Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23285 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. II, 23/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23298/2019 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE

38, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PARAVANI, rappresentato

e difeso dall’avvocato VALENTIA NANULA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1010/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.C. – O.K. – – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Brescia avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver dovuto lasciare il suo Paese poichè, a seguito della morte per incidente del padre, la madre ottenne un prestito per celebrare il funerale ma venne rapinata del denaro avuto ed uccisa, sicchè le persone che avevano mutuato il denaro – degli usurai – pretesero la restituzione della somma e, non ottenutala, uccisero suo fratello e cercavano anche lui per ucciderlo.

Il Tribunale lombardo ebbe a rigettare il ricorso ritenendo che la vicenda personale narrata dal ricorrente non era credibile; non sussistente nello Stato nigeriano di provenienza del richiedente asilo una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa e non concorrenti ragioni attuali per la concessione della protezione umanitaria.

Il richiedente asilo propose gravame che la Corte d’Appello di Brescia ha rigettato poichè in effetti non credibile il suo racconto circa le ragioni della decisione di espatriare; che non concorreva situazione di violenza generalizzata nella zona della Nigeria di sua provenienza; che la situazione in Libia – Paese di mero transito – era irrilevante e che non era stata dedotta situazione di vulnerabilità ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione umanitaria.

Il R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Collegio bresciano articolato su due motivi, illustrato anche con memoria.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da R.C. – O.K. – appare fondato quanto al primo motivo nei limiti di motivazione, con assorbimento del secondo.

In limine deve la Corte rilevare l’inammissibilità del deposito documentale effettato dal ricorrente con la memoria difensiva in quanto detti documenti non riconducibili a quelli consentiti ex art. 372 c.p.c..

Con la prima ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione della regola relativa alla cooperazione istruttoria D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3 ed D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3.

Osserva il richiedente asilo come la Corte territoriale non ebbe a valutare la situazione socio-politica della Nigeria in forza di rapporti specifici ed aggiornati, resi da Organismi internazionali, i quali lumeggiano una situazione peggiorata in tutta la Nigeria, siccome rilevato anche da altri Uffici giudiziari, sicchè doveva esser riconosciuta la protezione sussidiaria.

Inoltre il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale non ebbe a ritenere credibile il suo racconto circa le ragioni dell’espatrio sulla scorta di ragionamento non ancorato su dati probatori validi, bensì su mere valutazioni di fatto.

La svolta censura attinge in effetti due diverse statuizioni portate nella sentenza impugnata e s’appalesa fondata limitatamente con riguardo alla critica fondata sulla violazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, mentre inammissibile per genericità appare l’argomento critico rivolto contro la statuizione di non credibilità del racconto reso dal richiedente asilo.

Difatti la contestazione sviluppata in ricorso avverso la statuizione della Corte bresciana che il racconto, reso dal ricorrente in ordine alle ragioni che lo determinarono ad abbandonare il suo Paese, non era credibile s’appalesa apodittica poichè fondata sulla mera asserzione che il Collegio di merito ebbe ad adottare detta statuizione sulla scorta di “mere valutazioni di fatto non accorate ad elementi probatori certi ed incontrovertibili”.

Viceversa la Corte distrettuale ebbe a puntualmente esaminare il racconto reso dal R. – O. – e ritenerlo, nei suoi tratti essenziali, non credibile stante le ritenute palesi incongruenze in ordine all’azione violenta degli usurai e la sua tempistica, e detta statuizione non appare attinta da specifica censura bensì, come dianzi detto, con apodittica contestazione d’inadeguatezza.

Appare invece fondata la critica correlata alla violazione del disposto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, posto che, effettivamente, il Collegio lombardo ha proceduto all’esame della situazione socio-politica esistente nell’Edo State nigeriano sulla scorta del notorio e della citazione di informazioni desumibili da non meglio specificati rapporti di Amnesty International ovvero UNCHR.

Un tanto non appare conforme alla disposizione normativa ex art. 8, comma 3 citato, siccome insegna questa Suprema Corte – Cass. sez. 1 n. 14283/19, Cass. sez. 3 n. 8819/20 -, indirizzo dogmatico cui anche questo Collegio aderisce.

Difatti la richiesta di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è istituto correlato a situazione di pericolo non individualizzato ma incombente sulla generalità dei cittadini che abitano un determinato territorio pervaso da violenza diffusa, siccome precisato dalla giurisprudenza della Corte Europea.

Dunque era onere della Corte distrettuale esaminare specificatamente, ai soli fini della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la situazione socio-politica della Nigeria, con particolar riguardo all’Edo Stato, sulla scorta di informazioni desunte da rapporti redatti da Organismi Internazionali, all’uopo preposti, indicandoli in modo specifico e, non già, solo richiamandoli in modo generico.

Difatti il Giudice non può limitarsi ad offrire valutazione fondata su conoscenza personale della situazione socio-politica del Paese interessato – come fatto in sentenza mediante il cenno al notorio ovvero genericamente a rapporti di Enti internazionali -, bensì deve ancorare il suo apprezzamento alle informazioni desunte dai rapporti aggiornati redatti dagli Organismi internazionali preposti all’uopo indicati nel provvedimento, siccome richiesto dalla norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, consentendo così alla parte possibilità di – eventuale – specifica contestazione in sede d’impugnazione mediante l’indicazione di rapporti omologhi, lumeggianti una diversa situazione, non esaminati – Cass. sez. 1 n. 26728/19 -.

Nella specie un tanto è mancato nella sentenza impugnata che sul punto – diritto del ricorrente a godere della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) – va cassata e la questione rimessa alla Corte d’Appello di Brescia altra sezione per il nuovo esame.

Con il secondo mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente deduce la violazione delle norme D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, poichè il Collegio bresciano ha malamente valutato gli elementi lumeggianti il suo inserimento in Italia ed il pericolo rappresentato per i suoi diritti fondamentali dal rimpatrio in uno Stato in preda a violenza generalizzata.

Detta censura rimane assorbita in ragione dell’accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo di ricorso, posto che la protezione umanitaria è istituto di natura residuale una volta esclusi quelli previsti dalla protezione internazionale.

Il Giudice di rinvio provvederà anche a disciplinare, ex art. 385 c.p.c., comma 3, le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di motivazione, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Brescia altra sezione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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