Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23284 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. III, 09/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO PANNONIA 23, presso lo studio dell’avvocato MORGANTI

CARLO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.G.C. GESTIONE CREDITI S.R.L. (OMISSIS) in qualità di

procuratrice speciale della SPV VENEZIA S.P.A. (ORA SPV VENEZIA

S.R.L.), considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SILVETTI CARLO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9091/2006 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

19/04/2006, R.G.N. 61161/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato CARLO MORGANTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del 1

motivo, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che tale B.G. acquistò da L.L., con contratto 10.5.96, un bene immobile, sul quale costituiva garanzia ipotecaria a favore della Banca Nazionale del Lavoro;

1.2. che detto contratto fu impugnato per dolo dalla L. ed infine annullato con sentenza n. 1623/02 della Corte di appello di Roma, ormai definitiva;

1.3. che peraltro la succeditrice della mutuante, S.G.C. srl quale procuratrice di S.P.V. Venezia spa, intimò alla L., identificata quale terza proprietaria ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ., e segg. precetto per il pagamento della somma di L. 142.932,05, notificandolo il 16.7.04;

1.4. che la L. propose opposizione a tale precetto, lamentando l’inefficacia nei suoi confronti del contratto di mutuo azionato: cui si oppose la creditrice, sostenendo la propria buona fede e ricordando che già la Corte di appello aveva escluso l’inefficacia anche del contratto di mutuo;

1.5. che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9091/06 del 19.4.06, respinse l’opposizione, peraltro compensando le spese;

1.6. che per la cassazione di tale sentenza ricorre la L.; e che, depositato controricorso dalla controparte, alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011 compare, per prendere parte alla discussione orale, il solo difensore della ricorrente;

1.7. che ella formula tre motivi, tutti ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e conclusi da quesiti:

1.7.1. lamentando la nullità della sentenza per mancata partecipazione al procedimento di primo grado del debitore principale;

1.7.2. dolendosi di vizio di motivazione sulla dedotta inopponibilità ad essa opponente del contratto di mutuo per l’intervenuta dichiarazione di annullamento della compravendita;

1.7.3. censurando la gravata sentenza per la ritenuta ammissibilità e procedibilità della procedura ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ., nonostante la precettata non potesse considerarsi terza;

1.8. che la controricorrente contesta l’ammissibilità del ricorso sotto molteplici profili;

1.9. che il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2. Deve al riguardo considerarsi in diritto, una volta ribadito che le sentenze rese ai sensi dell’art. 616 cod. proc. civ. nel periodo tra il 1.3.06 ed il 4.7.09 sono suscettibili esclusivamente di ricorso per cassazione, che il primo motivo, benchè relativo ad una situazione indotta dalla medesima ricorrente (che non risulta avere esteso in primo grado il contraddittorio mediante notifica dell’atto introduttivo di lite al litisconsorte della cui pretermissione si duole), è fondato; ed infatti:

2.1. trattasi di opposizione dispiegata dal terzo assoggettato, ai sensi dell’art. 602 c.p.c. e segg., ad espropriazione forzata: in particolare, essendo egli chiamato a rispondere di un debito altrui garantito da ipoteca gravante su beni da lui venduti e poi riacquisiti a seguito di annullamento di contratto di compravendita;

2.2. in una cosiffatta espropriazione si ha un’ipotesi di responsabilità senza debito, ovvero per debito altrui (essendo sufficiente il titolo esecutivo contro il debitore diretto e tanto ricavandosi dal regime delle eccezioni che il terzo può opporre al creditore, a norma del combinato disposto degli artt. 2870 e 2859 cod. civ.: Cass. 6 maggio 1975, n. 1746), sicchè il terzo proprietario del bene risponde, col bene ipotecato, dell’eventuale inadempimento del debitore originario (Cass. 29 settembre 2007, n. 20580);

2.3. in tale processo esecutivo è quindi parte necessaria non soltanto il terzo assoggettato all’esecuzione, ma anche il debitore esecutato: in particolare, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; si tratta di un accertamento concernente una situazione giuridica unica per il creditore, per il debitore e per il terzo, non potendo sussistere essa che nei confronti di tutti e tre, dato che il titolo esecutivo ed il precetto non possono restare in piedi o venir meno se non per i tre soggetti congiuntamente (Cass. 11 maggio 1994, n. 4607);

2.4. pertanto, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore principale, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa su beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, dovrebbe essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado (Cass. 22 marzo 2011, n. 6546; Cass. 29 settembre 2004, n. 19652; Cass. 4607 del 1994, cit.; Cass. 23 giugno 1976, n. 2347);

2.5. poichè, nel caso di specie, l’opposizione è stata fin dall’inizio intentata dal terzo proprietario esecutato nei confronti della sola creditrice procedente, la sentenza di primo ed unico grado, pronunciata nel giudizio di opposizione che ne occupa senza che sia stato integrato il contraddittorio nei confronti del debitore diretto (indicato in B.G.), è stata inutiliter data, onde siffatta invalidità va dichiarata in questa sede, in applicazione del generale principio appena ricordato: non rilevando, a fini di elisione di tale insanabile carenza, che ad essa abbia dato luogo la stessa parte che la adduca.

3. Pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto e gli altri restando assorbiti; in applicazione dell’art. 383 c.p.c., comma 3, si deve cassare la gravata sentenza e rimettere la causa al tribunale di Roma, giudice di primo grado, affinchè riesamini la controversia una volta restaurata l’integrità del contraddittorio: restando in questa sede precluso l’esame degli altri motivi di ricorso ed a maggior ragione del merito della controversia, siccome finora svoltasi a contraddittorio non integro; mentre, quanto alle spese di lite fin qui sostenute, la dipendenza del motivo di nullità dalla stessa condotta della parte che ora lo fa valere integra, ad avviso del Collegio, un giusto motivo di integrale compensazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa l’impugnata sentenza e rimette le parti al Tribunale di Roma;

compensa tra le parti le spese di lite fin qui sostenute.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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