Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23280 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.05/10/2017),  n. 23280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28601/2015 R.G. proposto da:

BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC. COOP. P.A., in persona del presidente

p.t. P.V.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Dario

D’Oria, con domicilio eletto presso in Roma, viale G. Mazzini, n. 6,

presso lo studio dell’Avv. Vania Romano;

– ricorrente –

contro

P.G. e COMUNE DI CURSI;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce depositata il 26

febbraio 2015, N. 139/15;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 luglio

2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza del 17 febbraio 2011 il Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Maglie, accolse la domanda proposta dalla Banca Popolare Pugliese Soc. Coop. p.a., in via surrogatoria rispetto al suo debitore P.G., nei confronti del Comune di Cursi e la domanda riconvenzionale da quest’ultimo proposta, disponendo, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento in favore del P. dell’area sovrastante l’abitazione riportata nel NCEU del Comune di Cursi al foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS), dichiarando il P. esclusivo proprietario del fabbricato realizzato sulla predetta area e riportato nel NCEU al foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS), e condannando il P. al pagamento in favore del Comune di tutti gli oneri economici e finanziari previsti dall’art. 1 della convenzione sottoscritta con l’ente;

che il gravame interposto dal P. è stato accolto dalla Corte d’appello di Lecce, che con sentenza del 26 febbraio 2015 ha rigettato la domanda avanzata dalla Banca;

che avverso la predetta sentenza la Banca ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, illustrati anche con memoria;

che gl’intimati non hanno svolto attività difensiva;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del Decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1339 e 2932 c.c. e della L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 27 e 35, osservando che, nel rilevare la mancanza di un elemento essenziale dell’atto di cessione della area, a causa della mancata quantificazione del corrispettivo e della mancata allegazione degli elementi necessari per la sua determinazione, la sentenza impugnata non ha considerato che la fattispecie non era qualificabile come un contratto di vendita, ma come una concessione amministrativa, il cui corrispettivo doveva essere necessariamente previsto dalla deliberazione dell’ente concedente;

che, ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata, nell’escludere la sussistenza dei presupposti per la pronuncia del trasferimento, non ha considerato che la sentenza di cui all’art. 2932 c.c., può essere emessa anche quando la controprestazione dedotta nel contratto è determinabile in base ad elementi esterni, acquisibili aliunde o per relationem, purchè idonei a consentirne l’individuazione in modo inequivoco;

che il motivo è inammissibile, in quanto, nel contestare la qualificazione della fattispecie risultante dalla sentenza impugnata e nell’insistere sulla determinabilità del corrispettivo dovuto per l’assegnazione dell’area, la ricorrente non censura in alcun modo il rilievo della Corte di merito, secondo cui dalle acquisizioni istruttorie non era emersa la determinazione dell’importo dovuto in base alla convenzione stipulata dal P. con il Comune e le parti non avevano allegato nè documentato i dati necessari per le relative operazioni di calcolo;

che tale affermazione riveste una portata determinante ai fini della decisione, indipendentemente dalla natura privatistica o pubblicistica del rapporto intercorrente tra il P. ed il Comune, il cui inquadramento nella figura della concessione non potrebbe comunque considerarsi idoneo a dispensare la Banca, in qualità di attrice, dall’onere di fornire la dimostrazione dell’avvenuta determinazione del corrispettivo dovuto o della determinabilità dello stesso sulla base dei criteri preventivamente stabiliti ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35, commi 7 e 12, eventualmente mediante la produzione della delibera sottesa alla convenzione stipulata tra il concedente ed il concessionario, ovvero dall’onere di allegare e provare gli elementi occorrenti per il relativo calcolo;

che, infatti, pur dovendosi ammettere la possibilità di subordinarne l’effetto traslativo al pagamento del corrispettivo, la pronuncia della sentenza di cui all’art. 2932 c.c., postula necessariamente l’avvenuta determinazione dello stesso, trattandosi in ogni caso di un elemento essenziale della fattispecie, la cui indicazione, anche per relationem, è espressamente prescritta della L. n. 865 del 1971, stesso art. 35, comma 8, lett. a), in quanto controprestazione dell’atto, al cui adempimento è condizionato il trasferimento della proprietà o la costituzione del diritto di superficie sull’area assegnata;

che, in quest’ottica, peraltro, anche a voler qualificare la fattispecie come concessione, anzichè come vendita, non merita censura l’affermazione della Corte di merito, secondo cui la mancata individuazione del prezzo di cessione e la mancata allegazione degli elementi di fatto necessari per la sua determinazione comportava la mancanza di un elemento essenziale dell’atto, tale da precludere la pronuncia della sentenza costitutiva;

che con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1460 e 2932 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che, nel rilevare la mancata quantificazione del corrispettivo dovuto per l’assegnazione dell’area, la sentenza impugnata ha accolto un’eccezione d’inadempimento che non poteva essere sollevata dal P., il quale si era posto volontariamente nell’impossibilità di adempiere la convenzione, e non era stata sollevata dal Comune;

che il motivo è inammissibile, in quanto, presupponendo che il rigetto della domanda sia stato determinato dalla mancata prova dell’avvenuto adempimento della controprestazione dovuta per il trasferimento dell’area, non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, come già rilevato, ha ritenuto invece che la pronuncia della sentenza costitutiva fosse preclusa dalla mancanza di un elemento essenziale per il perfezionamento della fattispecie (rilevabile peraltro d’ufficio in quanto attinente alla fondatezza della domanda), non essendo stata dimostrata l’avvenuta determinazione del corrispettivo e non essendo stati allegati nè provati i dati necessari per la determinazione dello stesso;

che con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 61 e 356 c.p.c. e l’omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio, affermando che la determinabilità per relationem del corrispettivo dovuto per l’assegnazione dell’area avrebbe imposto la rinnovazione della c.t.u. espletata in primo grado o la riconvocazione del consulente per chiarimenti, conformemente alle sollecitazioni di essa ricorrente;

che il motivo è inammissibile, in quanto, anche a fronte di un’esplicita richiesta di parte, il giudice di merito non è tenuto a disporre una nuova c.t.u. o a riconvocare il consulente per chiarimenti, rientrando la rinnovazione delle indagini tra i suoi poteri discrezionali, il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità, purchè dal complesso delle argomentazioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e sottoposte ad una valutazione immune da vizi logici e giuridici, emerga l’irrilevanza o l’inutilità di ulteriori accertamenti (cfr. Cass., Sez. 3, 19/07/2013, n. 17693; 15/07/2011, n. 15666; Cass., Sez. lav., 24/09/2010, n. 20227);

che nella specie, d’altronde, la richiesta di un supplemento di c.t.u. è stata correttamente rigettata dalla sentenza impugnata in ragione dell’inopportunità dell’indagine sollecitata, avente carattere meramente esplorativo, per effetto della mancata allegazione e dimostrazione degli elementi necessari per il calcolo del corrispettivo;

che tale affermazione trova conforto nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il potere di disporre la c.t.u. non dispensa le parti dall’onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande o eccezioni, non configurandosi la consulenza come un mezzo di prova in senso stretto, ma come uno strumento istruttorio la cui ammissione è rimessa alla discrezionalità del giudice per una più adeguata valutazione di elementi il cui apprezzamento richiede il possesso di particolari cognizioni tecniche (cf. Cass., Sez. lav., 3/05/2007, n. 10182; 5/10/2006, n. 21412; Cass., Sez. 2, 11/01/2006, n. 212);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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