Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23280 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. III, 09/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 82, presso lo studio dell’avvocato CARNEVALE

LEONIDA, rappresentata e difesa dall’avvocato DEL PINTO MAURIZIO

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell’avvocato MOSCARINI

LUCIO VALERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PALAZZONE ANTONIO

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di L’AQUILA emesso il

16/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato GIULIA BASILE per delega;

udito l’Avvocato BRUNO TAVERNITI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che C.E. ricorre direttamente in Cassazione per l’annullamento dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione immobiliare del Tribunale di L’Aquila, resa in data 16.10.06 con il n. 3689 cron., con cui è stata disposta in suo favore la restituzione del prezzo pagato a fronte dell’avvenuta aggiudicazione di uno dei lotti, messo in vendita con erronea indicazione del numero di lotto ed al contempo venduto ad altro aggiudicatario, M.E., che aveva pure trascritto il relativo decreto di trasferimento;

1.2. che, notificato il relativo ricorso al solo M., questi ne chiesto il rigetto, depositando controricorso illustrato con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. e partecipando alla discussione orale alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011;

1.3. che la ricorrente formula due motivi:

1.3.1. con un primo, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 sostenendo che la revoca di un precedente decreto di trasferimento andava qualificata come sentenza e non potesse essere adottata senza le forme del processo di cognizione e comunque in mancanza di domanda;

1.3.2. con un secondo, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 dolendosi di un vizio di motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella ritenuta confusione tra le descrizioni dei lotti 2 e 4, posta a base della disposta revoca;

1.4. che il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2. Deve a questo punto considerarsi in diritto:

2.1. che può prescindersi da ogni eventuale integrazione del contraddittorio in ipotesi di evidente inammissibilità del ricorso per cassazione, alla stregua del principio affermato da Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826;

2.2. che, a prescindere dalla carenza del separato ed autonomo momento di sintesi per il motivo di vizio di motivazione, imposto dal capoverso dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (ancora applicabile alla fattispecie, qui trattandosi di ricorso avverso provvedimento emesso tra il 2.3.06 ed il 4.7.09), nonchè dai termini di formulazione del quesito a chiusura del primo motivo, nel caso di specie la ricorrente impugna direttamente con ricorso per cassazione un provvedimento reso dal giudice dell’esecuzione, avente ad oggetto la revoca di una precedente aggiudicazione;

2.3. che, avverso tale ordinanza, è ammessa però sempre e soltanto l’opposizione agli atti esecutivi (tra le ultime, v. Cass. 23 maggio 2011, n. 11318), anche quando si tratti di fare valere vizi non solo formali, ma pure sostanziali della medesima: estendendosi, in definitiva, all’ordinanza di revoca lo stesso regime di impugnazione del decreto di trasferimento (sul quale, tra le altre, v. Cass., ord. 15 maggio 2008, n. 12275 o Cass. 17 luglio 2009, n. 16731).

3. Pertanto, va esclusa l’ammissibilità di un ricorso, come il presente, dispiegato direttamente – sia pure ai sensi dell’art. 111 Cost. – contro l’ordinanza di revoca del decreto suddetto; e segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna E. C. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di M.E., che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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