Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23293 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/09/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 18/09/2019), n.23293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10073/2014 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA,

2, presso lo studio dell’avvocato SILVIA ASSENNATO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO PUCCI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI

CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 450/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 17/10/2013 R.G.N. 568/2012;

il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza del 17 ottobre 2013, la Corte d’appello di Brescia, in riforma della decisione del Tribunale di Bergamo, rigettava la domanda proposta da P.G. nei confronti dell’INPS ed intesa al riconoscimento della pensione di anzianità in regime di totalizzazione, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, art. 1. Vale precisare che il P., al momento della domanda di pensione di anzianità in regime di totalizzazione, vantava i seguenti periodi di contribuzione: dall’1.10.1969 al 31.7.2010, pari a 1750 contributi settimanali, quale lavoratore dipendente, ivi compresi i contributi figurativi accreditati per indennità di disoccupazione nel periodo agosto 2009 – luglio 2010; dal 1998 al 2004, pari a 334 contributi settimanali, quale lavoratore autonomo; in totale 2084 contributi settimanali. La domanda di totalizzazione era stata rigettata in sede amministrativa avendo l’INPS escluso dal computo dell’anzianità i contributi figurativi;

2. ad avviso della Corte territoriale, ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni richiesto per l’accesso alla pensione di anzianità da totalizzazione, non potevano essere computati i contributi figurativi per malattia e disoccupazione che, al contrario, erano utili per la misura della pensione;

3. per la cassazione di tale decisione propone ricorso il P. affidato ad un unico motivo cui resiste l’INPS con controricorso; il Procuratore Generale ha depositato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso; il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2006, artt. 1 e 2, L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 6, lett. a), come modificato dalla L. n. 243 del 2007, art. 1, comma 2, lett. a), L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 22, comma 1, lett. b) e L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 26, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per avere la Corte territoriale rigettato la domanda sulla scorta della circolare INPS n. 69/06, emanata a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 42 del 2006, mentre avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto della L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 2 – che non prevede affatto l’esclusione della contribuzione figurativa ai fini del raggiungimento dell’anzianità stabilita per il diritto alla pensione, ovvero 35 anni di contribuzione – e della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 4, che stabilisce il computo dei periodi in cui viene corrisposta l’indennità di disoccupazione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa; si evidenzia, altresì, che la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 26, non esclude la contribuzione figurativa nel caso di pensione di anzianità riconosciuta a prescindere dal requisito anagrafico nel caso di maggiore anzianità (40/42 anni) maturata;

5. il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. E’ infondato laddove lamenta violazione di legge. Vale riportare il quadro normativo di riferimento: il D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, recita: “1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidita, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerati ve della medesima, nonchè alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. 2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che: a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un’anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni; b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. 3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente D.Lgs., preclude il diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione.”. Al detto D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 4, comma 1, è stabilito:” 1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo”;

6. dunque, ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni richiesto per l’accesso alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione, occorre far riferimento alle regole stabilite in ciascuna gestione. Nel caso in esame (iscritto alle assicurazioni obbligatorie IVS) trova applicazione il disposto della L. n. 153 del 1969, art. 22, secondo cui:” A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidita, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio della assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonchè quelli di cui al comma 4 del successivo art. 49; b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonchè quella di cui al comma 4 del successivo art. 49; c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione.

Il requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando a favore dell’assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali.”. Indi, la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 26, ha portato a 40 anni il limite per poter accedere alla pensione di anzianità (“26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25 (pensione anzianità dell’AGO, ndr.), fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell’allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall’età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2 (anzianità contributiva di 40 anni, ndr.).”) Orbene, la norma di cui all’art. 22 sopra riportata che prevede in modo tassativo i casi in cui la contribuzione figurativa può essere computata ai fini del perfezionamento del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva non risulta essere stata modificata o abrogata ragion per cui i contributi figurativi accreditati per il periodo in cui è stata corrisposta l’indennità di disoccupazione non possono essere considerati. Di essi si può tenere conto solo ai fini della misura della pensione. Tale è il regime – previsto per la pensione di anzianità per gli iscritti all’AGO – che deve trovare applicazione – ai sensi del disposto del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 4, comma 1, al caso in esame, ragion per cui correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che il P. non avesse maturato i 40 anni di anzianità contributiva non potendo essere computati i contributi figurativi accreditati relativi al periodo di indennità di disoccupazione. Tanto in linea con il principio generale secondo cui i contributi validi ai fini del conseguimento della pensione di anzianità sono solo quelli relativi all’effettivo rapporto di lavoro e non quelli figurativi, salvo espresse e specifiche previsioni normative non applicabili analogicamente. (Cass. 28620 del 23 dicembre 2013; Cass. Cass. n. 2175 del 12 maggio 1989);

7. il motivo è, altresì, inammissibile nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione insufficiente, non più censurabile alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione (così come interpretato da SU n. 8053 del 07/04/2014) secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

8. pertanto, il ricorso va rigettato;

9. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

10. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).;

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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