Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2329 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 02/02/2021), n.2329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18716-2019 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato CONSOLINO ARINIELLO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8960/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. B.L. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, all’esito di indagini finanziarie aventi ad oggetto le movimentazione sui conti bancari, aveva determinato per l’anno 2009 un maggior imponibile di Euro 27.550 recuperando a tassazione la maggiore imposta Irpef di Euro 12.009 oltre interessi e sanzioni.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso rilevando che l’avviso di accertamento recava una firma illeggibile del Capo Team.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate la Commissione Regionale Tributaria del Lazio accoglieva l’appello osservando; a) che la sentenza del giudice di primo grado era andata ultra petita in quanto si era pronunciata sulla questione della illegittimità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento non eccepito nel ricorso introduttivo, b) che in ogni caso l’illeggibilità della firma non era causa di invalidità dell’atto impositivo; c) che la ripresa fiscale era fondata su accertamenti bancari senza che il contribuente avesse fornito alcun elemento di segno di segno contrario.

5. Avverso la sentenza della CTR B.L. ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 3, e degli artt. 112 e 99 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente accolto l’eccezione sollevata dalla Agenzia dell’Entrate circa la nullità della sentenza di primo grado per extrapetizione in quanto il ricorrente, a suo dire, si sarebbe lamentato della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, deducendo così qualsiasi vizio di forma dell’atto impositivo.

1.1 Con il secondo motivo deduce il ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che i giudici di seconde cure non avrebbero tenuto di un orientamento affermato dal Giudice delle Leggi e dai Giudici di legittimità secondo il quale un avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato.

1.2 Con il terzo motivo si lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’impugnata sentenza non avrebbe ravvisato l’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di allegare la segnalazione della Direzione accertamenti.

2. Il primo motivo è inammissibile per mancanza del requisito della specificità previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

2.1 Questa Corte ha affermato il principio secondo il quale ” qualora si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente; per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi “(Cass. 6361/2007, 21226/201015367/2014)

2.2 Nel caso in esame B.L. non ha nè versato in atti il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale nè riportato nel ricorso i passi dell’atto relativi alle specifiche censure limitandosi a rappresentare in forma del tutto sintetica e generica di aver dedotto la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, non consentendo, quindi, a questa Corte di poter verificare l’asserito errore commesso dalla CTR nel ritenere la sussistenza della violazione da parte dei giudici di primo grado del principio della mancata corrispondenza tra il chiesto e il giudicato.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1 I giudici dei seconde cure hanno affermato che “l’atto risulta sottoscritto dal funzionario Capo Team con potere di firma su delega del direttore dell’Ufficio avente la qualifica di dirigente”.

3.2 Si tratta di un accertamento in punto di fatto insindacabile in questo giudizio se non nei ristretti limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.3 Risultano quindi pienamente osservate le prescrizioni formali imposte dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, in forza del quale ” gli accertamenti d’ufficio e gli accertamenti in rettifica sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notifica di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.

4. Il terzo motivo è inammissibile in quanto pecca di autosufficienza

4.1 Il D.P.R. citato, art. 42, comma 2, prevede che “….Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve esse allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.

4.2 Sostiene il ricorrente l’erroneità dell’impugnata sentenza nel ritenere non obbligatoria l’allegazione all’avviso di accertamento della segnalazione della Direzione accertamenti.

4.3 Sul punto l’Ufficio ha replicato sostenendo che la motivazione dell’accertamento non si è fondata sulla segnalazione ricevuta dalla Direzione Centrale ma sulle indagini finanziarie e sulla documentazione prodotta dal contribuente.

4.4 La ricorrente, tuttavia, non ha prodotto in giudizio nè ha riportato nel ricorso l’avviso di accertamento impedendo a questo Collegio ogni verifica circa la fondatezza dell’assunto.

5. Ne consegue il rigetto del ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte;

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300 per compensi oltre spese prenotate a debito.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

 

 

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