Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23291 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 22/06/2017, dep.05/10/2017),  n. 23291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13345/2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO

DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA (OMISSIS), COMUNE DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12817/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 13/11/2015;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso e la memoria difensiva;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Con la sentenza impugnata, indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice d’appello, totalmente riformando la sentenza del giudice di pace di Milano del 21 dicembre 2012, ha rigettato l’opposizione alla cartella di pagamento relativa a contravvenzioni del codice della strada, proposta da P.A. nei confronti di Equitalia Nord s.p.a. e del Comune di Milano.

Avverso tale decisione la P. ricorre per cassazione con due motivi illustrate da successive memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Con il primo motivo si deduce la nullità della notificazione della cartella di pagamento, in quanto effettuata dall’agente di riscossione a mezzo posta (modalità che la ricorrente ritiene preclusa ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26).

Il motivo difetta di autosufficienza, in quanto con lo stesso si discute della validità di una notificazione non allegata al ricorso, nè ivi riprodotta.

In ogni caso, la censura sarebbe altresì infondata poichè in contrasto con il principio secondo cui la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, Rv. 618236).

La ricorrente pone in discussione l’attualità di tale orientamento, sostenendo che sarebbe superato dalle ultime modifiche del D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 26. La deduzione è priva di fondamento, in quanto le modifiche di tale disposizione non riguardano affatto la possibilità, riconosciuta all’agente di riscossione, di notificare la cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Infatti, anche più di recente questa Corte ha ribadito il riferito orientamento, affermando che la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Rv. 630819; conf. Sez. 5, Sentenza n. 4567 del 06/03/2015, Rv. 634996; conf. Sez. 3, Sentenza n. 20918 del 17/10/2016, Rv. 642933).

Il secondo motivo è relativo al decorso dal termine per l’opposizione e è assorbito dall’inammissibilità del primo.

Con il terzo motivo si deduce il difetto di motivazione in ordine alle spese processuali dei giudizi di merito, ma la motivazione raggiunge il “minimo costituzionale” perchè i giudici si sono attenuti al principio della soccombenza.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Sussistono invece i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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