Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2328 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2328 Anno 2018
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME

ORDINANZA

R.G.N. 25541/2014

sul ricorso 25541-2014 proposto da:

Cron.

DI PELLEGRINI DAVIDE, considerato domiciliato ex lege Rep.
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI Ud. 11/07/2017
CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato cc

DOMENICO PUTZOLU giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
«

2017
1591

TOLU MARIA PAOLA, considerata domiciliata ex lege in
ROMA,

presso

CASSAZIONE,
GLORIA

la

CANCELLERIA

DELLA

CORTE

DI

rappresentata e difesa dall’avvocato

GIORICO

giusta

procura

in

calce

al

controricorso;
DELCO DELOGU COSTRUIONI SRL

in persona del

Data pubblicazione: 31/01/2018

liquidatore, Rag. GIOVANNA ANTONIA SATTA, domiciliata
in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso la sede avvocati
associati in Italia, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE BASSU giusta procura a margine
del controricorso;

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 146,
presso

lo

studio

dell’avvocato

ERNESTO MOCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MARIA
UDA giusta procura a margine del controricorso;
CONDOMINIO DI VIA ROMA 111-117 SASSARI , in persona
dell’amministratrice pro-tempore, Dott.ssa AMANUELA
CORRIAS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO
OJETTI 171, presso lo studio dell’avvocato MARI
ELISABETTA SPANEDDA, rappresentato e difeso dagli
avvocati MARIO ALESSANDRO BOZZO, GIORGIO SALVATORE
SPANEDDA giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –

Nonché da:
,

AXA ASSICURAZIONI SPA , in persona del Direttore Procuratore speciale Dott. MAURIZIO RAINO’,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI
72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIANCARLO FALETTI giusta
procura a margine del controricorso e ricorso

COMUNE SASSARI , in persona del Sindaco pro tempore,

incidentale;
– ricorrente incidentale nonchè contro

DEL.CO . DELOGU COSTRUZIONI SRL, DI PELLEGRINI DAVIDE;

intimati

DELCO DELOGU COSTRUIONI SRL

in persona del

liquidatore, Rag. GIOVANNA ANTONIA SATTA, domiciliata
in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso la sede avvocati
associati in Italia, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE BASSU giusta procura a margine
del controricorso;
– ricorrente incidentale contro

AXA ASSICURAZIONI SPA , in persona del Direttore Procuratore speciale Dott. MAURIZIO RAINO’,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI
72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIANCARLO FALETTI giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

DI PELLEGRINI DAVIDE, TOLU MARIA PAOLA, COMUNE DI
SASSARI;

3

Nonché da:

- intimati –

Nonché da:
COMUNE SASSARI , in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 146,
presso lo studio dell’avvocato ERNESTO MOCCI,

UDA giusta procura a margine del controricorso
principale;
– ricorrente incidentale contro

DI PALLEGRINI DAVIDE,

TOLU MARIA PAOLA,

AXA

ASSICURAZIONI SPA, DELCO. DELOGU COSTRUZIONI SRL,
CONDOMINIO VIA ROMA 111-117;
– intimati nonchè da

CONDOMINIO DI VIA ROMA 111-117 SASSARI , in persona
dell’amministratrice pro-tempore, Dott.ssa AMANUELA
CORRIAS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO
OJETTI 171, presso lo studio dell’avvocato MARI
ELISABETTA SPANEDDA, rappresentato e difeso dagli
avvocati MARIO ALESSANDRO BOZZO, GIORGIO SALVATORE
SPANEDDA giusta procura in calce al controricorso e
ricorso incidentale;
– ricorrente contro

TOLU MARIA PAOLA, considerata domiciliata ex lege in

4

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MARIA

ROMA,

presso

CASSAZIONE,
GLORIA

la

CANCELLERIA

DELLA

DI

CORTE

rappresentata e difesa dall’avvocato

GIORICO

giusta

procura

in

al

calce

controricorso;
– controricorrente –

DI PELLEGRINI DAVIDE, COMUNE DI SASSARI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 255/2014 della CORTE D’APPELLO
SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 10/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

11/07/2017

dal

STEFANO GIAIME GUIZZI;

