Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23292 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 23/10/2020), n.23292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 921-2019 proposto da:

STUDIO GMR DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SISTINA, 42, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GALOPPI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO CORLETTO;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ARTONI GROUP SPA;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 2848/2018 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,

depositato i120/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Artoni Group s.p.a., dopo aver depositato ricorso L. fall., ex art. 161, comma 6, nell’imminenza della scadenza del termine per presentare la proposta, il piano e i relativi documenti di cui alla L. fall., art. 161, commi 2 e 3, rinunciava al medesimo e depositava un ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza D.Lgs. n. 270 del 1999, ex artt. 80 e s.s., onde veder estesa nei suoi confronti la procedura di amministrazione straordinaria a cui era già stata ammessa la controllata Artoni Trasporti s.p.a.;

il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza pubblicata in data 24 ottobre 2017, dichiarava, ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 3, lo stato di insolvenza di Artoni Group s.p.a. e l’appartenenza della stessa al Gruppo Artoni, quindi, con decreto del 19 dicembre 2017, disponeva l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Artoni Group s.p.a.;

2. il Giudice delegato all’amministrazione straordinaria di Artoni Group s.p.a. non ammetteva al passivo della procedura il credito di Euro 241.072 vantato da Studio GMR Dottori Commercialisti Associati per l’opera prestata, dapprima, per svolgere le valutazioni propedeutiche all’eventuale predisposizione di una domanda di concordato preventivo, quindi, a seguito della concessione del termine di cui alla L. fall., art. 161, comma 6, per assistere la società debitrice nella predisposizione del piano e della proposta di concordato preventivo;

3. il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto depositato il 20 novembre 2018, accoglieva parzialmente l’opposizione proposta da Studio GMR Dottori Commercialisti Associati, ritenendo che dalla documentazione prodotta emergesse che l’opponente avesse in effetti svolto in favore di Artoni Group s.p.a. prestazioni professionali funzionali, in un primo tempo, alla presentazione di un ricorso per concordato preventivo con riserva e, in seguito, della proposta e del piano conseguenti;

il collegio dell’opposizione, tuttavia, riconosceva la collocazione del compenso contrattualmente stabilito soltanto in sede privilegiata ai sensi dell’art. 2751-bis c.c., n. 2 per Euro 175.000 a titolo di onorari e Euro 7.600 per contributi previdenziali, con collocazione in chirografo del residuo credito per rimborsi spese e accessori fiscali, negando la natura prededucibile in ragione della mancata apertura della procedura concordataria;

4. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso lo Studio GMR Dottori Commercialisti Associati prospettando un unico motivo di doglianza;

l’intimato Artoni Group s.p.a. in A.S. non ha svolto difese;

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. il motivo di ricorso presentato denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. fall., art. 111, comma 2, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente negato la prededuzione al credito vantato da Studio GMR – tanto per le valutazioni propedeutiche alla proposizione della domanda di concordato preventivo in bianco, quanto per l’assistenza prestata ad Artoni Group s.p.a. a seguito della concessione del termine di cui alla L. fall., art. 161, comma 6, – sulla base di un giudizio di utilità concreta apprezzata ex posì piuttosto che considerare che l’attività professionale prestata doveva essere ricondotta, secondo una valutazione ex ante, nell’alveo della procedura concorsuale minore comunque avviata e delle finalità dalla stessa perseguite; la questione riveste particolare rilevanza e rende opportuna la remissione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza della I sezione.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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