Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23293 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.05/10/2017),  n. 23293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11674/2016 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO DE

GRENET 145 P. D1 SC. B, presso lo studio dell’avvocato MICHELE DE

CILLIS, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

T.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1394/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di Appello ha rigettato il gravame proposto dal F. avverso la sentenza di primo grado che aveva negato all’appellante il risarcimento del danno conseguente alla morte della madre, che si assumeva avvenuta a causa delle fratture riportate a seguito di un sinistro stradale provocato da veicolo non identificato;

la Corte ha osservato che non ricorrevano “circostanze oggettive che abbiano reso impossibile la identificazione del responsabile” e, sotto altro profilo, che dai documenti prodotti non si ricavavano “indicazioni univoche circa la data di verificazione del sinistro” e che da ciò derivava una “insormontabile contraddittorietà del quadro probatorio”;

il F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non ha resistito l’Assitalia (che si è limitata a depositare “istanza per la partecipazione alla discussione orale del ricorso”).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo denuncia la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5. Mancata e inesatta valutazione delle risultanze istruttorie ed errata applicazione dei presupposti risarcitori”;

il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, quanto al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 (giacchè non individua, neppure nell’illustrazione delle censure, le norme di diritto che sarebbero state violate) e parimenti inammissibile laddove propone una censura motivazionale generica e non idonea ad attingere la ratio complessiva sottesa alla decisione che (seppur non espressa in modo perspicuo) va individuata nell’insufficienza della prova della verificazione del sinistro;

il secondo motivo (che deduce “l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo”) è inammissibile in quanto prospetta un vizio non più scrutinabile ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis;

in difetto di attività difensiva da parte degli intimati, non deve provvedersi sulle spese di lite;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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