Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23285 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/11/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 15/11/2016), n.23285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20694/2010 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALESSANDRO RICCIO, CLEMENTINA PULLI e MAURO RICCI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 34, presso lo studio dell’avvocato LUCIO FRANCARIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO CECCON,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 401/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/05/2010, R.G. N. 1088/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;

udito l’Avvocato ALBA TORRESE per delega LUCIO FRANCARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 401/2010, depositata il 27.5.2010, la Corte d’Appello di Milano respingeva l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del tribunale di Milano che aveva accolto la domanda di S.M. ed accertato il suo diritto a percepire, nel periodo ricompreso tra l’1.11.2004 ed il 30.11.2005, l’importo pari al 60% della pensione di reversibilità ad ella spettante, senza i limiti di cumulabilità con altri redditi e pertanto affermato che l’INPS indebitamente le aveva richiesto la restituzione di Euro 25.313,96 a seguito di riliquidazione della predetta quota; dichiarando altresì illegittima la trattenuta di Euro 1000 mensili operata sulla predetta quota della pensione di reversibilità a decorrere dal giugno 2006 e condannando l’INPS a restituirle tutto quanto trattenuto a tale titolo, oltre interessi. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha osservato che ai fini dell’esclusione dei limiti di cumulabilità dei redditi del beneficiario con la pensione di reversibilità, stabiliti dalla L. n. 335 del 1995, art. 1, (come all’allegata tabella F), fosse sufficiente la condizione di studente del figlio a carico non ultra ventunenne e non fosse richiesto invece che lo stesso figlio a carico frequentasse una scuola media professionale secondo quanto richiesto dalla L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, ai fini dell’attribuzione dell’autonoma quota di pensione di reversibilità al figlio superstite. Secondo la Corte la ratio sottesa alle due disposizioni citate è diversa in quanto per l’esclusione della limitazione al cumulo dei redditi quello che conta in base alla legge è l’esistenza di soggetti studenti non ultra ventunenni a carico del beneficiario. Non rilevava pertanto l’accertamento della natura o meno di scuola media o professionale in capo all’istituto Accademia (OMISSIS) frequentato nell’anno scolastico 2004-2005 da L.R.A., figlia della beneficiaria, secondo quanto richiesto dalla legge ai soli fini dell’attribuzione della quota di pensione spettante al figlio studente. Rilevava invece la circostanza, non contestata dall’INPS, che ella fosse studentessa e, in quanto tale, poichè non percettrice di reddito, a carico del genitore superstite.

Contro questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. S.M. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41, e L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto la Corte ha errato nel sostenere che la quota di pensione di reversibilità spettante a S.M. non fosse soggetta ai limiti di cumulabilità con gli altri redditi, sul presupposto che facesse parte di un nucleo familiare con presenza di figli studenti; laddove per la legge tale condizione rileva solo ove il figlio frequenti una scuola media professionale e non un istituto diverso (nel caso di specie l’istituto superiore non riconosciuto, Accademia (OMISSIS), scuola non equiparabile ad una scuola media professionale). Secondo l’INPS, ragioni di ordine testuale e sistematico evidenzierebbero l’erroneità della decisione della Corte territoriale in quanto, secondo la legge, le stesse condizioni richieste per corrispondere la quota di pensione di reversibilità spettante al figlio devono sussistere affinchè il coniuge superstite non sia assoggettato ai limiti di cumulabilità di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 41.

2. Con il secondo motivo il ricorso deduce l’omessa motivazione su un punto controverso e decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Corte non aveva affrontato il motivo di appello relativo alla natura dell’Istituto scolastico Accademia (OMISSIS) frequentato da R.A.L. il quale non poteva definirsi una scuola media professionale, la cui frequenza soltanto attribuisce il diritto alla pensione ai figli superstiti ultradiciottenni ed al genitore il superamento del cumulo del reddito; dovendo ritenersi per tali solo quelle che rilascino titoli che abilitino alle scuole superiori, come affermato dalla sentenza di questa Corte n. 7056/1987.

3. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perchè connessi, non sono fondati, ancorchè dovrà essere seguita un’interpretazione della normativa differente da quella fornita dai giudici del merito.

4. Va anzitutto richiamato il contenuto della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 41, il quale recita: “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l’aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all’allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.