5

Consigliere

Dott.

nonché contro

Svolgimento del processo

1. Davide Di Pellegrini (in qualità di condomino dello stabile sito in Sassari, via Roma nn. 111117), ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 255/14 della Corte di
Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 30 maggio 2014, che — in accoglimento solo
parziale del gravame proposto dal predetto Condominio — ha affermato, ex art. 2051 cod. civ., la

ad essere garantito dal proprio assicuratore, AXA Assicurazioni S.p.a., nella misura del 60% delle
somme liquidate) in relazione ai danni occorsi a Maria Paola Tolu in data 12 giugno 2008, per
essere la stessa scivolata sul marciapiedi di via Roma in Sassari, costituito quasi interamente da
una grata metallica posta a copertura di un cavedio di proprietà del predetto condominio.
Avverso questa decisione ha proposto ricorso incidentale adesivo — sulla base di tre motivi — lo
stesso Condominio, nonché ricorso incidentale il Comune di Sassari (che deduce quattro motivi),
l’Axa Assicurazioni S.p.a (che fa valere un unico motivo) e la Del.Co. Delogu Costruzioni S.r.l. (sulla
base di un unico motivo, relativo alle spese di lite), quest’ultima (d’ora in poi, Del.Co.) nella qualità
di già chiamata in giudizio dal Condominio, in quanto asserita effettiva responsabile del sinistro.

2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente principale che, con citazione notificata in data 28
aprile 2009 la Tolu — per conseguire il ristoro dei danni subiti per effetto dell’incidente occorsole —
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Sassari, il Comune della medesima città. Il convenuto,
a propria volta, quale chiamava in causa, oltre al proprio assicuratore AXA Assicurazioni S.p.a.

ei

d’ora in poi, AXA), il Condominio di via Roma nn. 111-117 (d’ora in poi, il Condominio), di cui

assumeva la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro, atteso che la grata metallica,
sulla quale l’attrice deduceva di essere scivolata, era stata apposta da tale società in forza di
“permesso di occupazione permanente del suolo pubblico per poter realizzare un cavedio di
areazione” dell’erigendo edificio condominiale), eccependo, pertanto, il convenuto Comune
l’inapplicabilità dell’art. 2051 cod. civ., in ragione della mancanza di un effettivo potere di vigilanza
sulla grata suddetta. Costituitisi in giudizio le terze chiamate AXA e Del.Co (quest’ultima, come
detto, a seguito di citazione notificatole dal Condominio ex art. 269 cod. proc. civ., in quanto
esecutrice dei lavori di apposizione della grata sul cavedio condominiale, nonché richiedente al
Comune il rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, relativamente alla porzione
di marciapiede interessata dai lavori), all’esito dell’istruttoria il Tribunale sassarese affermava la

responsabilità solidale di quest’ultimo e del Comune di Sassari (del quale ha riconosciuto il diritto

responsabilità esclusiva del Condominio nella causazione del sinistro, condannandolo al
risarcimento dei danni, in misura ormai non più in contestazione.

3. Contro la decisione del giudice di prime cure proponeva appello il Condominio (sulla base di
sei motivi), nonché appello incidentale sia la danneggiata Tolu (sulla base di tre motivi,
contestando con il primo — per quel che ancora qui interessa — l’esclusione della concorrente

