Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23282 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/11/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 15/11/2016), n.23282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23603/2010 proposto da:

E.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso lo studio il SERVIZIO

LEGALE CENTRALE PATRONATO A.C.L.I., rappresentata e difesa

dall’avvocato GUIDO FAGGIANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI e MAURO RICCI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 466/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/01/2010, R.G. N. 1105/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato GUIDO FAGGIANI;

udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO per delega orale MAURO RICCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Forlì, accogliendo la domanda di E.F., condannò l’Inps a corrisponderle la somma di Euro 38.192,94 a titolo di risarcimento del danno che l’istituto le aveva causato nell’omettere di comunicarle – in occasione dell’emissione del provvedimento di rigetto della domanda di pensione di anzianità – la contribuzione figurativa rilevante ai fini del perfezionamento anticipato del requisito della maggiore anzianità contributiva non inferiore a quarant’anni.

Con sentenza del 14/4/09 – 26/1/10, la Corte d’appello di Bologna, nell’accogliere l’impugnazione dell’Inps, ha rigettato la domanda dell’ E. dopo aver osservato che l’istanza a suo tempo presentata dall’assicurata non aveva natura esplorativa, essendo diretta solo al conseguimento della pensione di anzianità che, però, a quell’epoca non le spettava per difetto del requisito dei trentacinque anni di contribuzione; nè l’ E. aveva chiesto l’ottenimento di un estratto contributivo certificativo ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 54.

Per la cassazione della sentenza ricorre E.F. con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo la ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 54, degli artt. 1175,1176,1218,1223,1227 c.c., tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè per insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Nel contestare la motivazione della sentenza sopra riassunta, la E. specifica che con la nota del 30/10/1996, attraverso la quale le veniva comunicato dall’Inps il rigetto della domanda di pensione per difetto del requisito di 1.820 contributi settimanali, lo stesso ente aveva omesso di indicare le ulteriori 62 settimane di contribuzione effettiva relativa ai periodi di astensione facoltativa per maternità, nonchè i 925 contributi settimanali figurativi per la disoccupazione agricola già accreditati nel suo conto assicurativo.

Aggiunge la ricorrente che senza un tale errore dell’Inps avrebbe avuto conoscenza del fatto che già alla data del 31/12/1995 aveva integrato il numero dei contributi effettivi e figurativi richiesti per la maggiore anzianità di 40 anni di contribuzione complessiva (2080 settimane) per l’accesso al trattamento di anzianità, anche se a quella stessa data non aveva ancora perfezionato il necessario requisito base di 1820 settimane (35 anni) di effettiva contribuzione. In ogni caso avrebbe maturato quest’ultimo requisito entro il 31 maggio 1998, per cui, senza dover necessariamente attendere la maturazione del requisito anagrafico di 58 anni di età (nel frattempo così aumentato dalla L. n. 449 del 1997, art. 59) avrebbe potuto accedere alla pensione in data 1.7.1999, avendo maturato la maggiore anzianità di 40 anni entro il 31/12/1998, anzichè dover attendere sino all’1/6/2003 per l’accesso al trattamento pensionistico. Infine, la ricorrente richiama la norma di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 54, che pone a carico dell’ente previdenziale l’obbligo di informare l’interessato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, qualora il medesimo ne faccia richiesta, ed assume che gravava sull’Inps la presunzione di colpa scaturente da responsabilità contrattuale per non averle reso noti i dati contributivi utili all’anticipazione del trattamento pensionistico, con conseguente onere dell’istituto, nella fattispecie non assolto, di fornire la prova liberatoria.

Il motivo è infondato.

Invero, la norma di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 54, in materia di accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici, stabilisce che “è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare a richiesta esclusiva dell’interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”.

Orbene, dal tenore letterale della norma balza evidente che l’obbligo di fornire i suddetti dati, da parte degli enti previdenziali, è correlato ad una istanza specifica dell’interessato o di persona dal medesimo delegata o di chi ne abbia diritto per legge e, d’altra parte, ciò risponde all’esigenza di garantire la conoscenza degli stessi dati ai titolari delle relative posizioni assicurative, per cui solo una domanda volta all’acquisizione di tali notizie di natura previdenziale e pensionistica può ingenerare nell’ente destinatario della richiesta il suddetto obbligo di informativa e la conseguente responsabilità per il suo esatto adempimento.

Tanto premesso è agevole rilevare che nella fattispecie non opera la norma appena citata per la semplice ragione che l’odierna ricorrente presentò all’Inps, in data 28.5.1996, domanda per ottenere la pensione di anzianità, alla quale l’ente adito rispose in data 30.10.1996 con un diniego, dopo aver accertato che l’istante non era ancora in possesso del requisito dei 1820 contributi settimanali per conseguire la prestazione invocata.

In pratica, la domanda della E. non era diretta ad acquisire in via strumentale dati della sua posizione previdenziale ai fini pensionistici, quali quelli della contribuzione figurativa o effettiva utile per l’anticipazione del trattamento pensionistico, situazione, questa, che avrebbe ingenerato l’obbligo dell’Inps di fornirli, ma era volta esclusivamente al conseguimento della pensione di anzianità, ragion per cui l’ente previdenziale era tenuto solo a verificare la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento.

Quindi, alcun obbligo aveva l’Inps di comunicare, attraverso il provvedimento del 30/10/96 di rigetto della domanda di pensione di anzianità, i dati della contribuzione figurativa ed effettiva che avrebbero consentito all’istante di beneficiare della stessa prestazione in data antecedente a quella della successiva liquidazione.

D’altra parte, come obiettato correttamente dalla difesa dell’Inps, nulla impediva alla E. di proporre successivamente, prima ancora che le venisse liquidata definitivamente la pensione, una domanda esplorativa della sua posizione contributiva generale, per cui nessun addebito poteva imputarsi all’ente previdenziale per le conseguenze dell’inerzia dell’interessata.

In definitiva, la responsabilità contrattuale dell’ente previdenziale per erronee od omesse informazioni da fornire all’assicurato può configurarsi solo ove queste siano rese od omesse su specifica domanda dell’interessato e si riferiscano a dati di fatto concernenti la sua posizione assicurativa, che sono gli unici che l’ente è tenuto a comunicare della L. n. 88 del 1989, ex art. 54 (in senso analogo v. anche Cass. Sez. 6 – L, ordinanza n. 1660 del 3.2.2012).

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2600,00, di cui Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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