Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23283 del 18/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 18/09/2019), n.23283
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11104-2018 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 78,
presso lo studio dell’avvocato AVELLA ALFONSO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
D.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 132/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 12/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI
LAURA.
Fatto
RITENUTO
Il ricorso per cassazione è stato proposto da M.G. nei confronti di D.G. avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, in epigrafe indicata, che, in sentenza di separazione personale, aveva posto a carico di M. un assegno di mantenimento per la moglie di Euro 2.000,00= mensili.
Il ricorso consta di un motivo, corredato da memoria. La controparte è rimasta intimata. Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione di norme di diritto non meglio indicate.
Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia determinato l’assegno di mantenimento, fissato in Euro 2.000,00, in misura sproporzionata rispetto alla reale situazione reddituale dell’obbligato. In particolare rammenta di essere gravato da una esposizione debitoria per Euro 450.000,00; sostiene che l’assegno non può essere parametrato al tenore di vita, richiamando la sentenza della Cassazione n. 11504/2017; propugna l’adeguatezza dell’importo di Euro 700,00 mensili, idoneo a consentire alla moglie una vita dignitosa, considerando che questa continua a vivere nella casa coniugale, unitamente al fratello, senza nulla corrispondere e che il ricorrente provvede anche al pagamento di alcune utenze.
2.11 motivo è inammissibile perchè i fatti dedotti come decisivi sono stati considerati dalla Corte di appello che, nel compiere una valutazione complessiva delle rilevanti capacità patrimoniali, economiche ed imprenditoriali dimostrate dal ricorrente – non incise dall’esposizione debitoria che non gli ha impedito di allestire un centro estetico per la figlia con impegno di circa Euro 200.000,00 -, di contro ad un reddito dichiarato molto modesto) ta, corto erri orla ne ha tenuto conto, pur non ritenendoli dirimenti, anche in ragione dell’età avanzata della moglie (ottantenne), della lunga durata del matrimonio (oltre cinquanta anni) e della circostanza che la D. si fosse dedicata esclusivamente alla cura della casa e della famiglia.
3. La censura sostanzialmente sollecita un riesame dei fatti inammissibile in sede di legittimità e invoca un precedente giurisprudenziale non pertinente, perchè relativo al divorzio.
4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese di giudizio, attesa la assenza di attività difensiva della controparte.
Va disposto che siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nell’ordinanza, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52;
– Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019