Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23284 del 05/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 06/09/2017, dep.05/10/2017),  n. 23284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25487/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA ((OMISSIS)), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLOTTA PERSICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 316/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/5/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 6/9/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la pronuncia del locale Tribunale che aveva accolto la domanda di V.F., docente assunto con ripetuti contratti a tempo determinato, e condannato il Ministero a corrispondere al predetto le differenze stipendiali in ragione dell’anzianità di servizio maturata;

– la Corte territoriale, richiamato preliminarmente il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, ha svolto le seguenti considerazioni: – le condizioni di impiego, rispetto alle quali sussiste il divieto di discriminazione, comprendono in conformità con quanto chiarito dalla Corte di Giustizia, tutti gli istituti idonei ad incidere sulla quantificazione del trattamento retributivo e, quindi, anche gli scatti di anzianità riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato, non essendo idonei a giustificare una diversità di trattamento tanto la mera circostanza che un impiego nel settore pubblico sia definito non di ruolo quanto la specialità del sistema del reclutamento scolastico; – la clausola 4, in quanto precisa ed incondizionata, impone la disapplicazione del diritto interno, ed in particolare delle clausole del contratto collettivo che escludono per gli assunti a tempo determinato qualsiasi rilevanza dell’anzianità maturata in forza di precedenti contratti a termine (disapplicazione che va, però, limitata ai rapporti a tempo determinato succedutisi – come nell’ipotesi in esame – senza rilevante soluzione di continuità e di durata tali da coprire, pressochè integralmente, l’anno scolastico);

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di due motivi;

– il lavoratore ha resistito con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con il primo motivo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca denuncia violazione e falsa applicazione della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53; art. 142 c.c.n.l. 24 luglio 2003 e art. 146 c.c.n.l. Comparto scuola del 29 novembre 2007; D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3; D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2; della direttiva 99/70/CE. Deduce, in sintesi, la non applicabilità della L. n. 312 del 1980, art. 53, alle supplenze e ciò sulla base delle seguenti considerazioni: – gli aumenti biennali previsti da detta norma hanno come destinatari i soli docenti non di ruolo, incaricati dal Provveditore agli studi ed assunti con contratti a tempo indeterminato; – la categoria degli insegnanti non di ruolo, distinta da quella dei supplenti, è stata, però, soppressa dalla L. 20 maggio 1982, n. 270; – per i docenti di ruolo la contrattazione collettiva, sin dalla prima tornata contrattuale, ha provveduto a disciplinare gli effetti economici della anzianità, abolendo gli scatti biennali e sostituendoli con un sistema di progressione economica per scaglioni; – della L. n. 312 del 1980, art. 53, ha, quindi, continuato a disciplinare il solo trattamento economico degli insegnanti di religione, come ben chiarito dall’art. 142 del c.c.n.l. 24.7.2003;

– il motivo è inammissibile in quanto del tutto inconferente rispetto al decisum;

– si osserva infatti che il ricorso di primo grado non ha prospettato la questione degli scatti biennali ex L. n. 312 del 1980 (aumenti periodici del 2,50% sullo stipendio iniziale di qualifica) e la domanda accolta dal primo giudice è stata, comunque, solo quella tesa all’accertamento dell’avvenuta violazione del principio di non discriminazione economica sancito dalla clausola 4 dell’Accordo quadro ed al riconoscimento di un trattamento paritario, sotto il profilo retributivo (progressione stipendiale conciata al mero decorso del tempo), tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato – come precisato anche dal controricorrente -;

– la Corte di appello, conformemente all’ambito del devolutum quale individuato anche sulla base delle domande formulate nel ricorso introduttivo, ha adottato una motivazione del tutto pertinente rispetto alle doglianze formulate nell’atto di gravame che, per quanto si evince dalla stessa sentenza impugnata, erano consistite nella sussistenza di ragioni obiettive che avrebbero giustificato il ricorso al contratto a tempo determinato ed il conseguente diverso trattamento economico (pag. 3 della sentenza);

– ed allora, le doglianze del Ministero incentrate sulla L. n. 312 del 1980, art. 53, ed in particolare intese a porre in rilievo che la progressione economica del personale a tempo indeterminato dell’amministrazione scolastica è regolata dagli scaglioni previsti dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo e non dagli scatti biennali di cui all’art. 53 citato, non hanno alcuna attinenza con i termini di causa;

– con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’erroneità della decisione nella parte in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione;

– il motivo è inammissibile sia perchè il ricorrente non specifica le norme asseritamente violate sia perchè non indica in che termini la questione potrebbe incidere sulla fattispecie concreta, ossia se e in quale misura la pretesa della parte intimata potrebbe essere paralizzata dalla eccepita prescrizione quinquennale;

– nel giudizio di cassazione l’interesse all’impugnazione va valutato in relazione ad ogni singolo motivo e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata, bensì deve essere apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile dall’eventuale accoglimento del gravame della parte (Cass. n. 13373/2008 e n. 15353/2010) utilità che deve poter essere desunta dagli elementi che la parte è tenuta a indicare nel ricorso (si vedano anche Cass. nn. 9741/2017, 9742/2017, 9735/2017, 9732/2017, 9694/2017, 9690/2017);

– pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– la novità e la complessità delle questioni e le oggettive difficoltà di inquadramento sistematico della fattispecie, giustificano la compensazione delle spese del giudizio;

PQM

 

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA