Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23290 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 22/06/2017, dep.05/10/2017),  n. 23290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5485/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. DIREZIONE REGIONALE LAZIO P.I. (OMISSIS), in

persona del responsabile del contenzioso esattoriale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato

PASQUALE VARI’, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMUNE MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 17720/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 01/09/2014;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Il D.G. ha opposto innanzi al giudice di pace di Roma una cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud s.p.a., sostenendo che non gli sarebbero stati notificati i verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, emessi dal Comune di Milano, sottesi alla cartella medesima.

Il giudice di pace dichiarava inammissibile l’opposizione, ma il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, in totale riforma della decisione di primo grado, dichiarava la prescrizione e condannava entrambi gli appellati al pagamento delle spese processuali del doppio grado.

Avverso quest’ultima decisione, l’agente di riscossione ha proposto ricorso articolato in tre motivi. Il D.G. ha resistito con controricorso e successive memorie. Il Comune di Milano non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490) – deve esaminarsi anzitutto il secondo motivo di ricorso, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio.

Infatti, il tribunale ha erroneamente ritenuto che fosse necessaria la prova della notificazione dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento. In realtà, l’appellante ha espressamente riconosciuto di aver ricevuto la notificazione della cartella esattoriale in data 5 ottobre 2007, per contravvenzioni del codice della strada elevate nel 2004. Conseguentemente, sulla base di tale dichiarazione confessoria, è errata la dichiarazione di intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa.

Resta dunque irrilevante nel caso di specie la questione attualmente sottoposta al vaglio delle Sezioni unite – della ammissibilità o meno della opposizione c.d “recuperatoria”. Infatti, qualora Io scrutinio si concludesse nel senso dell’ammissibilità (come nella specie ha ritenuto il giudice d’appello), in ogni caso l’opposizione sarebbe destinata al rigetto nel merito.

Anche il terzo motivo, relativo alle spese processuali, è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito, pronunciando il definitivo rigetto dell’opposizione.

L’opponente va dunque condannato anche al pagamento delle spese dei gradi di merito.

PQM

 

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da D.G.S. e condanna quest’ultimo al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in Euro 330,00, delle spese del giudizio di appello, liquidate in Euro 630,00, nonchè delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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