Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23287 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. II, 23/10/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23540/2019 proposto da:

I.U., elettivamente domiciliato in ROMA, V. MENGHINI MARIO

21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato CHIARA COSTAGLIOLA, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO;

– intimati –

avverso il decreto di rigetto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il

25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Salerno disattese l’opposizione proposta da I.U., in contraddittorio con il Ministero dell’Interno e la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avverso il provvedimento di diniego in sede amministrativa della domanda di protezione internazionale dal predetto avanzata;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di due motivi avverso la statuizione e che il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;

ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che il Tribunale aveva errato a non riconoscere il diritto alla protezione sussidiaria, poichè, escluso che per avere diritto a tale protezione debba sussistere una vera e propria situazione di guerra civile, la decisione non aveva tenuto conto del clima di diffusa violenza nel quale versa la Nigeria, percorsa da bande armate terroristiche, priva di un sistema repressivo e giudiziario democratico, caratterizzata da esecuzioni extragiudiziali, tortura, sequestri e sparizioni di persone (vengono riportati stralci di report vari dalla pag. 6 in avanti del ricorso).

Considerato che l’esposta censura è manifestamente infondata in quanto:

– l’esponente non coglie, nè minimamente contrasta la ratio decidendi del provvedimento impugnato, il quale ha tenuto conto delle dichiarazioni dello stesso richiedente, il quale ha espressamente escluso di avere timore a rientrare in Patria, anche perchè i membri della setta, che in un primo momento lo avevano perseguitato, da tempo non si interessavano più di lui;

– inoltre, il Tribunale ha escluso la situazione di indiscriminata violenza nel Paese d’origine (Nigeria), in conformità all’orientamento di questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

– il ricorrente, contrapponendo alle risultanze istruttorie della decisione di merito ulteriori fonti informative, assunte come contrastanti, invoca un inammissibile vaglio di merito da parte di questa Corte, peraltro, in assenza di puntuale allegazione da parte del richiedente, il quale ha ammesso, come si è detto, di non nutrire timori per il proprio eventuale rientro, senza ricollegare in alcun modo la situazione d’instabilità descritta in ricorso con la propria persona;

ritenuto che con il secondo motivo il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per essere stato negato il diritto alla protezione umanitaria, evidenziando, in sintesi, che:

– la grave situazione interna della Nigeria, siccome descritta con il primo motivo, imponeva di reputare la sussistenza di seri motivi di carattere umanitario evidenzianti la situazione di particolare vulnerabilità del ricorrente, il quale, costretto a rientrare in Nigeria, correrebbe il concreto rischio di vedere svanire l’integrazione raggiunta in Italia, testimoniata dalla relazione del pastore M.G., dall’attestato di frequenza scolastica, dalla dichiarazione del coro gospel, nel quale il ricorrente canta e dal contratto di tirocinio con il Comune di Venafro;

considerato che il motivo merita di essere accolto nei termini seguenti:

– questa Corte ha avuto modo di chiarire che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Sez. 1, n. 4455, 23/2/2018, Rv. 647298);

– una tale comparazione, che deve essere effettiva (sia nel senso che l’integrazione raggiunta in Italia deve essere posta a confronto con la situazione del paese di provenienza, sia nell’opposto senso che quest’ultima deve essere posta a confronto con il concreto e reale livello d’inserimento in Italia), nel caso di specie, tenuto conto della documentazione specificata dal ricorrente, in ordine alla quale la decisione nulla dice, non potendosi assimilare a compiuta motivazione l’anodino asserto “l’istante ha dedotto di stare lavorando”, una tale comparazione non risulta essere stata effettuata, di talchè il Giudice si è impropriamente trincerato in un inammissible non liquet a riguardo del predetto giudizio di bilanciamento, nel quale deve tener conto, anche se non quale fattore esclusivo, del radicamento nel territorio nazionale;

– fermo restando, tuttavia, che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sez. 1, n. 17072, 28/6/2018, Rv. 649648);

considerato, pertanto, che il decreto impugnato deve essere cassata con rinvio in relazione al principio di diritto sopra enunciato e che appare opportuno rimettere al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo rigetta il primo, cassa l’impugnato decreto in relazione all’accolto motivo e rinvia al Tribunale di Salerno, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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