Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23292 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.05/10/2017),  n. 23292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10615/2016 proposto da:

G.R., A.F., A.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTI PARIOLI 28, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO GOBBI, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIO CHIRICO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CONVERSANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO SASSANELLI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 328/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile – ex art. 348 bis c.p.c. – il gravame proposto da G.R. e A.F. e G. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda formulata dai medesimi nei confronti del Comune di Conversano, volta ad ottenere il risarcimento dei danni – ex artt. 2051 o 2043 c.c. – per il furto in appartamento commesso da ignoti che avevano utilizzato un palo della pubblica illuminazione posto in prossimità dell’abitazione dei ricorrenti;

la G. e gli A. hanno impugnato, con unico atto, sia l’ordinanza di inammissibilità (oggetto di ricorso straordinario ex art. 111 Cost.) che la sentenza di primo grado (oggetto di ordinario ricorso per cassazione); ha resistito l’intimato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

in relazione all’ordinanza di inammissibilità dell’appello, i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’art. 348 ter c.p.c., richiamando Cass., S.U. n. 1914/2016 e rilevando che era possibile “evidenziare dai verbali delle tre udienze svolte nel giudizio di appello che la Corte Distrettuale ha destinato l’udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., alla disamina della questione preliminare della regolarità della procura alle liti conferita dalla parte appellante al proprio procuratore e alla successiva regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. e non ha disposto la trattazione della questione dell’inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c.”;

a prescindere dalla scarsa chiarezza delle censure (che parrebbero individuare l’error in procedendo nella circostanza che il Collegio abbia proceduto preliminarmente alla verifica e alla regolarizzazione della procura alle liti e non abbia disposto la trattazione della questione dell’inammissibilità), il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non trascrive il contenuto dei verbali attestanti la sequenza delle attività svolte, onde consentire alla Corte di apprezzare l’esistenza del vizio sulla base della sola lettura del ricorso e, quindi, la decisività del documento prima di procedere al suo riscontro ex actis (cfr., ex multis, Cass. n. 19410/2015: “l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale”);

in relazione alla sentenza di primo grado, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.: censurano l’affermazione del Tribunale secondo cui il palo si era posto, rispetto al furto, “quale mera occasione ma non certo quale causa immediata e diretta dell’evento” e rilevano, in senso contrario, che il palo era stato “usato dai ladri secondo una funzione ragionevolmente tipica, ovvero come pertica”, contestando pertanto che potesse ritenersi integrata l’ipotesi del caso fortuito e richiamando precedenti giurisprudenziali in materia di responsabilità ex artt. 2051 o ex art. 2043 c.c., per furti commessi a mezzo di impalcature o ponteggi installati per l’esecuzione di lavori su un edificio;

il motivo è inammissibile in quanto generico e volto a sollecitare un diverso accertamento di merito in punto di rapporto causale fra la cosa (il palo) e il furto perpetrato da terzi, richiedendo pertanto una valutazione in fatto non demandabile al giudizio di legittimità;

le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore del Comune, che si è dichiarato antistatario;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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