manleva nei confronti di Axa Assicurazioni. Quest’ultima si costituiva anche nel secondo grado di
giudizio, per ribadire — oltre all’assenza di responsabilità del Comune nella causazione del sinistro
— la non operatività della garanzia assicurativa per le ragioni già esposte innanzi al primo giudice
(ovvero, per non essere il danno accidentale, viste le numerose segnalazioni al Comune, fin dal
2004, di cadute di passanti sulla grata, tanto da averle reso necessario diffidare l’ente comunale
stragiudizialmente, “intimandogli di vigilare ed intervenire per eliminare la situazione di pericolo”),
nonché il fatto di essere tenuta alla garanzia “fino al 60% delle somme liquidate alla danneggiata,
essendo il rischio condiviso in regime di coassicurazione dalla Unipol s.p.a.”. Si costituiva in appello
pure la Del.Co., per richiedere il rigetto dell’appello del Condominio, nella parte in cui esso
insisteva nella “Iaudatio auctoris” proposta nei suoi confronti.
La Corte sassarese, accogliendo il primo motivo del gravame principale (ed il quarto
dell’incidentale proposto dalla Tolu), in parziale riforma della sentenza impugnata affermava la
concorrente responsabilità del Condominio e del Comune, sul rilievo — quanto alla posizione di
uest’ultimo — che il marciapiedi causa del sinistro, “anche se costituito da una grata metallica”,
dovesse considerarsi “parte di una strada urbana”, appartenente “al demanio comunale”, nonché,
soprattutto, “aperta al traffico pedonale”, circostanze che “imponevano al Comune di svolgere, ai
fini della sicurezza dei pedbni, le funzioni di controllo, vigilanza e intervento”, donde l’applicabilità,
anche nei suoi confronti, dell’art. 2051 c.c. Nondimeno, il giudice di seconde cure riteneva che tali
circostanze non valessero “ad escludere la concorrente responsabilità del Condominio”, essendo
pacifico “che la grata venne apposta sul marciapiedi dal dante causa” dello stesso (la Del.Co.) “in
sostituzione della preesistente struttura in muratura, ciò in base a concessione comunale e previo
periodico pagamento di una tassa di occupazione di suolo pubblico allo scopo di favorire
l’areazione del sottostante cavedio e degli attigui garages condominiali”. In altri termini, “il bene
demaniale rappresentato dal marciapiedi”, risultava “concesso — in forza di provvedimento
amministrativo — al dante causa del Condominio, e successivamente al Condominio medesimo, per

responsabilità dell’ente comunale), sia il Comune di Sassari, il quale reiterava la domanda di

un uso eccezionale estraneo alla naturale destinazione del bene, quello appunto di dare aria a
spazi di proprietà del Condominio”, con conseguente assunzione da parte dello stesso “di obblighi
specifici, quali quelli della sostituzione della grata, della sua riparazione etc.”, e, di conseguenza,
“della sua custodia ex art. 2051 cod. civ.”.
Sancita la concorrente responsabilità del Comune e del Condominio, la Corte di Appello ha
ritenuto di accogliere la sola domanda di manleva proposta dal primo nei confronti di Axa,

disattendendo le ragioni della compagnia assicuratrice (ovvero, l’avere essa “segnalato l’inidoneità
della grata, con diffida ad eliminare la situazione di pericolo”), sul rilievo che “anche una condotta
gravemente colposa dell’assicurato non elide la copertura assicurativa”.
li secondo giudice provvedeva, infine, sulle spese di ambo i gradi di giudizio ponendo le stesse a
carico del Comune e del Condominio, condannando, inoltre, AXA a rifonderle al Comune,
compensando, infine, “le ulteriori spese di lite”.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione — come detto, sulla base di due motivi
— il Di Pellegrini, assumendo di esservi legittimato in forza del principio secondo cui, essendo il
condominio “ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli
condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i
singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio
condominiale”, ivi compresa quella di avvalersi, in via autonoma, “dei mezzi di impugnazione per
vitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio
rappresentato dall’amministratore” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2011, n. 10717,
Rv. 617438-01).
Il primo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art.
132 cod. proc. civ.”, si sostanzia — oltre che nella contestazione della sentenza impugnata per aver
omesso “di esplicitare il provvedimento in forza del quale il Condominio (…) sarebbe divenuto
concessionario del diritto di apporre la grata”, disattendendo così il giudice l’obbligo “di indicare in
sentenza la concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione” — in una censura di
violazione dell’art. 2697 cod. civ., per non essere stata “fornita la prova della qualità di
concessionario del Condominio” (qualità su cui il giudice di appello ha fondato l’affermazione della
corresponsabilità del Condominio medesimo).

z

sebbene “limitatamente alla misura del 60% in ragione del regime di coassicurazione del rischio”,

Con il secondo motivo, rubricato come “violazione ed errata interpretazione dell’art. 2051 cod.
civ. e dell’art. 75 cod. proc. civ.”, il ricorrente principale tende all’accertamento dell’erroneità della
sentenza impugnata, laddove ha qualificato come “custode” della grata metallica (anche) il
Condominio. Per un verso, il motivo mira a far constatare Verror in iudicando in cui sarebbe
incorso il giudice di Appello laddove ha qualificato il Condominio “concessionario del
marciapiede”, giacché esso non ha assunto tale qualità né per “trasferimento” dalla società

trasferibile, come emergerebbe anche dall’art. 5, co. 4, del Regolamento delle concessioni per il
suolo pubblico del Comune di Sassari), né perché “ha pagato la tassa di suolo pubblico” o ha
“ottemperato all’ordinanza” con cui il Comune gli imponeva di provvedere alla manutenzione della
grata, e ciò “in quanto indotto a ritenere di essere obbligato a provvedervi dalla natura pubblica
dell’intimante e dai poteri autoritativi” dello stesso. Escluso, dunque, che vi fosse un titolo per
ritenere conferita al Condominio anche la disponibilità giuridica del bene, e non solo quella di
fatto, dovrebbe per ciò solo negarsi l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. nei suoi confronti, alla
luce di quella giurisprudenza che esige in capo all’utilizzatore, per qualificarlo come custode ai fini
ed agli effetti della norma suddetta, l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e
materiale della stessa.

5. Ha proposto ricorso incidentale “adesivo” il Condominio, sulla base di tre motivi.
()—-Il primo motivo è teso a far valere — a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., “in
r !azione all’art. 115 cod. proc. civ. ed art. 2697 cod. civ.” — la “mancanza di prova di concessione a
favore del condominio”, riprendendo considerazioni analoghe a quelle svolte dal Di Pelligrini con il
primo motivo di impugnazione. .
li secondo motivo di ricorso del Condominio, proposto — ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3),
cod. proc. civ., e segnatamente come violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. — tende
a far accertare l’erroneità della sua qualificazione come custode, e ciò mancando in capo a sé
tanto il potere “di modificare la situazione di pericolo creatasi (in questo caso sostituire la grata
senza l’autorizzazione del Comune)”, quanto quello di “escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza
sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno”, poteri, entrambi, ritenuti componenti
necessarie della relazione con la res suscettibile di assumere rilevanza ex art. 2051 cod. civ.
Infine, il terzo motivo censura — sub specie di “omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. — la

costruttrice (essendo la concessione “provvedimento che viene rilasciato intuitu personae”, e non

mancata “valutazione della responsabilità del Comune anche ex art. 2043 cod. civ.”, in particolare
sia per non “aver curato la regolare notifica dell’ordinanza” con cui il medesimo imponeva, ad esso
Condominio, di mettere in sicurezza la grata, sia per non aver provveduto direttamente a tale
intervento.

6. È intervenuto in giudizio il Comune di Sassari, non solo per resistere al ricorso del Di

6.1. Con i primi due motivi censura sentenza impugnata per non aver affermato la
responsabilità esclusiva del Condominio per i danni subiti dalla Tolu.
In particolare, il primo motivo — proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.
(per violazione degli artt. 117, 822, 823 cod. civ. e degli artt. 2, comma 7, e 3, comma 33, del
decreto legislativo 30 aprile 1992) — addebita alla Corte di Appello di avere ignorato che “la grata
costituisce un manufatto autonomo rispetto alla proprietà immobiliare oggetto di concessione” e,
dunque, “di non aver distinto la differente natura giuridica dei beni in questione”. La sentenza
impugnata, dunque, non discriminando “tra i diversi regimi proprietari di essi beni”, avrebbe
erroneamente “omologato il bene mobile all’immobile, assumendo entrambi facenti parte di un
unico bene: la strada”. Più precisamente, si sostiene, “il regime proprietario del cavedio (e del
sottosuolo) richiede la concessione di occupazione di suolo pubblico, mentre la grata non è
E72 oggetto, ma strumento di tale occupazione”; di conseguenza, la grata — visto che la sua funzione è
di favorire l’areazione del cavedio e degli attigui garage condominiali — costituirebbe bene
condominiale ex art. 117 cod. civ.
Il secondo motivo, sempre proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.,
ipotizza violazione degli artt. 2043, 2051, 2053 e 2059 cod. civ., contestando — sotto altro profilo —
la correttezza dell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, di una responsabilità
solidale, di esso Comune e del Condominio, per danni ex art. 2051 cod. civ.
Difatti, sempre sul presupposto che il Condominio debba ritenersi proprietario della grata, si
assume che la responsabilità dello stesso avrebbe dovuto essere ricondotta al disposto dell’art.
2053 cod. civ., essendosi accertato in giudizio “che la caduta della sig.ra Tolu è avvenuta in quanto
la grata, a causa del continuo calpestio, si era usurata ed era divenuta scivolosa”, risultando,
pertanto, oggetto di “disgregazione”, evenienza riconducibile a quella di “rovina”, cui attribuisce
rilievo proprio la norma testé menzionata. Orbene, poiché l’art. 2053 cod. civ. limita la

