Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23281 del 31/10/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 23281 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 20416-2008 proposto da:
PEGNA COSTRUZIONI & C DI PEGNA ANTONIO,
GISBERTO & FIGLI SNC, in persona del legale rappresentante
Pegna Ruggero, Partita IVA 00932930795, PEGNA Ruggero – C.F.
PGN RGR 62R09 F888T, PEGNA Gilberto, C.F. PGN GBR 20H23
F205C, PEGNA Gabriella, C.F. PGN GRL 72H68 M208V, PEGNA
Caterina, PGN CRN 64G48 F888B, PEGNA Antonio, C.F. PGN
NTN 18C19 G082U, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazza A.
Zoagli Mameli 9, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO
BEVILACQUA, rappresentati e difesi dall’avvocato MASCARO
PAOLO, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
CURCIO VINCENZO, CURCIO PASQUALE, CURCIO
GIUSEPPE, CURCIO ANTONIO, elettivamente domiciliati in,
Roma, via Grazioli Lante n. 16, presso lo studio dell’avvoc

7-se

Data pubblicazione: 31/10/2014

rappresentati e difesi dall’avvocato DOMENICO BONAIUTI, come
da procura speciale a margine del controricorso

– controrícorrenti e ricorrenti incidentaliavverso la sentenza n. 1128/2007 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 29/12/2007;

10/07/2014 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato Bonaiuti per i signori Curcio, che si riporta agli atti e
alle conclusioni assunte;
udito il sostituto procuratore generale, dott. Lucio Capasso, che
conclude per l’accoglimento del terzo, quarto e quinto motivo del
ricorso principale e per il rigetto nel resto, nonché per dichiararsi
inammissibile il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Tra la società PEGNA COSTRUZIONI & C. di Pegna Antonio,
Gisberto e figli s.n.c (d’ora in poi Pegna Costruzioni) e i signori Curcio
Vincenzo, Curcio Pasquale, Curcio Giuseppe, Curcio Antonio
interveniva, il 28 marzo 1991, atto pubblico in virtù del quale i secondi
trasferivano alcuni immobili di cui erano comproprietari (casa rurale
con circostanze terreno) in Lamezia Terme alla prima, la quale si
impegnava a trasferire (in permuta) due appartamenti di 98 metri
quadri coperti ciascuno da realizzarsi nell’ambito di un fabbricato
erigendo sull’area acquisita, con conguaglio di 60 milioni da versare ai
costruttori, termine di consegna entro un anno dal rilascio della
concessione edilizia, nonché con la possibilità, in alternativa, di
consegna di appartamenti analoghi in altro fabbricato, in caso di
impossibilità di realizzo della costruzione.
2. I signori Curcio, trascorsi circa cinque anni dall’atto pubblico, in
assenza di costruzione dell’immobile o, in alternativa, di trasferimento
Ric. 2008 n. 20416 sez. 52 – ud. 10-07-2014

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

di appartamenti analoghi, convenivano in giudizio, nel maggio del
1996, la società Pegna Costruzioni nonché i soci della società (PEGNA
Ruggero, PEGNA Gilberto, PEGNA Gabriella, PEGN A Caterina,
PEGNA Antonio), chiedendo la risoluzione del contratto per grave
inadempimento e con condanna della società, in solido con i soci, al

rivalutazione.
3. La società e i soci si costituivano in giudizio, contestando
l’inadempimento, non essendo decorso l’anno dalla concessione
edilizia non ancora rilasciata dal Comune e chiedendo il risarcimento
dei danni subiti, pari a 60 milioni di lire, pagati per l’acquisto di una
porzione del terreno permutato che apparteneva terzi.
4. Il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava risolto il contratto di
permuta del 28 marzo 1991 per inadempimento della parte convenuta
e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento agli attori
della somma € 181.839,31 per danni, oltre interessi moratori al tasso
legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
5. La società e i soci impugnavano in via principale la sentenza così
come i Curcio con appello incidentale, questi ultimi relativamente alla
quantificazione del danno da inadempimento per mancata
rivalutazione della somma di 27 milioni di lire.
6. La Corte di appello rigettava entrambe le impugnazioni.
6.1. Quanto all’appello della società e dei soci, la Corte locale osservava
quanto segue.
6.1.1 — Quanto alla risoluzione del contratto che: a) a cinque anni dalla
stipula del contratto, la concessione non era stata nemmeno richiesta:
in tale situazione non era necessaria la preventiva formale costituzione
in mora (Cass. 2003 n. 1149).
6.1.2 Quanto alla determinazione del danno, che occorreva «determinare
Ric. 2008 n. 20416 sez. 52 – ud. 10-07-2014

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risarcimento dei danni indicati 267 milioni di lire, oltre interessi e

il valore dei beni oggetto del contratto non ceduti ai Curcio», ritenendo corretta
la valutazione degli stessi effettuata dal c.t.u. in L. 2.300.000 al metro
quadro per gli appartamenti in L. 1.000.000 al metro quadro per i
cantinati, trattandosi di immobili da realizzarsi al centro di Lamezia
Terme. Rilevava poi che il valore dovesse essere riferito alla data della

definitivo (Cass. 2007 n. 1956) e quindi al 23 maggio 1996 ed alla
stessa data andava rivalutata la somma di 87 milioni di lire, «secondo
l’opera ione effettuata, anche se per tempo diverso, dal Tribunale ma non
impugnata». La Corte territoriale concludeva quindi che sulle somme
così determinate e rese omogenee dovevano essere effettuate le
operazioni di sottrazione, rivalutate alla data della decisione.
La Corte rilevava poi che «il Tribunale ometteva il passaggio della
devalutazione al maggio 1996, ma operava sulle somme determinate dal consulente
e su quella di lire 87.000.000 rivalutata alla data della decisione, secondo un

z

procedimento all’eviden a pregiudizievole per le ragioni degli appellati Curcio che,
tuttavia, non si dolevano pur essendo il valore attribuito dal consulente collocato alla
data della decisione (agosto 2003) e non a quella del deposito della consulerka
(febbraio 2000». Concludeva, quindi, la Corte che conseguentemente
gli appellanti non conservano interesse relativamente al procedimento di
rivalutazione delle somme».
6.1.3 – Non sussisteva alcuna ultrapetizione, perché l’importo liquidato
era inferiore a quanto richiesto dai convenuti.
6.1.4 – Le particelle di terreno permutate, risultanti dall’atto, erano tutte
di proprietà degli appellati e comunque non era stata fornita la prova
dell’avvenuto dedotto acquisto.
6.2. Quanto poi all’appello incidentale proposto dai Curcio (che
ritenevano che la somma di 27 milioni di lire non andasse scorporata
da quella attribuita a titolo di risarcimento del danno e che rilevavano
Ric. 2008 n. 20416 sez. 52 – ud. 10-07-2014

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domanda di risoluzione, quando cioè l’inadempimento era divenuto

che i Pegna avevano goduto e fatto uso del bene), la Corte territoriale
osservava che il richiamo «all’adombrato utilkzo del bene da parte della
Pigna, in quanto non oggetto di Jpecifica richiesta in primo grado» non poteva
essere accolto.
7. Impugnano tale decisione la società e i soci, che articolano cinque

motivi di ricorso. Resistono i sig.ri Curcio, che formulano anche
ricorso incidentale con riguardo ad un motivo e depositano memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Il ricorso principale è infondato e va rigettato per quanto di
seguito si chiarisce con riguardo a ciascun motivo.
1. Col primo motivo di ricorso si deduce: «Violaione e falsa applica.zione
art. 1218 c. c. stante la mancata considera ione che l’inadempimento è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile
alla parte odierna ricorrente».
Secondo parte ricorrente la Corte di Appello ha errato nel ritenere che
vi fosse responsabilità riconducibile alla società per il mancato rilascio
della concessione edilizia, che era stata

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