Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23280 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanna M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1760-2015 proposto da:

DIVISIONE SERRAMENTI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIA 833, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MACCHIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE DI ROMA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3532/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate in data 22 settembre 2009 ha notificato alla Orvi Divisione Serramenti s.r.l. (oggi Divisione Serramenti s.r.l.) un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006 per il recupero a tassazione di IRES, IVA E IRAP;

2. avverso tale avviso la contribuente ha proposto ricorso alla CTP;

3. successivamente, a seguito di iscrizione a ruolo straordinario, è stata emessa nei confronti della stessa società una cartella esattoriale, anch’essa impugnata;

4. la CTP, riuniti i ricorsi, li ha parzialmente accolti, rideterminando il maggior reddito da assoggettare a tassazione e l’IVA conseguentemente dovuta;

5. avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello sia l’Agenzia che la società;

6. la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3532/22/14, depositata il 27 maggio 2014, mentre ha rigettato l’appello incidentale della contribuente, ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia rideterminando in aumento il reddito da assoggettare a tassazione e l’Iva dovuta, dichiarando altresì legittime l’iscrizione a ruolo a titolo straordinario e la conseguente cartella di pagamento impugnata;

7. a fondamento della rideterminazione in aumento, la CTR ha messo in rilievo due elementi: le entrate non giustificate costituiscono un ricavo dichiarato, di per sè elusivo dell’IVA, la quale non può essere considerata incorporata, ma va calcolata e recuperata; anche i movimenti bancari in uscita, non giustificati, costituiscono ricavi, da aggiungere all’imponibile e sui quali ricalcolare l’imposta;

8. quanto all’iscrizione a ruolo straordinario, la CTR ha rilevato che, per la natura della società e l’entità del credito, l’anticipata iscrizione a ruolo doveva ritenersi pienamente giustificata;

9. avverso la sentenza, la Divisione Serramenti s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi;

10. l’Agenzia delle entrate si è costituita mediante controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la errata applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la errata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32, 39 e 51;

3. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi

dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 11;

4. con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 115 c.p.c.;

5. il primo motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso;

6. la ricorrente non ha infatti indicato i passaggi dell’appello proposto dall’Agenzia, nè, a ben vedere, del proprio ricorso di primo grado, dai quali il Collegio possa verificare la asserita novità della domanda e dunque la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57;

7. nè tale novità emerge immediatamente dalla lettura della sentenza impugnata, la quale sembra piuttosto aver proceduto alla rideterminazione dell’imposta dovuta attraverso un riesame quantitativo delle conclusioni raggiunte dal CTU nel corso del giudizio di primo grado, ma sempre nel solco della mancata giustificazione delle operazioni risultanti dalle indagini bancarie;

8. pertanto, delle due l’una: o l’Agenzia, nel proporre appello, ha fatto parziale acquiescenza alla sentenza di primo grado, rinunciando dunque all’integrale soddisfazione della pretesa tributaria inizialmente avanzata con l’avviso di accertamento e accontentandosi di una cifra più bassa; o la CTR ha proceduto alla rideterminazione all’esito di un accoglimento parziale dell’appello;

9. in nessuno dei due casi ci troveremmo di fronte a una domanda nuova;

10. il secondo motivo è infondato;

11. sostiene la ricorrente che la CTR avrebbe violato del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32, 39 e 51 (in realtà, è verosimile che la ricorrente intenda fare riferimento al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 in materia di IVA) per non avere rilevato l’illegittimità del comportamento dell’Ufficio, consistito nell’avere indiscriminatamente utilizzato le risultanze delle indagini bancarie, senza valutare i documenti registrati nella contabilità e senza ricostruire la ragione sottesa a ciascuna delle movimentazioni finanziarie;

12. la censura non coglie nel segno;

13. le norme che si assumono violate espressamente consentono all’Amministrazione di procedere alle indagini bancarie e di avvalersi delle risultanze di esse per desumerne l’esistenza di elementi di reddito, attraverso un meccanismo di presunzione legale relativa che pone a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria;

14. non rileva dunque che ricostruire le ragioni sottese a ciascuna delle movimentazioni finanziarie non fosse per l’Ufficio impossibile, nè impedito, come sostenuto dalla ricorrente a pag. 12 del ricorso; il fatto che l’Ufficio non vi fosse obbligato e che la prova contraria gravasse sulla contribuente è sufficiente a escludere l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione e la sussistenza del vizio attribuito alla sentenza impugnata;

15. il terzo motivo è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza;

16. la ricorrente non riproduce infatti nel ricorso nè i passaggi degli atti difensivi di primo e secondo grado in cui sarebbe stato denunciato il vizio di omessa motivazione della cartella impugnata, nè il contenuto della cartella medesima, onde consentire al Collegio di valutare la carenza di motivazione dedotta;

17. per analoghe ragioni anche il quarto motivo è inammissibile;

18. la ricorrente non riproduce infatti nel ricorso i passaggi degli atti difensivi dell’Agenzia dai quali sarebbe ricavabile la mancata indicazione delle ragioni d’urgenza che avrebbero giustificato l’iscrizione a ruolo straordinario del credito erariale; in tal modo, il Collegio non è messo in grado di verificare se il rilievo compiuto dalla CTR sia o meno officioso e di apprezzare dunque la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c.;

19. il ricorso va in definitiva rigettato;

20. le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il nella camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

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