Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23283 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. III, 09/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.C.G. INGEGNERIA e COSTRUZIONI GENERALI SPA già impresa Raiola Ing.

Angelo spa, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t.,

Sig.ra R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI ANTONELLI 49, presso lo studio 2011 dell’avvocato COMO

SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PROCACCI

ALFONSO giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

BANCA NAPOLI, SOA INTERNATIONAL CONTAINERS TERMINAL SPA GIA’ FINALFA

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2435/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/07/2006; R.G. A.C.C.N. 1703/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità o

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Impresa Raiola ing. Angelo s.p.a. (oggi I.C.G. spa – Ingegneria e Costruzioni Generali S.p.A.) propose impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli con la quale era stata rigettata l’opposizione di terzo all’esecuzione proposta dalla stessa appellante nei confronti del Banco di Napoli s.p.a. – Commissario Governativo del Servizio Riscossione Tributi della provincia di Napoli, creditore procedente nella procedura esecutiva mobiliare ai danni di SOA – International Container Terminal s.p.a..

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 13 luglio 2006, ha rigettato l’appello e condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore del Banco di Napoli, n.q.

predetta.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello I.G.C. spa propone ricorso per cassazione a mezzo di un unico articolato motivo. Non si difendono gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata. Il presente ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (13 luglio 2006).

Il motivo di ricorso è inammissibile per il mancato rispetto della norma appena citata.

Manca, infatti, totalmente il quesito relativo alla censura di vizio di violazione di legge, con riguardo al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 65.

Quanto al vizio di motivazione, denunciato nel corpo dell’unico articolato motivo, non è in esso rinvenibile il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09).

Non essendosi difesi gli intimati, non sussistono i presupposti per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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