Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23286 del 05/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.05/10/2017),  n. 23286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19968/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II n.

33, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DAMASCELLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 180/3/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 26/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti della sig.ra T.I. (che resiste, con controricorso) e di Equitalia Servizi di Riscossione spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, n. 180/3/2016, depositata in data 26/01/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di cartella di pagamento; nonchè dei prodromici avvisi di accertamento, ritualmente notificati, per IRPEF dovuta in relazione ai periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008, – è stato respinto il gravame proposto dall’Ufficio, confermando la sentenza di prime cure, favorevole alla contribuente.

In particolare, la C.T.R. ha ritenuto legittima la rimessione in termini della contribuente per la proposizione del ricorso, autorizzata dai giudici di primo grado, avendo accertato, stante la mancata proposizione nei termini del ricorso introduttivo, la non imputabilità alla medesima parte della causa ostativa all’impugnazione tempestiva.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, la quale assume che, avendo i giudici di primo grado, con ordinanza, accolto l’istanza della ricorrente di rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., rinviando la causa ad altra udienza per la trattazione di merito, e non avendo l’Agenzia delle Entrate proposto reclamo immediato avverso la suddetta ordinanza, ai sensi dell’art. 178 c.p.c., sulle questioni preliminari, dell’ammissibilità del ricorso introduttivo e della sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, si sarebbe formato giudicato.

Nella spece non si discute di controllo “del collegio sulle ordinanze del giudice istruttore”, ai sensi dell’art. 178 c.p.c. (essendo state le ordinanze adottate da organo collegiale), e si verteva non in ipotesi di ordinanza istruttoria, ma di ordinanza, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2 (che ha sostituito l’art. 184 bis c.p.c.), di rimessione in termini ai fini della ammissibilità del ricorso introduttivo ed il Collegio, sulle questioni preliminari, conserva il controllo in fase di decisione della causa (ex art. 177 c.p.c.), con conseguente ammissibilità dell’impugnazione che riguardi la decisione assunta sulla questione stessa.

2.Tanto premesso, la ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la CTR errato nel ritenere autonomamente impugnabili la cartella di pagamento, per vizi attinenti ai prodromici avvisi di accertamento, ritualmente notificati alla contribuente, trascurando che la cartella in questione assolveva, nel procedimento tributario, ad una funzione meramente riscossiva, poichè recante l’iscrizione a ruolo di imposte, sanzioni ed interessi, divenuti definitivi, in difetto di tempestiva impugnazione dei relativi atti impositivi, e poteva essere impugnata solo per vizi propri dell’atto.

3. Con il secondo motivo, l’Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la C.T.R. travisato la portata normativa della disposizione predetta, autorizzando la rimessione in termini per impugnare gli avvisi di accertamento prodromici alla iscrizione a ruolo, constatata la sussistenza di un evento impeditivo, attinente ad un fatto non personale della parte ricorrente, bensì del suo difensore, pertanto imputabile alla contribuente, la quale avrebbe dovuto diligentemente rilasciare una procura ad hoc ad altro professionista per la costituzione tempestiva.

4. La ricorrente lamenta poi, con il terzo motivo, nel merito della pretesa tributaria, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, constatata l’inidonea valutazione delle prove effettuata dai giudici della CTR, i quali hanno dato risalto unicamente alle prove offerte dalla contribuente, senza un adeguato riscontro degli elementi probatori posti alla loro attenzione dall’Ufficio.

5. Con il quarto motivo di censura, l’Agenzia lamenta altresì, sempre nel merito, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e segg., dei collegati decreti ministeriali del 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

6. Infine, con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la C.T.R., anzichè esprimersi sul valore delle prove offerte dalla contribuente, si è limitata ad aderire in pieno alle argomentazioni della C.T.P..

7. E’ opportuno esaminare prioritariamente il secondo ed il primo motivo, con assorbimento delle altre censure mosse dall’Ufficio.

Il secondo motivo di doglianza, di rilievo preliminare, risulta fondato. Questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. Sez. 5, sent. n. 12544/2015; Cass. 8715/2014; Cass. 7/2014) che “l’istituto della rimessione in termini è senz’altro applicabile anche al rito tributario, alla luce dei principì costituzionali che vi presiedono, non meno di quanto attengano al rito civile, nell’ottica della tutela delle garanzie difensive e dell’attuazione del giusto processo, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali, che sono oggetto delle tutele processuali concesse”. Con specifico riferimento al caso sottoposto alla propria attenzione (lo “stato di malattia sopravvenuta in capo al difensore”, cui la parte ricorrente aveva affidato il mandato alla riassunzione del giudizio), la Corte ha affermato che “la situazione di progressiva difficoltà dell’esercizio del diritto di difesa, da un lato, appare circoscritta alla sola persona del tecnico investito del mandato e, dall’altro, nemmeno è stata meglio illustrata con riguardo al grado di ipotizzata assolutezza impeditiva e all’epoca di conseguimento di essa, in questa chiave potendo essere letti i passaggi argomentativi della CTR in cui viene operato il richiamo a principi di diligenza informativa cui comunque sarebbe stata tenuta anche la parte in proprio(…) del tutto omissiva quanto a segnalazione di tempestività delle iniziative proprie di ripresa dell’attività di difesa” (Cass. 12544/2015; conf. Cass. 4242/2017).

La sentenza della C.T.R., laddove, confermando la statuizione sul punto dei giudici di primo grado (in punto di ammissibilità del ricorso introduttivo, malgrado decorso del termine di cui al D.Lgs. 546 del 1992, art. 21), si è limitata a ribadire che il professionista incaricato dalla contribuente si era “assunto tutte le responsabilità”, non è conforme ai suddetti principi di diritto, non avendo verificato, a fronte di gravame dell’Agenzia delle Entrate, che non fosse stato possibile per la parte di assolvere l’onere di informarsi e di attivarsi con diligenza presso il professionista incaricato al fine di impugnare tempestivamente gli atti impositivi notificatile (Cass. 2329/2014; Cass. 4242/2017). Invero, la sola affermazione in ordine all’assunzione di responsabilità da parte del professionista non evidenzia l’assenza di colpa del contribuente.

Di conseguenza, risulta fondato anche il primo motivo, in quanto i giudici di merito potevano esaminare solo i vizi propri della cartella, avente titolo in precedente avviso di accertamento non impugnato, ove dedotti dal contribuente con il ricorso introduttivo, e non anche quelli del prodromico accertamento (Cass. 8704/2013; Cass. 15207/2000).

8. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA