Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23282 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 18/09/2019), n.23282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5266-2019 proposto da:

D.V.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio dell’avvocato SCIARRA

NICOLINO, rappresentata e difesa dall’avvocato DI RISIO FILIPPO;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 88/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositato il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di L’Aquila, con decreto n. cronol. 656/2018, pronunciato in un giudizio promosso da F.A. nei confronti di D.V.S., al fine di sentire disciplinare il diritto del primo ad incontrare la figlia minore I., nata l'(OMISSIS) da una relazione extraconiugale con la D.V., ha confermato il provvedimento del giudice di primo grado che aveva recepito l’accordo delle parti (stabilendo che la minore sarebbe vissuta con la madre, affidataria esclusiva, con facoltà del padre di incontrare la figlia due volte a settimana ed obbligo dello stesso di contribuire al suo mantenimento con un assegno mensile di Euro 100,00), condannando la resistente D.V. al pagamento delle spese processuali e della consulenza tecnica psicologica espletata.

In particolare la Corte d’appello ha respinto, nella contumacia del resistente F., il reclamo della D.V., vertente esclusivamente sulla statuizione sulle spese processuali, rilevando che, mentre la domanda del F. era stata accolta, quella della D.V., avuto riguardo alle conclusioni, non aveva trovato accoglimento (sia in punto di supplemento di C.T.U. sia in punto di elevazione del quantum dell’assegno di mantenimento).

Avverso il suddetto decreto, non notificato D.V.S., propone ricorso per cassazione, notificato il 1-7/2/2019, affidato a due motivi, nei confronti di F.A. (che non svolge attività difensiva).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti sussistenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione del decreto, avendo la Corte d’appello, in relazione alla statuizione delle spese di primo grado impugnata con il reclamo, non adeguatamente considerato l’esito della CTU psicologica, avente ad oggetto in primis l’accertamento delle capacità genitoriali delle parti in causa, avendo il consulente accertato che la madre era il genitore più idoneo ad ottenere l’affidamento esclusivo della figlia. Con il secondo motivo, si lamenta poi la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 91 e 92 c.p.c., non avendo la Corte d’appello considerato che l’esito della lite era stato di reciproca parziale soccombenza delle parti, avendo anche la D.V. vista accolta la sua richiesta di affidamento esclusivo della minore, con conseguente necessità di una compensazione, totale o parziale, delle spese tra le parti.

2. La prima censura è inammissibile, non sussistendo un vizio di omesso esame di fatto decisivo alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Questa Corte, con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012, ha avuto più volte modo di ribadire che “in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. n. 23940/2017, Cass. SSUU n. 8053/2014).

La Corte d’appello ha valutato il materiale istruttorio emerso e l’esito della lite, al fine della statuizione sulle spese, e la censura si risolve in un vizio di insufficiente motivazione, inammissibile. Nè ricorre un vizio di illogicità manifesta della decisione impugnata (che sussiste solo in ipotesi di decisione fondata su ragioni del decidere intrinsecamente contraddittorie, illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o la evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto).

3. La seconda censura, con la quale la ricorrente si duole, con vizio di violazione di legge, sostanzialmente, della mancata compensazione delle spese processuali di primo grado, confermata in sede di reclamo, è del pari inammissibile, alla luce del principio secondo cui la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non è censurabile in cassazione (Cass., sez. un., n. 14989 del 2005; Cass. 7607/2006; Cass. 24179/2017). La valutazione sulla concessione o meno della compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto che il processo risulta esente.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA