Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23285 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 18/09/2019), n.23285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15034-2018 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato ERMANNO PRASTARO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NEVIO BRUNETTA;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FEDERICO PARTELE;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA depositato il

26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il ricorso per cassazione è stato proposto da B.G. nei confronti di P.L. avverso il decreto della Corte di appello di Venezia, in epigrafe indicato, che aveva confermato l’assegno divorzile di Euro 300,00= mensili, oltre ISTAT, stabilito tra le parti a favore della ex moglie con accordo intervenuto nel novembre del 2015, respingendo la domanda di revoca.

Segnatamente la Corte territoriale, nell’esaminare, quali fatti sopravvenuti dedotti, il prospettato peggioramento delle condizioni economiche di B. – conseguente alla cessazione, al 31 dicembre 2015, della sua attività di libero professionista, a seguito di cui era rimasto percettore della sola pensione Inpdap – ed il prospettato incremento delle condizioni economiche di P. – conseguente all’avere beneficiato questa dell’eredità del padre defunto -, ha escluso che questi potessero essere considerati fatti sopravvenuti poichè la cessazione dell’attività di B. era coeva al divorzio e il decesso del padre di P. addirittura anteriore. Ha altresì affermato che B. non aveva specificato in cosa sarebbe consistito il peggioramento delle sue condizioni economiche.

Il ricorso consta di cinque motivi. La controparte ha replicato con controricorso.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Il primo motivo ed il secondo motivo, con i quali si denuncia – sia sotto il profilo della violazione della legge divorzile, che della nullità della sentenza per omessa pronuncia e, infine, dell’omessa motivazione – il rigetto della domanda di revoca dell’assegno divorzile concordato convenzionalmente con la ex moglie, con riferimento alla valutazione del peggioramento delle condizioni economiche di B., sono inammissibili e vanno respinti perchè non colgono la ratio decidendi.

1.2. Invero la Corte territoriale ha motivato la sua decisione su molteplici profili: innanzi tutto ha escluso che la cessazione dell’attività di B. potesse ritenersi fatto nuovo, in quanto effettuata immediatamente dopo il divorzio e tale da essere stata ragionevolmente assunta a seguito di una pregressa e maturata determinazione; ha considerato che tale vicenda era stata prospettata come causa di revoca dell’assegno divorzile solo due anni dopo il suo verificarsi; infine ha sottolineato che il ricorrente non aveva nemmeno specificato in cosa fosse consistito il peggioramento delle sue condizioni economiche mediante il raffronto commentato delle cifre relative ai due periodi.

1.3. Quanto al primo profilo, la censura – senza neanche illustrare se e quando le circostanze riferite (tra le altre, la disdetta dell’unico cliente) siano state sottoposte ai giudici del merito – intende ottenere una rivalutazione delle conclusioni assunte dalla Corte territoriale, che appaiono plausibili e convincenti, sulla scorta di elementi nuovi.

Il secondo profilo (prospettazione del peggioramento economico due anni dopo l’evento al quale sarebbe conseguito) non è stato proprio preso in esame dal ricorrente.

Quanto al terzo profilo, la censura risulta apodittica perchè estrapola la statuizione dal complessivo ragionamento: invero, essendo stata esclusa la novità della cessazione dell’attività, è evidente che B. avrebbe dovuto illustrare alla Corte il peggioramento delle sue condizioni economiche, tenendo conto delle prevedibili conseguenze della sua scelta di cessare l’attività, già valutabili, secondo la Corte, al momento dell’accordo divorzile: proprio perciò il giudice del gravame ha evidenziato la mancanza di un raffronto commentato delle cifre.

1.4. Dalla disamina della statuizione impugnata risulta quindi evidente che i motivi in esame sono inammissibili, perchè non ne colgono la ratio complessiva e non si confrontano con la stessa.

2.1. I motivi terzo, quarto e quinto con i quali si denuncia – sia sotto il profilo della violazione della legge divorzile, che della nullità della sentenza per omessa pronuncia e, infine, dell’omessa motivazione – il rigetto della domanda di revoca dell’assegno divorzile concordato convenzionalmente con la ex moglie, con riferimento alla valutazione del miglioramento delle condizioni economiche di quest’ultima e alla mancata acquisizione della dichiarazione dei redditi di P. relativa al 2015, sono inammissibili e vanno respinti.

2.2. I motivi, strettamente connessi, sono inammissibili perchè sollecitano un riesame del merito proponendo una personale interpretazione dei fatti, in conflitto con quella della Corte territoriale, in merito alla sopravvenienza o meno dell’eredità ed al miglioramento delle condizioni economiche, a cui non può darsi seguito data la logica e chiara motivazione fornita sul punto dalla Corte veneta che ha escluso la rilevanza della questione ritenendo la percezione dell’eredità una conseguenza prevedibile della morte del padre di P., intervenuta prima del divorzio, e quindi ragionevolmente già considerata al momento della previsione dell’assegno divorzile.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nell’ordinanza, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, Euro 100,00 per esborsi ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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