Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23282 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. III, 09/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.E. (OMISSIS), V.N.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE

28, presso lo studio dell’avvocato RAMPELLI ELISABETTA, rappresentati

e difesi dall’avvocato BARBUZZI VITO con studio in 85029 VENOSA (pz)

PIAZZA ORAZIO 19 giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

L.E., C.A., C.V., C.

M., C.G., C.L., CO.MA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA, 11, presso lo studio

dell’avvocato PROTO TOMMASO, rappresentati e difesi dagli avvocati

BIANCHINI DARIO, FERRENTI GIOVANNI MICHELE giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 166/2006 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 03/08/2006, R.G.N. 127/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che V.E. e V.N. ricorrono – affidandosi a due motivi – per la cassazione della sentenza n. 166/06 della Corte di appello di Potenza, con cui è stato rigettato l’appello, proposto da loro e da D.L.G. e con la chiamata in causa di V.A., avverso la reiezione della domanda di riscatto agrario di un fondo, da tutti loro condotto in affitto, venduto per un prezzo asseritamente simulato a tali A. C. ed L.E.;

1.2. che al ricorso, non notificato alla D.L. e ad V. A., resistono con unitario controricorso coloro che già sono identificati nella sentenza di secondo grado quali contropartì dei D.L. – V. e cioè E.L., C.L., Co.Ma., C.A., C.V., C.M. e C.G.;

1.3. che, per la pubblica udienza del 6 ottobre 2011, le parti non depositano memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., nè prendono parte alla discussione orale;

1.4. che i ricorrenti formulano due motivi:

1.4.1. con un primo, lamentano violazione e falsa applicazione della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 4 nonchè vizio di motivazione su fatti controversi, identificando questi ultimi nell’oggetto della domanda e nella sua estensione alla pronuncia di simulazione, per poi concludere con un quadruplice quesito di diritto per vizi della sentenza;

1.4.2. con un secondo, si dolgono di violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 – 1417 – 2697 cod. civ. e dell’art. 184 cod. proc. civ., nonchè di vizio di motivazione, in ordine alla mancata ammissione delle prove a dimostrazione del loro buon diritto; e concludono anche tale motivo con un quadruplice quesito di diritto;

1.5. che il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2. Deve a questo punto considerarsi in diritto:

2.1. che può prescindersi da ogni integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti del giudizio di appello non raggiunte dalla notifica del ricorso, versandosi in ipotesi di evidente inammissibilità del ricorso per cassazione, alla stregua del principio affermato da Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826;

2.2. che sussistono infatti evidenti vizi nella formulazione dei quesiti e dei momenti di riepilogo imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. (norma – introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 applicabile, in virtù del comma secondo dell’art. 27 del medesimo decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima):

2.2.1. dovendo i quesiti di diritto (motivi di cui all’art.. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4) compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704); ed essendo comunque escluse formulazioni tautologiche, prive di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia (Cass. Sez. Un., 8 maggio 2008, n. 11210), ovvero consistenti nella riaffermazione di principi di diritto in termini talmente generali da risultare ovvie riproduzioni della disposizione normativa (vedi: Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 26020; Cass. 25 maggio 2010, n. 12712);

2.2.2. dovendo il momento di sintesi per i vizi di motivazione, di cui al capoverso del richiamato art. 366-bis cod. proc. civ., articolarsi nella formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso che indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure senza le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (tra le altre, v. le citate Cass., ord. 18 luglio 2007 n. 16002 e Cass., ord. 30 dicembre 2009 n. 27680);

2.2.3. non potendo ammettersi, in difetto di distinti quesiti per ciascuna di queste, cumulative doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione (per tutte, Cass. Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770) o plurime doglianze di violazione di legge (per tutte, Cass. Sez. Un., 9 marzo 2009, n. 5624);

2.2.4. e neppure potendo integrarsi il quesito con la lettura del motivo, il che contrasta con la stessa ratio dell’introduzione del quesito riassuntivo;

2.3. che nel caso di specie:

2.3.1. per i vizi di motivazione manca il momento di sintesi o riepilogo con le caratteristiche sopra riassunte: in particolare, sussistendo la mera indicazione dei due punti controversi per il primo motivo (alle pagine 11 e 13 risultando enunciato solo ciascuno di essi, ma non anche riassunte le ragioni del lamentato vizio motivazionale) e mancando del tutto anche quest’ultimo per il secondo;

2.3.2. per i vizi di violazione di legge, i quesiti si risolvono in affermazioni apodittiche o tautologiche su principi di diritto privi di collegamento con la fattispecie, in violazione di quanto sub a) e b) del precedente punto 2.2.1.:

– privi di riferimento, nel quesito stesso e non potendo questo integrarsi con il motivo, quello sulla novità della domanda di riscatto, quello sulla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e quello sull’apodittica asserzione dell’omessa pronuncia sulla domanda di simulazione;

– privi di riferimento, nel quesito stesso e non potendo questo integrarsi con il motivo, quelli sulla configurabilità di un termine per deduzioni istruttorie e sulla sua concessione, come pure quelli sulla astratta disciplina della prova in un giudizio di simulazione;

2.4. che resta assorbita qualunque altra questione, tra cui quella dell’integrità del contraddittorio in ordine alla domanda di simulazione, che i ricorrenti insistono nel ritenere ritualmente proposta anche nel giudizio in corso, relativa ad un atto intercorso anche con le concedenti germane R.A.M. e G. P..

3. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; ed i ricorrenti, tra loro in solido per l’identica efficacia causale della loro condotta, vanno condannati alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, anch’essi tra loro in solido per l’unicità della posizione processuale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna E. V. e V.N., tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, tra loro in solido, che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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