5. Viene quindi in rilievo, ai fini della controversia, l’applicazione di quella parte della disposizione la quale prevede che i limiti di cumulabilità tra pensione di reversibilità e redditi non si applichino “qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma”. A sua volta il primo periodo del comma in discorso richiama “la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti”. Pertanto l’individuazione dei figli di minore età, studenti ovvero inabili, la cui presenza all’interno del nucleo familiare consente la deroga ai limiti di cumulabilità, deve essere effettuata in base alla stessa disciplina che individua i soggetti beneficiari del trattamento. Da ciò consegue che sul piano testuale la condizione di studente che rileva ai fini della esclusione dei limiti di cumulabilità dei redditi del beneficiario sia la medesima dettata dalla “disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti” ai fini dell’individuazione delle figure di beneficiari della pensione di reversibilità.

6. Unica essendo la fonte normativa di riferimento, non è corretto sostenere, come fa la Corte milanese, che ai fini della percezione del trattamento valga una nozione di studente più restrittiva, mentre ai fini dell’esclusione dei limiti di cumulo valga una diversa e più ampia nozione di studente. Ne deriva quindi che i limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria.

7. Detta disciplina è dettata dalla L. n. 903 del 1965, art. 22, (richiamata appunto nel primo periodo della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 47, cit.), il quale prevede il diritto alla pensione di reversibilità per i figli del pensionato o assicurato nei seguente casi: per i “figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”; mentre “per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26/o anno di età, qualora frequentino l’università”.

8. A fronte della disciplina di legge sopra riportata, deve osservarsi che neppure la considerazione di una asserita – ma non meglio individuata diversità di ratio nei due istituti a confronto (trattamento di reversibilità e limiti al cumulo dei redditi) potrebbe portare a superare la lettera della legge, come invece affermato dai giudici di merito. Anzitutto perchè il requisito del carico – che giustificherebbe il superamento del limite di cumulabilità – appare in realtà richiesto dalla legge anche ai fini dell’attribuzione di una quota di pensione di reversibilità al figlio superstite.

Ed in secondo luogo perchè tale requisito, nell’uno come nell’altro caso, non è sufficiente. Essendo appunto richiesto della legge (L. n. 903 del 1965, art. 22, comma 1) il concorso di ulteriori condizioni quali: essere studenti di età non superiore a 21 anni o a 26 anni, frequentanti rispettivamente una scuola media professionale o l’università, e non prestare lavoro retribuito.

9. Va piuttosto affermato che la ratio della prosecuzione dell’erogazione del trattamento di reversibilità agli studenti, figli dell’assicurato o pensionato – la quale risiede indubbiamente nella prevenzione del bisogno derivante dalla continuazione degli studi oltre la maggiore età ben si accorda anche ai fini della deroga alla cumulabilità tra trattamento di reversibilità e redditi personali, riconosciuta al beneficiario nel caso di presenza nel nucleo familiare di un figlio studente a carico.

10. Va ora rilevato che la Corte Costituzionale, chiamata ad interloquire in relazione ad una delle condizioni necessarie per l’attribuzione della prestazione – quella negativa della mancata prestazione di un lavoro retribuito da parte dello studente – con la sentenza n. 42/1999 (e dando seguito alle precedenti pronunce nn. 274/1993, 406/1994) ha escluso che si possa dare valore alle situazioni nelle quali venga svolta un’attività di modesto rilievo e di esigua remunerazione, osservando quindi che “qualora si versi in una situazione del genere (che dovrà essere di volta in volta valutata in concreto), la percezione di un piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicchè la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di riversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto coi principi di cui agli artt. 3, 4, 34 e 35 Cost.. Così interpretata, la norma è immune dalle lamentate censure”.

11. Per quanto concerne ora il requisito della frequenza di una scuola media professionale, che viene in rilievo nel caso in esame, occorre riconoscere che la tesi dell’INPS, secondo cui la percezione della pensione di reversibilità spetti soltanto nell’ipotesi in cui lo studente non superiore ad anni ventuno frequenti un istituto pubblico o ad esso equiparabile, appare troppo rigida; e non in linea con il dettato normativo, interpretato alla luce della fondamentale ratio solidaristica sottesa all’istituto in oggetto (ribadita di recente dalla sentenza n.174/2016 della Corte Cost.) e dell’esigenza di garantire il diritto allo studio (costantemente affermata in materia dalla Corte Cost. con le citate sentenze nn. 274/1993, 406/1994, 42/1999).

