Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23288 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. III, 09/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F. (OMISSIS), B.G.

(OMISSIS), B.E. (OMISSIS), B.

P. (OMISSIS), B.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato

ANTONUCCI ARTURO, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati MASSARENTI ALESSANDRO, VASSALLE ROBERTO giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO S.P.A. (OMISSIS) nella qualità di mandataria di

INTESA SANPAOLO S.P.A. che ha incorporato INTESA GESTIONE CREDITI

S.P.A. in persona del procuratore Dott.ssa S.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso

lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 55/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/01/2006, R.G.N. 1350/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato ARTURO ANTONUCCI;

udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del 1

motivo e del 3 motivo, rigetto del 2.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.F., B.G., B.P., B. L., B.E. proposero impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna avverso la sentenza del Tribunale di Parma con la quale era stata rigettata l’opposizione all’esecuzione proposta dai medesimi appellanti nei confronti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, creditrice procedente nella procedura esecutiva immobiliare ai loro danni, azionata in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 19 gennaio 1994 per la somma di L. 1.055.353.728. Gli opponenti avevano dedotto che la pretesa creditoria della banca traeva origine da gravi illeciti commessi ai loro danni, tali da comportare l’invalidità del contratto di mutuo;

avevano aggiunto che questo non si era perfezionato per la mancata erogazione della somma mutuata e quindi vi era stato l’indebito conseguente pagamento di due rate per la somma complessiva di L. 163.102.316; avevano quindi chiesto la dichiarazione di nullità o l’annullamento del contratto, con condanna della Banca al risarcimento dei danni od, in subordine, la dichiarazione di mancato perfezionamento del contratto con condanna della Banca alla restituzione delle rate riscosse ed al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla creditrice opposta; aveva quindi dichiarato inammissibili le altre domande e la querela di falso proposta nel corso del giudizio (con riferimento ad una ricevuta prodotta dalla Banca opposta), condannando gli opponenti in solido al pagamento dei due terzi delle spese processuali, con compensazione del terzo restante.

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza pubblicata in data 13 gennaio 2006, ha rigettato l’appello ed ha condannato gli appellanti in solido al pagamento delle spese del grado in favore dell’appellata Intesa Gestione Crediti S.p.A., in qualità di mandataria di Banca Intesa S.p.A. (già IntesaBci S.p.A.), incorporante per fusione la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello i B. propongono ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi, illustrati da memoria.

Si difende l’intimata Intesa Gestione Crediti S.p.A., ora Intesa San Paolo S.p.A. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

1. Va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente con riferimento alla norma dell’art. 366 c.p.c., n. 3 per l’insufficiente esposizione dei fatti e delle vicende processuali intercorse tra A le parti.

E’ corretta, in diritto, la replica svolta dai ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., secondo cui per soddisfare il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 non è necessario che l’esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta, rispetto ai motivi del ricorso, nè occorre una narrativa analitica e particolareggiata (cfr. Cass. n. 16360/04;

Cass. n. 12166/05; Cass. S.U. n. 11653/06). Tuttavia, è necessario che la lettura del ricorso consenta di conoscere chiaramente e completamente non soltanto i fatti nella prospettiva dei ricorrenti, ma anche le vicende processuali e, con riferimento ai primi ed alle seconde, le posizioni assunte dai soggetti che vi hanno partecipato.

Va qui ribadito il principio per il quale il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 3 postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata (cfr., tra le tante, Cass. n. 4403/06, n. 782506, n. 15808/08, n. 5660/10).

1.1. Nel caso di specie, il ricorso, considerati sia l’esposizione del fatto, ma anche le illustrazioni dei motivi, contiene un’analitica esposizione delle ragioni dei ricorrenti, sia in punto di fatto che in punto di diritto, con la dettagliata versione di quanto sarebbe accaduto prima ed in occasione della stipulazione del contratto di mutuo posto a base dell’esecuzione, nonchè dei fatti successivi, compresi la asserita mancata disponibilità in capo ai mutuatari della somma mutuata, il pagamento da parte loro delle prime rate di mutuo ed, ancora, la revoca degli affidamenti da parte di altri istituti di credito ed il successivo fallimento della società dei fratelli B., ascrivibili, secondo i ricorrenti, alla condotta tenuta dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.

