Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23285 del 23/08/2021

Cassazione civile sez. II, 23/08/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 23/08/2021), n.23285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18778-2019 proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO DE

CHIARO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

23/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. C.G. ha adito la Corte d’appello di Napoli, facendo valere domanda di equa riparazione del danno causato dall’irragionevole durata del processo di esecuzione immobiliare n. 75/1995 R.G.E., processo definito con ordinanza di distribuzione delle somme depositata in data 12 ottobre 2015. La Corte di merito ha respinto la domanda con pronuncia confermata in sede di opposizione, affermando la tardività della domanda di equa riparazione.

C. ha allora proposto ricorso a questa Corte, che con pronuncia n. 32387/2018 ha cassato il decreto, rilevando la non pertinenza, al fine di stabilire la tempestività o meno del ricorso, dell’argomento del giudice di merito per cui “eventuali controversie volte a contestare il riparto avrebbero richiesto l’instaurazione di un giudizio di cognizione del tutto autonomo, che nella specie non poteva prendersi in considerazione, non avendo determinato la sospensione della procedura esecutiva e non avendo avuto effetti sui tempi di definizione di quest’ultima”; la pronuncia di legittimità ha affermato che occorreva invece “stabilire se la procedura di assegnazione potesse considerarsi definita al momento del deposito del piano di riparto o alla scadenza del termine che il giudice aveva concesso per coltivare l’opposizione”, rimettendo al giudice di rinvio la pronuncia su tale profilo.

2. Il processo è stato riassunto da C. e la Corte d’appello di Napoli, premesso che la pronuncia della Suprema Corte non aveva inteso affermare tout court la tempestività del ricorso, quanto fornire le linee guida da seguire ai fini della relativa valutazione, ha stabilito che la procedura esecutiva era terminata al momento della pronuncia del provvedimento del 12 ottobre 2015, con il quale era stato approvato il piano di riparto datato 29 settembre 2014 ed era stato dato mandato al delegato per la predisposizione e sottoscrizione dei mandati di pagamento; la domanda di equa riparazione, proposta con ricorso depositato il 30 giugno 2016, doveva pertanto – ha concluso la Corte d’appello – ritenersi inammissibile perché tardiva.

3. Avverso il decreto 23 aprile 2019 C.G. ricorre in cassazione.

Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “violazione degli artt. 512 e 617 c.p.c.”: il giudice dell’esecuzione nell’ordinanza 12 ottobre 2015 assegnava “alle parti il termine di novanta giorni per l’eventuale instaurazione del giudizio di merito”, così che il procedimento di assegnazione delle somme “diventava esecutivo a partire dal novantesimo giorno successivo al deposito della detta ordinanza, ovvero a partire dall’11 gennaio 2016”; la domanda di equa riparazione doveva pertanto essere ritenuta tempestiva avendo rispettato il termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4.

Il motivo è infondato. Il giudice di rinvio, seguendo quanto indicato da questa Corte con la pronuncia n. 32387/2018, ha infatti accertato che la procedura di distribuzione era da considerarsi definita con la pronuncia del provvedimento del 12 ottobre 2015, con il quale era stato approvato il piano di riparto datato 29 settembre 2014 ed era stato dato mandato al delegato per la predisposizione e sottoscrizione dei mandati di pagamento.

Nella data del deposito di tale provvedimento (comunicato lo stesso giorno) il giudice di rinvio ha pertanto correttamente identificato il dies a quo del termine di sei mesi prescritto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 per la proposizione della domanda di riparazione.

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 1.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2021

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