Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23286 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. II, 23/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20460/2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE

38, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PARAVANI, rappresentato

e difeso dall’avvocato VALENTINA NANULA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 737/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCA MARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 3 maggio 2019, respingeva il ricorso proposto da M.R., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Brescia aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte d’Appello di Brescia rilevava che il Tribunale aveva ritenuto non credibile il racconto del dichiarante.

Con l’impugnazione l’appellante sosteneva che la sua domanda doveva essere accolta vista anche la produzione documentale che suffragava il racconto e il rischio, in caso di rimpatrio, di grave danno per la vita, di condanna a morte, di tortura o altri trattamenti inumani o degradanti.

Secondo la Corte d’appello la domanda di protezione umanitaria non era stata proposta e, dunque, non poteva essere accolta, ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

La domanda di protezione internazionale, nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, non poteva essere accolta oltre che per l’inattendibilità delle dichiarazioni dell’appellante per non sussistenza di una situazione di conflitto armato nel paese di provenienza, vale a dire il Bangladesh. Quanto al racconto esso era generico incongruente illogico e inverosimile, peraltro i documenti prodotti non si riferivano ad episodi narrati ma ad un’accusa di tentato omicidio da parte di 10 persone tra cui compariva il nome del ricorrente in relazione a vicende del partito del (OMISSIS).

La situazione in Bangladesh, peraltro, non poteva assimilarsi a quella di un conflitto armato, essendo i problemi del paese di natura economica, oltre che la corruzione e i disordini politici.

3. M.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

5. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, nella materia in esame.

Il ricorrente richiama la copiosa giurisprudenza sull’obbligo di cooperazione istruttoria, evidenziando che nel caso di specie questo non è stato rispettato, non avendo la corte d’appello di Brescia svolto alcuna attività istruttoria riguardo la situazione del Bangladesh e non avendo neanche tenuto conto della documentazione prodotta dal ricorrente. Tale documentazione è riferibile alla vicenda narrata, al contrario di quanto affermato nel provvedimento impugnato.

Peraltro, la situazione del Bangladesh è caratterizzata da una limitazione dei diritti civili e dei diritti umani fondamentali come risultante dalle fonti internazionali, deve ritenersi pertanto sussistente una situazione di violenza indiscriminata comportante un rischio serio e concreto di subire una minaccia grave alla propria persona.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Brescia omesso di valutare la domanda di protezione umanitaria promossa dal ricorrente nel ricorso di primo grado e nella citazione in appello, ritenendo erroneamente che fosse stata, invece, proposta per la prima volta in sede di gravame.

Nel ricorso avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della protezione umanitaria e tale motivo era stato riproposto nell’atto di citazione in appello. Nel provvedimento del Tribunale di Brescia, infatti, risultava che il ricorrente aveva impugnato il diniego della Commissione Territoriale di Brescia anche per il rigetto della protezione umanitaria, la Corte d’appello di Brescia ha invece ritenuto erroneamente che la domanda di protezione umanitaria non fosse stata richiesta.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, per non avere la Corte d’Appello di Brescia riconosciuto al richiedente la protezione per motivi umanitari, in ragione del livello di integrazione e di radicamento raggiunto nel nostro paese e in ragione dell’attuale situazione interna del paese di origine, nonchè avuto riguardo alla situazione attuale del paese di transito della Libia paese di transito in cui si era trattenuto per quattro anni e mezzo prima di arrivare in Italia.

4. I tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono rispettivamente fondati i primi due e assorbito il terzo.

Con riferimento alla prima censura relativa al mancato assolvimento dell’onere di cooperazione istruttoria deve evidenziarsi che la Corte d’Appello di Brescia ha fatto solo un generico ed insufficiente richiamo ad alcune fonti non idonee allo scopo quali Wikipedia e treccani on line.

In tal modo, pertanto, non può dirsi assolto il suddetto onere di cooperazione istruttoria. Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: “Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente” (Sez. 2, Ord. n. 9230 del 2020, Sez. 1 Ord. n. 13987 del 2019).

Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte d’Appello senza alcuna motivazione ha affermato il carattere di novità, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., della domanda di protezione umanitaria. Dagli atti, invece, risulta che il ricorrente aveva impugnato il provvedimento della Commissione territoriale in relazione al diniego di tutte le sue domande di protezione, compreso quella umanitaria. In particolare, a pag. 4 del ricorso si legge uno specifico capitolo dedicato alla protezione umanitaria nel quale, sia pure in modo poco chiaro, si fa anche riferimento alla giurisprudenza di legittimità in materia.

5. Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento dei primi due.

6. In conclusione la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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