Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23290 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/09/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 18/09/2019), n.23290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2027-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO

PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CINZIA MIANI;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 430/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/01/2013 R.G.N. 190/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza del 9 gennaio 2013 la Corte d’appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Como che accogliendo la domanda proposta da C.E. nei confronti dell’INPS aveva accertato il diritto del ricorrente a totalizzare i contributi versati al Fondo assistenziale e previdenziale degli spedizionieri doganali (d’ora in avanti: Fondo) con quelli già versati alla Gestione separata e quelli relativi al periodo di servizio militare ed il conseguente diritto alla pensione di anzianità;

2. ad avviso della Corte territoriale, la tesi dell’INPS secondo cui la circostanza della soppressione del Fondo alla data di entrata in vigore della nuova normativa di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 avrebbe fatto venir meno il presupposto per l’operatività della totalizzazione rappresentato dall’attualità della iscrizione ad una o più forme obbligatorie di previdenza – non era condivisibile in quanto la contribuzione versata nel Fondo era stata conservata sulla base dell’anzianità assicurativa maturata in una apposita gestione dell’istituto appellante;

3. per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo; il C. ha depositato procura.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. 16 luglio 1997, n. 230, artt. 2 e 3 e del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, artt. 1,4 e 7 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), assumendosi: che i contributi già versati presso il Fondo avrebbero una autonoma destinazione di quota di pensione, da liquidarsi in aggiunta a qualsiasi altro trattamento pensionistico al raggiungimento dell’età per a pensione di vecchiaia; che la Gestione ad esaurimento, istituita presso l’Inps dalla L. n. 230 del 1997, avrebbe natura diversa rispetto alle gestioni dell’A.G.O. e di quelle esonerative o sostitutive del regime generale, in quanto sostanzierebbe una forma previdenziale chiusa, con l’unico scopo di erogare una prestazione in base a quanto già raccolto prima della soppressione del Fondo e a quanto lo Stato dovrà integrare in assenza di qualsiasi entrata contributiva successiva al 1997, cosicchè quei contributi cristallizzati non potrebbero essere oggetto nè di cumulo, nè di totalizzazione;

5. il ricorso è infondato alla luce dei principi affermati da questa Corte in numerose pronunce alle quali si intende dare continuità secondo cui “Il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla L. 22 dicembre 1960, n. 1612, concorre, quale forma di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, ai fini dell’integrazione del requisito di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 per la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, posto che la L. n. 230 del 1997, che lo ha soppresso, non ha previsto l’annullamento delle posizioni contributive, nè la restituzione dei contributi versati, sicchè l’espressa inclusione del Fondo tra le ipotesi oggetto della facoltà di cumulo, disposta con il D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2, conferma che il ricorso alla totalizzazione è consentito anche in relazione alle domande proposte prima dell’entrata in vigore del suddetto D.P.R. n. 157.” (Cass. n. 20734 del 14 ottobre 2015; confermata da Cass. n. 24351 del 16 ottobre 2017 e, quindi, da Cass. n. 26245 del 18 ottobre 2018). E’ stato, infatti, chiarito che la questione posta nel presente giudizio, fondato sull’invocata applicabilità del D.LGS. n. 42 del 2006, art. 1 non può essere risolta alla luce del principio, già affermato da questa Corte, in base al quale la L. n. 233 del 1990, art. 16 non si applica al cumulo tra la contribuzione versata al Fondo lavoratori dipendenti e quella maturata presso il Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali tra il 10 luglio 1970 ed il 31 dicembre 1997, data quest’ultima a partire dalla quale detto Fondo è stato soppresso ai sensi della L. 16 luglio 1997, n. 230 poichè le pronunce di questa Corte nn. 16615/2011 e 17338/2012, che hanno affermato questo principio, sono state rese in relazione a domande fondate sulla pretesa applicabilità di una diversa disposizione di legge, appunto la L. n. 233 del 1990, art. 16 che concerneva il cumulo dei periodi assicurativi “Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo del contributi versati nelle medesime gestioni o nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti”;