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Pellegrini, ma anche per proporre ricorso incidentale sulla base di quattro motivi.

responsabilità al proprietario “e non ne consente l’estensione, neanche in via solidale, ad altri
soggetti, come invece avviene con l’art. 2051 cod. civ.”, il ricorrente Comune sottolinea che — in
astratto — la propria (cor)responsabilità si sarebbe potuta affermare ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.,
norma che però prevede una responsabilità per colpa, la cui ricorrenza non è stata, tuttavia,
confermata dallo svolgimento dell’istruttoria, essendo anzi “emerso l’esatto contrario: cioè che il
Comune di Sassari si è attivato in relazione ai poteri” di cui è titolare, in particolare “notificando

mettere in sicurezza la grata”.

6.2. Con il terzo e quarto motivo il Comune censura, invece, la sentenza impugnata laddove “ha
limitato la copertura assicurativa della AXA Assicurazioni al 60% dell’importo a cui il Comune è
stato condannato” al risarcimento del danno patito dalla Tolu.
Segnatamente, il terzo motivo — proposto come “omesso esame circa un fatto decisivo, in
relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., con violazione dell’art. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ.” —
lamenta che il giudice di appello sarebbe pervenuto alla conclusione di limitare la garanzia
assicurativa per aver “qualificato il contratto di assicurazione come contratto di coassicurazione,
senza dare però alcuna specifica motivazione” sul punto, e ciò sebbene “la questione relativa alla
qualificazione del contratto”, da intendere “certamente un punto decisivo della controversia”,
fosse stata “oggetto di discussione tra le parti”, ricorrendo, dunque, nel caso di specie una
“carenza assoluta di motivazione” rilevante ai sensi degli artt. 111, comma sesto, Cost. e 132 cod.
proc. civ.
Con il quarto motivo — formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — è
dedotta violazione dell’art. 1362 cod. civ. e dell’art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, sul rilievo che, alla stregua del canone di interpretazione letterale (che “si pone come
principale” e che, nella specie, non avrebbe consentito opzioni ermeneutiche diverse, stante il suo
tenore), la sentenza impugnata avrebbe dovuto ravvisare l’esistenza non di un contratto di
coassicurazione, bensì “di assicurazione puro e semplice concluso con una RTI”. Dall’erronea
qualificazione del contratto sarebbe, poi, derivato “un ulteriore errore conseguenza del primo: la
mancata applicazione dell’art. 37 D.Igs. n. 163/2006”, atteso che quello ricorrente nella specie
sarebbe un “raggruppamento di tipo orizzontale” (secondo il disposto del comma 2 del citato art.
37), “stante l’omogeneità delle prestazioni contrattuali”. Di qui, dunque, “un altro profilo di
violazione (per inapplicazione) dell’art. 37”, ed esattamente “del comma 5”, che sancisce la

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l’ordinanza contigibile n. 33 del 12.05.2006 al Condominio, affinché quest’ultimo intervenisse per

solidarietà delle imprese raggruppate, salvo che per le prestazioni secondarie, delle quali, però,
risponde sempre solidalmente l’impresa mandataria. Orbene, poiché tale era la posizione di AXA
nella citata RTI, “bene ha fatto il Comune di Sassari a citare in giudizio la AXA Assicurazioni S.p.a.,
, in quanto legittimata processualmente, nella sua qualità di mandataria, a rappresentare le
imprese raggruppate (cioè la Unipol, oltre se stessa); e bene ha fatto a chiedere alla AXA
‘Assicurazioni l’adempimento della prestazione assicurativa nella sua interezza, atteso che quale

ai sensi del citato art. 37 D.Lgs. n. 163/2006”, norma, viceversa, violata dalla Corte di Appello
nell’aver limitato l’obbligo di manleva.

