Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23283 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/11/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 15/11/2016), n.23283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29067/2010 proposto da:

M.J., C.F. (OMISSIS), nella qualità di erede di M.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA STANISCIA, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI e MAURO RICCI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5112/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/12/2009 R.G.N. 11436/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15.6 – 4.12.2009 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da M.L. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato la nullità della procura alle liti rilasciata dall’appellante al proprio difensore nella causa diretta al riconoscimento, nei confronti dell’Inps, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su prestazione pensionistica erogata in ritardo.

La Corte territoriale ha rilevato che era condivisibile quanto affermato dal primo giudice sul fatto che la presunzione del rilascio della procura in Italia era risultata vinta da elementi indiziari univoci e convergenti che portavano ad escludere che il M. si fosse recato in Italia a conferire la procura alle liti, per cui era da ritenere che questa era stata rilasciata all’estero e priva, per tale ragione, dei requisiti formali per poter essere considerata valida.

Per la cassazione della sentenza ricorre M.J., quale erede di M.L., con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’art. 232 c.p.c. e agli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. In pratica, il ricorrente contesta alla Corte di merito di aver voluto superare la presunzione di avvenuto rilascio della procura in Italia da parte di un soggetto residente all’estero sul presupposto della sua mancata risposta all’interpello in ordine al luogo del rilascio della stessa procura, senza che un tale convincimento fosse suffragato da altri elementi probatori.

Il motivo è infondato.

Invero, la Corte territoriale non ha basato il proprio convincimento di rigetto del gravame esclusivamente sulla mancata presentazione della parte a rendere l’interrogatorio formale, ma ha espressamente dichiarato che l’elemento di valutazione scaturente da tale evento processuale risultava avvalorato da altri elementi indiziari che nel loro insieme rafforzavano la decisione di condivisione della soluzione adottata dal primo giudice circa il fatto che, in realtà, il rilascio della procura era avvenuto all’estero, aggiungendo che l’appellante non aveva mosso una specifica censura in merito agli elementi di giudizio valorizzati nella sentenza di primo grado.

Infatti, la Corte d’appello ha spiegato che gli altri elementi erano rappresentati dal fatto che nella procura nulla era stato indicato circa il luogo e la data del suo rilascio, dalla circostanza che il ricorrente risultava essere residente in Croazia e dalla considerazione che le deduzioni di parte ricorrente circa la sua età avanzata, le sue precarie condizioni di salute e l’onerosità del viaggio che avrebbero reso impossibile affrontare il viaggio in Italia per rendere l’interrogatorio formale, oltre a non essere state documentate, ben potevano essere interpretate come ostative anche al viaggio che si assumeva essere stato affrontato per conferire al difensore la procura alle liti in Italia.

In definitiva, il ragionamento seguito dalla Corte territoriale nel pervenire al convincimento sul superamento della presunzione del rilascio della procura alle liti in Italia è sorretto da adeguata motivazione ed è esente da vizi di ordine logico giuridico, per cui sfugge all’apodittica censura di malgoverno del potere di valutazione degli elementi di prova acquisiti al processo.

Si è, infatti, statuito di recente in un caso analogo (Cass. Sez. Lav. n. 13482 del 30.6.2016) che “in caso di mandante residente all’estero, la prova contraria, idonea a superare la presunzione di rilascio della procura “ad litem” in Italia, può essere desunta da vari elementi (quali l’assenza di ogni indicazione del luogo e della data di rilascio della procura, la pacifica stabile residenza della parte in un paese non della Comunità europea o la mancata dimostrazione di un suo ingresso in Italia), nonchè dal comportamento processuale della parte e, in particolare, dalla mancata risposta all’interrogatorio formale deferito dalla controparte sulla circostanza del luogo in cui la procura venne sottoscritta, cui il giudice, secondo la sua prudente valutazione, può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti”.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo, posto che non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., così come novellato a seguito della entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, essendosi il difensore limitato a riferire dei redditi del suo assistito per l’anno 2002 nonostante che il ricorso di primo grado sia stato depositato nel corso dell’anno 2006.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 1600,00, di cui Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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