Il ricorso contiene inoltre un’esposizione sommaria delle vicende processuali e molto sommaria dei contenuti delle decisioni di merito;

in particolare, manca l’esposizione delle argomentazioni essenziali, in fatto ed in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata, specificamente quanto agli argomenti volti a motivare l’irrilevanza ai fini della decisione della querela di falso, su cui si tornerà trattando anche del secondo e del terzo motivo di ricorso. Va sottolineato, inoltre, che il ricorso è totalmente privo di riferimenti ai contenuti degli atti della controparte ed alla condotta processuale di quest’ultima (se non per l’accenno, inserito alla pagina 7 del ricorso, relativo alla produzione del documento oggetto dell’impugnativa di falso). In particolare, dalla sola lettura del ricorso non è dato intendere quali siano state le difese e le deduzioni dell’allora Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (poi Intesa Gestione Crediti S.p.A. quale mandataria di Banca Intesa S.p.A., già IntesaBci S.p.A.) in punto di rapporti tra le parti che precedettero e seguirono la stipulazione del mutuo, nonchè in punto di erogazione e consegna e/o utilizzazione della somma data a mutuo;

viepiù la lacuna appare rilevante ove si consideri che i fatti esposti dai ricorrenti sono numerosi e dettagliati, mentre soltanto la lettura del controricorso consente di comprendere quale sia stata la posizione processuale dell’istituto di credito e quali gli argomenti da questo addotti sul merito della vicenda contrattuale.

Poichè, come detto, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la compietà cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa, non può che concludersi nel senso dell’inammissibilità per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

2. Giova peraltro aggiungere che ulteriore motivo di inammissibilità si riscontra con riferimento al secondo motivo di ricorso, col quale è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1813 cod. civ. per avere la Corte d’Appello ritenuto che il contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, contenesse la quietanza da parte dei mutuatari della somma ricevuta a mutuo. Sostengono, in proposito, i ricorrenti che, invece, il contratto attesterebbe soltanto la consegna ai mutuatari di un assegno e che lo stesso assegno, come risulterebbe dal medesimo contratto, sarebbe stato contestualmente restituito alla mutuante che lo avrebbe trattenuto in garanzia.

Orbene, nè nell’illustrazione del motivo nè in altre parti del ricorso (salvo che per il parziale accenno fatto alla pag. 4, laddove sono esposti i fatti, quindi senza alcun collegamento con la doglianza in esame) si rinviene la trascrizione nè integrale nè per estratto delle parti significative delle clausole del contratto di mutuo sulle quali il motivo è fondato (da un lato, quella con cui si darebbe quietanza; dall’altro, quella con cui si darebbe atto della consegna di un assegno e della restituzione di questo al mutuante ad asserito titolo di garanzia); nemmeno il ricorso riporta una sintesi del tenore testuale dell’una e dell’altra indicando di quale articolo dell’atto pubblico in parola si tratti. Orbene, la mancata riproduzione del documento sul quale il ricorso è fondato è stata ritenuta motivo di inammissibilità del ricorso già nel vigore del testo originario dell’art. 366 cod. proc. civ. (cioè precedente la modifica apportata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5), applicabile al caso di specie (in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata), per il quale tale orientamento giurisprudenziale va ribadito (cfr. Cass. n. 15412/04; n. 10598/05; n. 14973/06; n. 4405/06). Per di più, non risulta che l’atto pubblico in parola sia stato depositato col ricorso (cfr. art. 369 c.p.c., n. 4, nel testo, applicabile al caso di specie, in vigore prima della modifica apportata con al D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7) nè è detto nel ricorso in quale sede processuale sia eventualmente rinvenibile.

3. Ancora, si riscontra un ulteriore motivo di inammissibilità con riguardo al terzo motivo di ricorso: con questo è dedotto il vizio di motivazione (con l’espresso riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5), per “omessa pronuncia” sui fatti controversi e decisivi per il giudizio elencati nell’illustrazione del motivo dal punto n. 1 al punto n. 9, sicchè vi è la contraddittoria denuncia, in unico motivo, di due vizi distinti (cfr., tra le altre, Cass. n. 5444/06 e n. 15882/07). Per di più, la doglianza è smentita sotto entrambi i profili dalla motivazione della sentenza impugnata. Quanto ai fatti indicati ai punti da 1-4 e quindi alle domande rispetto alle quali essi si configurano come fatti costitutivi (domanda di annullamento del contratto di mutuo per violenza o per dolo) la Corte d’Appello ne ha ritenuto l’assorbimento per avere accolto l’eccezione di prescrizione, così come per quelli indicati ai punti 8-9: quindi, non vi è stata omessa pronuncia, nè – avuto riguardo all’accoglimento dell’eccezione – si trattava di fatti decisivi per il giudizio, sì che la censura, come mossa col motivo in esame, non coglie nel segno.

Analogamente, è a dirsi per i fatti indicati ai punti 6-7 (mancata consegna della somma mutuata, falsità della relativa ricevuta, indebita corresponsione di rate di mutuo), come costitutivi della domanda di restituzione della somma di L. 163.102.316, sulla quale la Corte d’Appello si è pronunciata ed ha motivato facendo riferimento al tenore del contratto di mutuo (tanto da indurre gli stessi ricorrenti a proporre il secondo motivo di ricorso, della cui inammissibilità si è già detto).

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 9.400,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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