Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23284 del 15/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 15/11/2016), n.23284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10010/2010 proposto da:

V.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA A. BOSIO, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO TORTORA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO GUGLIELMOTTI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALESSANDRO RICCIO, MAURO RICCI e GIUSEPPINA GIANNICO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 733/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/10/2009 R.G.N. 720/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI per delega verbale Avvocato

GIUSEPPINA GIANNICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 720/2009, depositata il 12.10.2009, la Corte d’Appello di Salerno rigettava il gravame proposto da V.G. contro la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento. A sostegno della decisione il giudice d’appello affermava, in accordo con le conclusioni cui era pervenuto il ctu in primo grado, che dalla relazione peritale – redatta nel rispetto di tutte le risultanze di causa e della storia sanitaria della paziente – emergesse come la condizione della V. non fosse tale da determinare una invalidità assoluta con diritto all’indennità di accompagnamento avendo il ctu ritenuto che le malattie da cui ella era affetta, singolarmente e globalmente valutate, determinassero una invalidità solo parziale nella misura dell’80%, e senza necessità di assistenza continua. Aggiungeva inoltre che i rilievi mossi in appello contro la relazione peritale, attraverso una concisa consulenza tecnica di parte, erano inidonei a contrastare le risultanze della consulenza d’ufficio nè tali da rendere necessario procedere al rinnovo della ctu.

Avverso detta sentenza V.G. ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure a due motivi corredati da quesito di diritto. Resiste l’INPS con controricorso. Il Ministero dell’Economia e Finanze è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e della L. n. 509 del 1988, art. 1, in quanto dalla causa risultava che la V. fosse affetta da “epilessia temporale farmaco resistente con depressione del tono umorale” con crisi comiziali plurimensili ed in alcuni casi plurisettimanali che la rendevano non autonoma nello svolgimento delle comuni attività della vita quotidiana con gravi ripercussioni sulla qualità della vita. Doveva pertanto applicarsi il principio secondo cui la necessità dell’aiuto permanente fornito dall’accompagnatore può essere necessario anche nei momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternantesi nel corso della giornata ai momenti di assistenza attiva. Tanto più in relazione a disturbi, come le crisi epilettiche, che alterano le capacità cognitive del soggetto che le subisce.

1.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. In primo luogo occorre rilevare che, secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia (Cass. 12408/2003, Cass. 1946/2006), in tema di trattamento di invalidità la valutazione espressa dal giudice del merito in ordine alla obiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, nonchè alla incidenza delle stesse sulla capacità di utilizzazione delle energie lavorative costituisce un tipico accertamento di fatto, incensurabile in questa sede quando è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Il motivo in esame lungi dal proporre una reale critica in punto di legittimità della sentenza impugnata rappresenta invece una riproposizione della diversa valutazione della questione di merito prospettata e decisa senza vizi dalla Corte salernitana richiamando le motivate conclusioni del ctu il quale aveva affermato che le condizioni sanitarie della ricorrente non integrassero una invalidità totale nè la necessita di una assistenza continua.

1.2 In secondo luogo il motivo non può essere accolto perchè omette di riprodurre nel ricorso, neppure per le parti salienti, i contenuti della ctu, e non consente pertanto alla Corte di valutare con cognizione come le stesse valutazioni, ritenute corrette dal giudice di merito, siano invece effettivamente incorse in contraddizioni ed omissioni, ripercuotendosi sulla sentenza ed inducendola in errore in relazione al denunciato vizio di diritto. Inoltre sotto la stessa ottica il motivo omette di riprodurre in ricorso gli atti, i certificati ed i documenti da cui risulterebbe che la ricorrente avendo crisi epilettiche frequenti necessitasse di una assistenza costante anche nei momenti di pausa.

Il motivo si qualifica pertanto come un mero dissenso diagnostico rispetto alla ctu, neppure adeguatamente e specificamente giustificato.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c.. Carenza ed inadeguata motivazione. Si sostiene in proposito che la sentenza sarebbe da censurare laddove non ha dato riscontro alla consulenza di parte, con i relativi accertamenti, avendo ritenuto erroneamente insussistenti le condizioni di applicabilità dell’art. 149, cit.; per contro il ctu si sarebbe limitato a diagnosticare la malattia epilettica sulla scorta della documentazione esibita dalla V. astenendosi dal valutare la gravità della stessa malattia.

Anche tale motivo è infondato avendo la Corte motivato in modo corretto la carenza dei presupposti per procedere al rinnovo della ctu, non essendo state denunciate malattie nuove, nè aggravamenti; e non avendo riscontrato carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni illogiche o scientificamente errate. In mancanza di tali evenienze, la valutazione circa la necessità del rinnovo della consulenza in appello integra un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato; talchè non esiste, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 1797/2003 e 17318/2004) alcuna violazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c..

3. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso. Sussistono i presupposti per l’esenzione della parte soccombente dalla condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA