Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23289 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/09/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 18/09/2019), n.23289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1155-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI;

– ricorrente –

contro

D.N. in proprio e quale esercente la potestà sulla

figlia minore M.E. e M.R., quali eredi di

M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PIRANI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SILVIA PARASCANDOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 405/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/05/2013 R.G.N. 540/2009;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.I. adiva il Tribunale di Modena esponendo: di essere titolare di pensione di invalidità categoria IOAUT (invalidità lavoratori parasubordinati) e di beneficiare di un assegno di invalidità con decorrenza dal (OMISSIS), divenuto definitivo; che l’assegno d’invalidità era stato liquidato solo in base ai contributi versati nella gestione separata senza tenere in alcun conto di quelli versati in qualità di lavoratore dipendente nè di quelli versati in qualità di impresa artigiana; che la mancata totalizzazione dei contributi pagati alle diverse gestioni aveva comportato la liquidazione di un assegno inferiore a quello ritenuto spettante ed alla corresponsione di una pensione di cui chiedeva il ricalcolo. A seguito del decesso del M. si costituivano i suoi eredi M.R. e D.N., quest’ultima in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore M.E., limitando la domanda al ricalcolo dell’assegno di invalidità e, conseguentemente, dell’importo della pensione sino al decesso del congiunto con condanna dell’istituto al pagamento delle differenze tra il percepito ed quanto spettante;

2. l’adito giudice accoglieva la domanda e tale decisione veniva confermata, con sentenza del 14 maggio 2013, dalla Corte d’appello di Bologna ad avviso della quale non ricorreva la violazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 71 in quanto tale ultima norma non aveva abrogato implicitamente il D.M. 2 maggio 1996, n. 282, art. 3 ragione per cui era ammesso il cumulo dei contributi sia ai fini del diritto a pensione che della misura di essa, da calcolare secondo i criteri di cui alla L. n. 233 del 1990, art. 16;

3. per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo cui resistono M.R. e la D. – in proprio e nella qualità – con controricorso; il Procuratore Generale ha depositato requisitoria concludendo per l’accoglimento del ricorso; i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, art. 3, 16 della L. 2 agosto 1990, n. 233, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, artt. 1, 2 e 7, L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 76, tutti in relazione alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale – la facoltà di totalizzare o cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine di aumentare l’importo dell’assegno percepito era prevista unicamente per le pensioni di vecchiaia e di anzianità nonchè per quelle di inabilità ed ai superstiti ma non anche per l’assegno di invalidità;

8. il motivo è fondato. Vale ricordare che la L. n. 233 del 1990, art. 16 testualmente prevede: “1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l’importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli artt. 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni; b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell’assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. 2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative. 3. Resta ferma per l’assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 7 febbraio 1979, n. 29”. Questa Corte ha, quindi, definitivamente chiarito che, in tema di cumulo dei periodi assicurativi ai fini della determinazione dell’importo dei trattamenti pensionistici, la L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16 riferendosi testualmente ed esclusivamente alla “pensione”, non è applicabile all’assegno d’invalidità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1 non essendo detta prestazione, per le sue intrinseche caratteristiche – temporaneità della corresponsione, che diviene definitiva solo dopo tre riconoscimenti consecutivi ed irreversibile se non trasformata in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età ed in presenza dei relativi requisiti di assicurazione e contribuzione assimilabile ad un trattamento pensionistico (Cass. n. 9745 dell’8 aprile 2019; Cass. n. 9582 del 5 maggio 2014). Peraltro, anche con riferimento alla totalizzazione dei periodi assicurativi è stato affermato che “la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 71 (per effetto della cui entrata in vigore è rimasto abrogato il D.M. n. 2 maggio 1996, n. 282, poi a sua volta abrogato, unitamente al D.M. n. 7 febbraio 2003, n. 57, al D.Lgs. n. 2 febbraio 2006, n. 42, art. 7), nel prevedere la facoltà di cumulare, per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni, non ha esteso la facoltà del cumulo ai fini del conseguimento della diversa prestazione costituita dall’assegno di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1.” (Cass. n. 17504 del 31 luglio 2014; Cass. n. 12810 del 10/06/2011; Cass. n. 2490 del 01/02/2008n. 1818 del 28/01/2008);

9. pertanto, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza va cassata con decisione nel merito – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – con il rigetto della originaria domanda;

12. le spese dell’intero processo vanno compensate tra le parti in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte ha trovato un assetto costante solo dopo la proposizione del ricorso all’esame.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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