva in giudizio – è infondato.

Nella specie rileva che il preteso confitente è successore pro quota nel preteso debito del de cuius, insieme agli altri coeredi (madre e sorella), con i quali sussiste un litisconsorzio necessario. Inoltre, come messo in luce nella sentenza, è marito della pretesa creditrice del de cuius. Pacificamente, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti necessari è liberamente apprezzata dal giudice nei confronti di tutti perchè l’art. 2733 c.c., comma 3, non distingue tra i litisconsorti che l’hanno resa e gli altri (Cass. 4 maggio 2004, n. 8458); la valutazione discrezionale del giudice non soggiace al sindacato di legittimità qualora sia adeguatamente e correttamente motivata (Cass. 14 ottobre 2005, n. 19963).

Avendo il giudice liberamente apprezzato le dichiarazioni del litisconsorte necessario, rinvenendo un interesse all’accoglimento della pretesa creditoria della moglie, il motivo va rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna A.C. al pagamento, in favore di S.R. e di B.C., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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