Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23285 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.05/10/2017),  n. 23285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19595/2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, n. 482, presso lo studio

dell’avvocato EMANUELA VERGINE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIA ROSARIA SAVOIA;

– ricorrente –

contro

Avv. R.M., quale Curatore dell’eredità del Sig.

G.C.;

– intimato –

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1765/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA – SEZIONE DISTACCATA DI LECCE, depositata il

30/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso di G.C. avverso una cartella di pagamento, avente ad oggetto IRPEF, Irap, Iva e interessi, per l’anno 2004;

che, nella decisione impugnata, la CTR – per quel che qui interessa – affermava la legittimità della cartella, ad eccezione della parte riguardante gli interessi, giacchè di essi non sarebbero state specificate le modalità di calcolo.

Diritto

CONSIDERATO

che, il ricorso è affidato ad un motivo, col quale Equitalia S.p.a. assume la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, con violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 165, lamentando che la relativa domanda non era stata formulata dal contribuente e che le modalità di calcolo degli interessi sarebbero stabilite ex lege;

che il G. non ha resistito, mentre si è costituita l’Agenzia delle Entrate, aderendo al ricorso principale e svolgendo un motivo di appello incidentale per denunciare la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 20, 25 e 30 e D.M. n. 321 del 1999, art. 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR non avrebbe considerato che il contenuto della cartella è normativamente predeterminato, sicchè ove l’agente nel compilare la cartella rispetti la previsione di legge, riportando il contenuto della norma e si attenga al modello ministeriale, la cartella avrebbe dovuto reputarsi correttamente compilata sotto il profilo contenutistico e motivazionale. Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, non farebbe rientrare nel contenuto necessario della cartella l’indicazione del saggio di interessi applicato e del relativo tasso, essendo esso normativamente stabilito;

che, inoltre, la sentenza avrebbe omesso di specificare se gli interessi, in tesi non dovuti, fossero quelli relativi ai tardivi o omessi pagamenti delle imposte oppure quelli relativi agli interessi di mora;

che la Corte deve dare atto che, nelle more della discussione, la ricorrente Equitalia ha dichiarato che, essendo intervenuto uno sgravio totale della cartella di pagamento oggetto di impugnativa, era venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio;

che la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l’estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l’interesse alla decisione, determinando l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Sez. U, n. 7378 del 25/03/2013; Sez. 3, n. 12743 del 21/06/2016);

che, in tema di impugnazioni, la ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta (Sez. 6-2, n. 13636 del 02/07/2015).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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