12. Non vi è infatti valido motivo per non riconoscere la stessa prestazione, e dunque anche il superamento della disciplina sulla cumulabilità dei redditi, quando il giovane studente (non ultraventunenne) dimostri la frequenza di un istituto superiore (pubblico o privato) per il recupero di un anno scolastico perso e per la preparazione degli esami di maturità, come nel caso di specie. Va infatti considerato come la stessa legge garantisca allo studente la corresponsione del trattamento di reversibilità fino a 21 anni, senza richiedere che la sua frequenza sia rispettosa della durata del corso legale. Talchè se si seguisse l’interpretazione proposta dall’INPS lo studente non ultraventunenne avrebbe, illogicamente, diritto alla prestazione se si fosse limitato a ripetere l’anno perso presso un istituto pubblico o parificato. Mentre, in antitesi con i più elementari canoni di equità, dovrebbe perdere il diritto al trattamento nell’ipotesi in cui abbia invece cercato di recuperare l’anno perso, frequentando un istituto di recupero e sostenendo a fine corso gli esami presso un istituto abilitato per conseguire il diploma con valore legale (o l’ammissione alla scuola pubblica).

13. Non può essere perciò condiviso quanto affermato dall’INPS (richiamando la sentenza di questa Corte n. 7056 del 27/08/1987) secondo cui l’espressione “scuola media professionale” si riferisca soltanto ad istituti statali o di enti pubblici territoriali, come confermato, in particolare, dal suindicato riferimento al “corso legale” degli studi universitari. La tesi non può accogliersi perchè limita la nozione di scuola media professionale attraverso il riferimento al concetto di corso legale che, da una parte, si riconnette testualmente solo all’università; e dall’altra, non può logicamente valere per chi frequenti la scuola media professionale proprio perchè in questo caso la condizione dello studente (non universitario) è tutelata dalla legge fino a 21 anni, e quindi anche se lo studente fosse ripetente per tre anni alle superiori; e pertanto non rispettoso del corso legale.

14. Il punto ha costituito oggetto di una disamina della Corte Cost. la quale, con la sentenza n. 406/1994, non ha mancato di esternare in proposito al legislatore le proprie perplessità, perchè “se, invero, la ratio dell’erogazione della pensione, e della sua prosecuzione, risiede, più che nella giovane età degli orfani, nella concreta impossibilità di procurarsi un reddito proprio a motivo della dedizione del loro tempo agli studi, non appare chiara la coerenza legislativa nel riconoscere tale ratio quando la perdita di tre anni negli studi sia avvenuta nel corso della scuola media professionale, e non riconoscerla anche quando il ritardo nei più complessi studi universitari si sia verificato non per negligenza, ma talvolta per effetti psicologici ed economici derivanti dalla perdita dei genitori, e più spesso perchè in alcune facoltà la pesantezza ed il numero degli esami o di altri adempimenti non consentono a numerosi studenti di laurearsi entro i termini del corso legale. In questi casi, la dedizione del proprio tempo agli studi anche nel periodo fuori corso (e comunque sempre nello stesso limite massimo di 26 anni) potrebbe essere dimostrata con la certificazione degli esami sostenuti in detto periodo”.

15. Va piuttosto considerato che il caso esaminato dalla sentenza n. 7056 del 27/08/1987 di questa Corte, richiamata dall’INPS, riguardava un soggetto che frequentava un istituto, come il (OMISSIS), il quale offriva il solo insegnamento della lingua inglese, e che non poteva perciò “classificarsi tra le scuole che preparano l’ingresso agli studi superiori”; condizione questa che, secondo la pronuncia, sarebbe stata imprescindibile ai fini dell’identificazione della nozione di scuola media professionale posta dalla stessa legge.

16. Quello che dunque rileva ai fini della soluzione della controversia e della corretta interpretazione della normativa in esame, non è nè l’astratta condizione di studente, come affermato dalla Corte milanese, nè la frequenza di un istituto pubblico o parificato abilitati al rilascio del diploma, come pretende l’INPS. E’ invece sufficiente che si versi nell’ipotesi di frequenza di un istituto (anche privato) che si occupi del recupero degli anni scolastici e della prosecuzione degli studi al fine del conseguimento di un diploma presso un istituto abilitato che abbia valore legale e permetta l’accesso a qualsiasi concorso e scuola universitaria.

17. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di respingere il ricorso, dovendo la sentenza essere confermata sia pure con la diversa motivazione sopra esposta. La mancanza di precedenti specifici e la novità della questione trattata costituiscono idonei motivi per la compensazione delle spese processuali ai sensi di legge.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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