Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23288 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. II, 23/10/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22490/2019 R.G. proposto da:

W.A.S., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Caserta, alla via Gasparri, n.

48, presso lo studio dell’avvocato Paolo Centore, che lo rappresenta

e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 5702/2019 del Tribunale di Napoli;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 23 luglio 2020 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. W.A.S., cittadino del (OMISSIS), della regione del Kaolack, di religione musulmana, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che sin da bambino aveva frequentato una scuola coranica; che dopo le lezioni era costretto a lavorare, ad elemosinare e a consegnare quanto ricevuto all’insegnante; che, stanco dei continui maltrattamenti, aveva abbandonato la scuola e si era rifugiato presso uno zio; che tuttavia, temendo di essere perseguitato, aveva abbandonato il paese d’origine; che aveva dapprima raggiunto la Libia, dove era rimasto per oltre tre anni, e poi dalla Libia era arrivato il (OMISSIS) in Italia.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 5702/2019 il Tribunale di Napoli respingeva il ricorso con cui W.A.S., avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava il tribunale che le dichiarazioni rese dal ricorrente, del tutto generiche e per nulla circostanziate, risultavano nel complesso inattendibili.

Evidenziava quindi che non sussistevano i presupposti necessari ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato; che del resto il ricorrente non aveva dato conto dell’impossibilità di rivolgersi all’autorità statuale, onde ottenere la dovuta protezione.

Evidenziava inoltre che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di qualsivoglia forma di protezione sussidiaria; che del resto il ricorrente non aveva allegato il timore di esser sottoposto alla pena di morte ovvero ad altre pene inumane o degradanti.

Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava in particolare che il Senegal, paese africano tra i più sviluppati, costituisce in Africa uno dei migliori esempi di democrazia; che dunque era da escludere che, in ipotesi di rimpatrio, il ricorrente avrebbe subito una qualsivoglia menomazione dei diritti fondamentali.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso W.A.S.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Deduce che il tribunale ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sull’asserita inattendibilità delle sue dichiarazioni e non si è avvalso dei poteri istruttori officiosi di cui è investito.

Deduce segnatamente che, in sede di disconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il tribunale non ha per nulla enunciato le aggiornate fonti di informazione di cui ha tenuto conto nè ha provveduto ex officio ad acquisire informazioni in ordine alla reale situazione socio – politica del suo paese d’origine e della specifica regione di sua provenienza.

Deduce altresì che il tribunale neppure ha provveduto ex officio ad acquisire informazioni in ordine alla Libia, paese ove è rimasto per più di tre anni.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che in sede di esame della domanda di protezione umanitaria il tribunale ha omesso la disamina dei fattori di vulnerabilità prospettati nel ricorso introduttivo.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, ratione temporis vigenti, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Deduce che il tribunale non ha in chiave comparativa esaminato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria quali illustrati nell’iniziale ricorso.

8. Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo e del terzo motivo concernenti la protezione umanitaria (ab origine invocata in via di ulteriore subordine).

9. Questa Corte spiega che, nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di “motivazione apparente” (cfr. Cass. (ord.) 20.5.2020, n. 9230; Cass. (ord.) 22.5.2019, n. 13897).

10. Su tale scorta la motivazione dell’impugnato dictum, in punto di disconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c), è senza dubbio apparente.

Sussiste invero il vizio di “motivazione apparente”, allorchè il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. 24.2.1995, n. 2114).

11. Ebbene, in questi termini, è indubitabile che il tribunale non ha per nulla indicato le specifiche fonti di informazione di cui ha tenuto conto al fine di escludere la protezione sussidiaria ex lett. c) cit. ovvero la sussistenza della grave minaccia alla vita o alla persona di W.A.S. derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

L’omessa indicazione rileva viepiù, giacchè il ricorrente ha addotto che il tribunale non ha neppure operato alcun riferimento alle fonti di informazione “citate e allegate (…) nel ricorso introduttivo di primo grado, a sostegno della propria domanda” (così ricorso, pag. 7).

12. In accoglimento e nei limiti del primo motivo di ricorso il decreto n. 5702/2019 del Tribunale di Napoli va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

13. All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti (ordinanze) di questa Corte n. 9230/2020 e n. 13897/2019 dapprima citati.

14. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo;

cassa in relazione e nei limiti del motivo accolto il decreto n. 5702/2019 del Tribunale di Napoli e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

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