7. Anche la società AXA, come detto, è intervenuta in giudizio, non solo per resistere al ricorso
principale, ma anche per proporre ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo, con il quale fa
valere — ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., “in relazione all’art. 1896 cod.
civ.” — il “totale travisamento della tesi difensiva” svolta in appello per escludere la fondatezza
della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dal Comune.
Assume, infatti, di aver eccepito la (sopravvenuta) “inoperatività della garanzia” in ragione della
“cessazione del rischio”, e non di aver basato l’eccezione — come ritenuto dalla sentenza
impugnata — “sull’elemento soggettivo della responsabilità”. Deduce, invero, che “alla luce dei
ripetuti pregressi scivolamenti di passanti sulla grata per cui è causa”, oltre che degli
“accertamenti peritali svolti su di essa”, sarebbe risultata “evidente la pericolosità della struttura
in termini tali da comportare, non già la possibilità o la probabilità più o meno accentuata, ma
l’assoluta certezza del futuro verificarsi di ulteriori fatti dannosi, se la conformazione del
manufatto non fosse stata modificata”; situazione, questa, “tale da comportare l’elisione del
rischio, con le conseguenze previste dall’art. 1896 cod. civ.”.
Se, infatti, il rischio — “componente essenziale della causa del rapporto assicurativo” — consiste
in un evento futuro ed incerto “soprattutto quanto all’an del fatto dannoso”, allorché il suo
verificarsi divenga, invece, certo, “il rapporto assicurativo ne rimane travolto per mancanza di
causa, esattamente come avviene nell’ipotesi opposta di sopravvenuta impossibilità del fatto
medesimo”. Difatti, così come è nulla — ai sensi dell’art. 1895 cod. civ. — “l’assicurazione di un
rischio i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula, dovendo essere
futuro rispetto a tale momento non il prodursi del danno, quanto l’avversarsi della causa di esso”,
analogamente (ai sensi del successivo art. 1896) dovrebbe postularsi lo scioglimento ipso iure del

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impresa raggruppata (e a maggior ragione quale mandataria) è obbligata solidalmente per l’intero,

contratto, quando ricorra la cessazione del rischio, non solo “nel senso di sopravvenuta
impossibilità dell’evento dannoso”, ma anche “nella speculare ipotesi di sopravvenuta certezza”
del suo verificarsi.

8. Anche la società Del.Co., oltre a resistere, con controricorso, al ricorso principale del Di
Pellegrini, ha proposto ricorso incidentale, sulla base di un solo motivo, lamentando — ai sensi

Nel premettere di essere risultata vittoriosa all’esito del giudizio di primo grado, essendo stata
respinta — con statuizione ormai passata in giudicato — la domanda di “manleva” proposta nei suoi
confronti dal Condominio, deduce di essere stata, comunque, convenuta in appello, senza a
propria volta impugnare la compensazione delle spese di lite disposta nei suoi confronti dal
Tribunale.
Ciò premesso, si duole che il giudice di seconde cure, circa le spese di lite del secondo grado di
giudizio, dopo aver affermato, in motivazione, che le stesse “seguono la soccombenza” con
liquidazione “come da dispositivo”, nulla ivi statuiva quanto alla sua posizione, trovando, quindi,
applicazione, al riguardo, l’ordine di compensare “le ulteriori spese di lite” contenuto nel
dispositivo della sentenza, e ciò pur non ricorrendo — quanto alla posizione di essa Del.Co. — alcuna
delle condizioni previste dall’art. 92 cod. proc. civ.

9. È intervenuta in giudizio Maria Paola Tolu, per resistere — con due distinti atti — al ricorso
proposto dal Di Pellegrini e a quelli del Comune e del Condominio, deducendo l’inammissibilità e
comunque l’infondatezza dei motivi con essi proposti, con vittoria delle spese di giudizio.

