Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23289 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 15/11/2016), n.23289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14073/2015 proposto da:

M.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORESTE VIA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3530/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 23/02/2015, r.g.n. 9428/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato MORRONE CORRADO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 472/08, in riforma della pronuncia di rigetto di primo grado, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato da Poste Italiane s.p.a. con M.F. e la sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo determinato; ordinava il ripristino del rapporto e condannava la società alla corresponsione a favore del M. delle retribuzioni a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo.

Proponeva ricorso per cassazione la società e la Suprema Corte, con sentenza depositata il 23 febbraio 2015, accoglieva il ricorso e, decidendo nel merito, rigettava la domanda del lavoratore.

Contro questa sentenza propone ricorso per revocazione il M. sulla base di un solo motivo. Resiste la società con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, deduce che, con la sentenza qui impugnata, la Corte di Cassazione ha omesso di esaminare l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione proposta da esso ricorrente con il controricorso e ribadita in sede di memoria ex art. 378 c.p.c..

Tale tardività era di immediata percezione, decisiva per il giudizio, presentava i caratteri della evidenza e della obiettività e non richiedeva, per essere apprezzata, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche. Essa infatti risultava dalla notificazione in data 10 giugno 2008 della sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 472/08 a mani del procuratore di Poste Italiane s.p.a. nel domicilio eletto per il giudizio di secondo grado nonchè dal ricorso per cassazione proposto da tale società e consegnato per la notifica il 9 aprile 2009, quando già era decorso il termine breve per proporre impugnazione.

Ricorrono dunque, ad avviso del ricorrente, tutti i presupposti richiesti per la revocazione della sentenza impugnata.

In replica al ricorso, la società controricorrente ne deduce l’infondatezza, sul rilievo che l’omessa pronuncia sulla tardività del ricorso per cassazione non integra un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità, e comunque perchè “nessuna valida notifica della pronuncia d’appello presso il domicilio dell’Avv. Sacchi è mai intervenuta nè alcuna attestazione in tal senso è dato rinvenire nel documento cui fa riferimento controparte, sicchè nessuna ricerca e/o verifica ulteriore doveva e poteva essere compiuta da codesta Corte la quale, pertanto, non è incorsa in alcun errore di percezione suscettibile di revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., attesa la tempestività del ricorso proposto da Poste Italiane avverso la pronuncia d’appello”.

2. Il ricorso è inammissibile.

In effetti, con la sentenza qui impugnata, la Corte di Cassazione non esamina l’eccezione relativa alla tardività del ricorso per cassazione che l’odierno ricorrente deduce di aver proposto in quel giudizio con il controricorso.

Senonchè, il ricorrente non dimostra di avere proposto tale eccezione nè trascrive in quali termini essa è stata prospettata in quel giudizio, limitandosi ad affermare di aver eccepito in via preliminare “la tardività della spiegata impugnazione, dovendosi applicare alla fattispecie di causa, il termine decadenziale breve ex artt. 170 e 325 c.p.c…..”.

Tanto meno, il ricorrente indica se e dove risulta depositato il controricorso con il quale asserisce di avere proposto l’eccezione, nè tale controricorso risulta depositato unitamente al ricorso qui proposto, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4 (“Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Tutto ciò comporta l’inammissibilità del ricorso e preclude l’esame di ogni ulteriore questione, assumendo valore decisivo la violazione del principio di autosufficienza nei termini sopra evidenziati.

In proposito, questa Corte ha affermato che “Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività” (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. un. 28 luglio 2005 n. 15781; Cass. 4 marzo 2013 n. 5344 e, in precedenza, Cass. 16 aprile 2003 n. 6055; Cass. 23 settembre 2002 n. 13833).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

La ricorrente è tenuta al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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