6. la normativa della cui applicabilità al caso di specie qui si controverte si inserisce in un percorso legislativo segnato dall’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1999 che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della L. 5 marzo 1990, n. 45, artt. 1 e 2 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), indicò espressamente nella totalizzazione dei periodi assicurativi il sistema alternativo che il legislatore avrebbe dovuto disciplinare affinchè l’eccessiva onerosità della ricongiunzione non esponesse l’assicurato al rischio di veder sterilizzata la contribuzione versata per un numero di anni tale da raggiungere, nel complesso, l’anzianità contributiva richiesta, evitando così che il lavoratore potesse abbandonare il mondo produttivo senza alcuna prospettiva di tutela previdenziale. Con L. n. 243 del 2004 venne conferita delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti norme (tra l’altro e per ciò che qui specificamente rileva) “intese a:… d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi”; in attuazione della L. n. 243 del 2004, venne emanato il D.Lgs. n. 42 del 2006, il cui art. 1, nel testo originario, prevedeva ” che agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione”;

7. la controversia di cui alla presente causa ha appunto investito l’interpretazione del ridetto D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 discutendosi se fra le forme pensionistiche contemplate dalla norma dovesse o meno essere ricompreso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, soppresso con la L. 16 luglio 1997, n. 230. In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 alla suddetta questione interpretativa va data risposta positiva e non rileva in contrario che il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali sia stato soppresso dalla L. n. 230 del 1997 a decorrere dal 1 gennaio 1998 (art. 1); tale legge prevede infatti la conservazione, per gli spedizionieri doganali, della quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997. La L. n. 230 del 1997 non ha quindi previsto l’annullamento delle singole posizioni contributive, nè la restituzione agli iscritti al Fondo dei contributi versati; ne discende, pertanto, che la persistenza della posizione contributiva acquisita consente l’applicazione della totalizzazione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 (dovendo anche considerarsi, del resto, che la liquidazione del trattamento, a mente del D.Lgs. n. 421 del 2006, art. 4 seguirà le regole del sistema contributivo). La L. n. 243 del 2004 e il D.Lgs. n. 42 del 2006 hanno introdotto una nuova disciplina relativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, anche al fine dell’accesso alla pensione di anzianità (cfr D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, comma 2, lett. a) con riferimento alla facoltà per l’interessato di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti ove “…indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni”);

8. l’espressa previsione legislativa secondo cui anche il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali rientra fra le gestioni i cui periodi assicurativi consentono la totalizzazione smentisce l’assunto difensivo dell’istituto, secondo il quale il vincolo di destinazione di cui alla L. n. 230 del 1997 precluderebbe la possibilità di procedere alla totalizzazione dei relativi contributi e, specularmente, testimonia che la contribuzione versata al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali è suscettibile di essere utilizzata ai fini della totalizzazione. Peraltro, non avendo portata innovativa la modifica di cui al D.P.R. n. 28 ottobre 2013, n. 157, art. 2, comma 2, è da escludere che la totalizzazione sarebbe consentita solo in relazione alle domande proposte successivamente all’entrata in vigore di tale novella. Al contrario, il predetto intervento legislativo, inserendosi in un contesto normativo che già riconosceva la possibilità della totalizzazione anche per i periodi contributivi inerenti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali e in assenza, peraltro, di qualsivoglia modifica introdotta medio tempore alla disciplina di cui alla L. n. 230 del 1997, ne evidenzia la portata esplicativa e confermativa della normativa già applicabile secondo la prospettata esegesi D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, comma 1 e, quindi, la sua funzione sostanziale di interpretazione autentica di quest’ultimo;

9. rimane, pertanto, confermato che il ricorso alla totalizzazione, ove ne ricorrano i presupposti fattuali, è consentito anche in relazione alle domande proposte in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2, e la contraria opzione ermeneutica presenterebbe ineludibili profili di incostituzionalità, sia sotto il profilo della sua ragionevolezza (art. 3 Cost.), poichè porterebbe a soluzioni diametralmente opposte a seconda che, a parità di condizioni, la medesima domanda sia stata avanzata prima o dopo una certa data, sia sotto il profilo dell’osservanza dell’art. 76 Cost., stante la contrarietà ai principi direttivi dettati dalla Legge Delega n. 243 del 2004, a sua volta emanata alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, sicchè, ove pure residuasse un dubbio ermeneutico, lo stesso dovrebbe essere risolto privilegiando l’interpretazione che rende la norma interpretata conforme al dettato Costituzionale;

10. pertanto, il ricorso va rigettato;

11. le spese del presente giudizio vanno compensate stante l’assenza di precedenti specifici al momento della proposizione del ricorso per cassazione;

12. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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