Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23293 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11139-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

168, presso lo studio dell’avvocato LUCA TANTALO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato TIZIANO SOLIGNANI;

– ricorrente –

contro

F.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 266/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.M. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 266/2019 pronunciata il 21 gennaio 2019 dalla Corte d’Appello di Milano.

F.R., intimata, non ha svolto attività difensive.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. C.M. domandò la condanna della convenuta F.R. a restituirgli la somma di Euro 87.462,60, prestata in più tranches a quest’ultima per consentirle l’avviamento di due punti vendita della sua attività commerciale. F.R. si difese deducendo che tale dazione di denaro non fosse avvenuta sulla base di un accordo di restituzione, essendo piuttosto giustificabile alla luce del rapporto di convivenza intercorso tra le parti dal dicembre 2009 al settembre 2013. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 1031/2016 accolse la domanda di C.M.. F.R. propose gravame, e la Corte d’appello di Milano riformò la pronuncia di primo grado, assumendo che il primo giudice avesse errato nella valutazione delle emergenze probatorie in ordine alla pattuizione della restituzione della somma erogata dal C., non esistendo prova di un contratto di mutuo.

Il primo motivo di ricorso di C.M. denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1813 c.c., non avendo la Corte di Milano riconosciuto rilevanza probatoria alle testimonianze indicate in sentenza in ordine alla dimostrazione della sussistenza di un contratto di mutuo.

Il secondo motivo di ricorso di C.M. denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2702, 2730 e 2735 c.c., quanto alla efficienza dimostrativa della mail del 14 ottobre 2013, nonchè della comparsa di risposta della convenuta, che affermava proprio che la stessa aveva già “provveduto.. a rimborsare al C. quelle (somme) da quest’ultimo anticipate”.

Il terzo motivo di ricorso di C.M. denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per mancata considerazione delle prove nel loro complesso.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato nel suo primo motivo, rimanendo assorbiti il secondo ed il terzo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla questione di diritto posta dal motivo di violazione o falsa applicazione dell’art. 1813 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con cui il ricorrente intende censurare l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza della Corte d’appello di Milano, secondo cui non è ravvisabile tra le parti un contratto di mutuo perchè non si era mai parlato dalle stesse di “prestito”, essendo “cosa diversa dal contrarre un mutuo con l’impegno di rimborsarlo” un accordo volto a sistemare i “rapporti di dare ed avere”.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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