Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23294 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.05/10/2017),  n. 23294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19242/2016 proposto da:

D.M., S.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato

GIANFRANCO POLINARI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ARENA NPL ONE SRL, e per essa quale mandataria doBANK SPA, in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato CAROLA IANARI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2805/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

in riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Roma ha accolto la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., originariamente proposta da Capitalia s.p.a. (e coltivata, da ultimo, da Unicredit Credit Management Bank s.p.a.) nei confronti di D.M., S.F. e S.A., in relazione alla vendita di un immobile effettuata dai primi due in favore della terza; la Corte ha ritenuto sussistente il requisito della scientia damni da parte dell’acquirente (che era stato escluso dal primo giudice) sulla base di plurimi elementi indiziari e della mancata risposta all’interrogatorio formale deferito ai convenuti;

ricorrono per cassazione il D. e S.F., affidandosi ad un unico motivo, con cui deducono “violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.”; resiste a mezzo di controricorso la soc. doBank s.p.a., quale mandataria di Arena NPL One s.r.l. (cessionaria del credito in questione).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con l’unico motivo, i ricorrenti si dolgono che la Corte abbia ritenuto provata la scientia damni dell’acquirente sulla base di presunzioni non gravi, precise e concordanti;

il motivo è inammissibile in quanto volto a sollecitare un apprezzamento alternativo degli elementi considerati dalla Corte territoriale e, quindi, una valutazione di merito non demandabile alla Corte di legittimità; per di più le censure sono incomplete giacchè non investono il profilo della mancata risposta all’interrogatorio formale, che è stato ampiamente valorizzato dal giudice di appello;

le spese di lite seguono la soccombenza;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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