Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23286 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. III, 09/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.T., T.A., T.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CAZZETTA PIERLUIGI

con studio in 20048 Carate Brianza (MI), Via Mascherpa, 14 giusta

2011 delega in atti;

– ricorrenti –

contro

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN GODENZO

44, presso lo studio dell’avvocato SIBILIO GIACOMO, rappresentato e

difeso da sè medesimo giusta delega in atti;

– controricorrente –

sul ricorso 1854-2007 proposto da:

M.T., T.A., T.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GAZZETTA PIERLUIGI

con studio in 20048 CARATE BRIANZA (MI), Via Mascherpa n. 14, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN GODENZO

44, presso lo studio dell’avvocato SIBILIO GIACOMO, rappresentato e

difeso da sè medesimo giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 939/2006 del TRIBUNALE di COMO, depositata il

24/07/2006; R.G.N. 4106/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato V.L.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.T., T.A. e T.G. proposero opposizione agli atti esecutivi nella procedura esecutiva immobiliare n. 192/03, intrapresa nei loro confronti dall’avv. V.L. lamentando la nullità della notificazione del pignoramento perchè effettuata oltre l’orario consentito; la nullità dell’atto di pignoramento per mancanza dei requisiti dell’art. 555 cod. proc. civ. quanto al soggetto pignorante ed ai beni colpiti dal vincolo; l’incertezza del credito azionato; la carenza di un valido precetto.

Il Tribunale di Como, con sentenza pubblicata il 20 luglio 2006, ha rigettato l’opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese processuali.

Con altra opposizione, qualificata come opposizione all’esecuzione, proposta dai medesimi debitori esecutati nelle procedure esecutive riunite n. 192/03 e n. 243/03 (quest’ultima intrapresa dal medesimo creditore avv. V.), venne invece dedotta la non debenza di alcune voci indicate nel precetto posto a base delle dette procedure, già dichiarate indebite con sentenza n. 1373/04.

Il Tribunale di Como, con sentenza pubblicata il 24 luglio 2006, ha rigettato anche questa opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese processuali.

Avverso entrambe le sentenze del Tribunale di Como M. T., T.A. e T.G. hanno proposto separati ricorsi per cassazione, affidati, ciascuno, a due motivi. Si è difeso l’avv. V. con separati controricorsi, illustrati da memorie.

All’udienza del 6 ottobre 2011 i ricorsi sono stati riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario avverso la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione all’esecuzione, sollevata dal controricorrente con riferimento alla sentenza n. 939/06, poichè trattasi di sentenza pubblicata dopo il 1 marzo 2006, alla quale è pertanto applicabile la norma dell’art. 616 cod. proc. civ., come riformata dalla L. n. 52 del 2006, art. 4.

I ricorsi per cassazione in esame sono entrambi soggetti, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione delle sentenze impugnate (20 e 24 luglio 2006).

I motivi dei ricorsi con i quali si denunciano vizi di violazione di legge sono inammissibili per difettosa formulazione dei quesiti di diritto.

Con riferimento al primo motivo del ricorso n. 1853/07, il quesito, pur non essendo multiplo e/o cumulativo, come si dirà degli altri, è tuttavia inammissibile perchè richiede alla Corte di esprimere un principio di diritto (circa i poteri dell’ufficiale giudiziario ed i limiti connessi al rispetto dell’orario di lavoro) del tutto privo di riferimenti al caso di specie, dal momento che per comprendere quale sia la vicenda oggetto di doglianza è necessario leggere l’illustrazione del motivo; è stato ripetutamente affermato da questa Corte che il quesito di diritto è conforme alla ratio del citato art. 366 bis cod. proc. civ. soltanto se sia conferente rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, essendo invece inammissibile quando ne prescinda del tutto, limitandosi all’enunciazione astratta della questione che si reputa rilevante (cfr., da ultimo, (Cass. n. 80/11, nonchè Cass. S.U. n. 7433/09) Plurime sono, inoltre, le violazioni del citato art. 366 bis cod. proc. civ., come interpretato da questa Corte, riscontrabili nei quesiti di diritto formulati con riferimento al secondo motivo del primo ricorso (n. 1853/07) e con riferimento ad entrambi i motivi del secondo ricorso (n. 1854/07):

tutti i quesiti sono formulati in termini tali da non consentire a questa Corte l’individuazione dell’errore di diritto denunciato dai ricorrenti con riferimento alla fattispecie concreta nè gli stessi appaiono idonei all’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita alcuna valida sintesi logico-giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 26020 del 30 ottobre 2008);

il secondo quesito del primo ricorso ed entrambi i quesiti del secondo, inoltre, sono proposti come quesiti multipli (precisamente composti, il primo, di otto “sub-quesiti” e gli altri due, rispettivamente, di due “sub-quesiti” e di quattro “sub-quesiti”) , la cui formulazione imporrebbe alla Corte di procedere a risposte che potrebbero essere tra loro molto diversificate, in quanto relative a questioni tra le quali non è evidenziata dai ricorrenti la connessione logico-giuridica (cfr. Cass. n. 7770/09), anche in considerazione delle numerose violazioni di legge cumulativamente denunciate (sicchè è da escludere che ricorra l’ipotesi del quesito di diritto che, pur formulato per più punti, consista tuttavia in proposizioni, intimamente connesse, che, per la loro funzione unitaria, sotto il profilo logico e giuridico, risultino complessivamente idonee, pur sovrapponendosi parzialmente, a far comprendere senza equivoci la violazione denunciata ed a richiedere alla Corte di affermare un principio di diritto contrario a quello posto a base della decisione impugnata: cfr. Cass. n. 26737/08);

più specificamente, i quesiti, così come formulati dai ricorrenti, imporrebbero a questa Corte risposte relative a diverse questioni processuali (poste, dal secondo quesito del primo ricorso, sui contenuti dell’atto di pignoramento, sui presupposti di validità ed efficacia degli atti di precetto, sull’individuazione del credito azionato in executivis; poste, dal primo quesito del secondo ricorso, sui requisiti essenziali della motivazione della sentenza e sui rapporti tra diverse statuizioni sulla stessa domanda; poste, infine, dal secondo quesito del secondo ricorso, sull’incidenza, sotto disparati profili, di una statuizione di primo grado riguardante una parte del credito azionato in executivis nel giudizio di opposizione all’esecuzione intrapresa per tale credito), senza che sia possibile cogliere dalla loro lettura, non solo quali siano gli errori di diritto compiuti dal giudice a quo e quali, invece, secondo la prospettazione dei ricorrenti, le regole da applicare, ma anche come queste si dovrebbero tra loro combinare, con riferimento a ciascuna questione ed alle diverse questioni nei reciproci rapporti tra loro, onde pervenire ad una decisione diversa da quella oggetto di impugnazione.

Quanto al vizio di motivazione, denunciato col riferimento alla norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nell’intitolazione di tutti i motivi, sia del primo che del secondo ricorso, non è rinvenibile, in alcuno di essi, il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09); nè i fatti controversi sui quali vi sarebbe stato un difetto di motivazione sono desumibili dai plurimi quesiti raccolti sotto le indicazioni di “quesito giuridico”, poichè questi sono riferiti soltanto al vizio di violazione di legge, con riferimento alla molteplicità di norme pure richiamate nell’intitolazione di ogni motivo.

In applicazione della regola della soccombenza, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per la condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 385, comma quarto, cod. proc. civ., così come invocata dal resistente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile i ricorsi riuniti. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del resistente delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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