10. La società AXA ha, inoltre, resistito con controricorso anche al ricorso del Comune,
eccependo in particolare, quanto ai motivi terzo e quarto (incentrati sull’insussistenza del rapporto
di coassicurazione tra AXA e Unipol), la mancata riproposizione della questione ex art. 346 cod.
proc. civ.; per il resto ha dichiarato di aderire alle argomentazioni del Comune, di Del.Co. e della
Tolu, quanto alle eccezioni di inammissibilità del ricorso principale.
La società Del.Co. ha ribadito con successivo controricorso, depositato in relazione ai ricorsi
incidentali del Condominio, del Comune e della società AXA, le proprie precedenti conclusioni.
Altrettanto hanno fatto sia il Comune, in relazione ai ricorsi incidentali del Condominio, di AXA
e di Del.Co., sia il Condominio, con riferimento al ricorso incidentale del Comune.

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dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.) — la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.

11. Hanno presentato memoria, ribadendo le rispettive conclusioni e difese, il Di Pellegrini, il
Condominio ed AXA.

Motivi della decisione

12. Debbono essere trattati congiuntamente i motivi proposti con il ricorso principale e con

Sassari.

12.1. Essi, infatti, tendono a mettere in discussione — sebbene da prospettive simmetricamente
opposte — il riconoscimento, operato dalla sentenza impugnata, della responsabilità ex art. 2051
cod. civ., per i danni subiti da Maria Paola Tolu, in capo, solidalmente, al Comune ed al
Condominio (recte: ai singoli condomini, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della
responsabilità per danni prevista dalla norma suddetta, “non può essere imputata né al
condomino, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale
mandatario dei condomini”; cfr. Cass. Sez. 2, sent. 29 gennaio 2015, n. 1674, Rv. 634159-01).
Si tratta di affermazione, questa, che si sottrae alle censure formulate (in particolare, con il
secondo motivo dei ricorsi del Di Pellegrini e del Condominio, oltre che con i primi due motivi del
ricorso del Comune), per le ragioni di seguito illustrate, tese ad evidenziare l’esistenza di un
concorrente “potere di governo della cosa” — requisito indefettibile per l’applicazione dell’art.
2051 cod. civ. (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un. 10 maggio 2016, n. 9449, in motivazione) — rispetto
alla grata a causa della quale la Tolu ebbe a subire i danni dei quali ha conseguito, in via ormai
definitiva, il ristoro.

12.2. Premesso, invero, che una esclusiva proprietà condonninale può ipotizzarsi — ai sensi
dell’art. 1117 cod. civ. — sicuramente per il cavedio a copertura del quale era posta la grata (Cass.
Sez. 2, sent. 1° agosto 2014, n. 17556, Rv. 631830-01), ma non per quest’ultima, trattandosi di
parte integrante del marciapiede, bene appartenente al Comune in quanto pertinenza della
pubblica strada (Cass. Sez. 3, sent. 21 luglio 2006, n. 16770, Rv. 591472-01), la questione è se
possa ammettersi, accanto alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del proprietario/Comune, una
concorrente responsabilità del Condominio (o meglio, dei singoli condomini), ed eventualmente su
quali basi.

quello adesivo del Condominio, nonché i primi due oggetto del ricorso incidentale del Comune di

Ai fini di un corretto inquadramento della questione occorre muovere dalla constatazione che,
in “caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa
manutenzione il proprietario (art. 14 del codice della strada) o il custode (tale essendo anche il
possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 cod. civ., in ragione del
particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo

..

controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando

Nondimeno, si è pure affermato che “detta custodia può far capo a più soggetti a pari titolo, o a
titoli diversi”, a condizione “che importino tutti l’attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di
ingerenza”, visto che il “criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da
cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa, che comporti il potere-dovere di
intervenire” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003. n. 1948, in motivazione; in senso conforme,
Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2009, n. 24530, Rv. 610784-01).
Tale è, appunto, l’evenienza che ricorre nel caso di specie, giacché se il Comune ha conservato
la proprietà della grata, in quanto parte integrante del marciapiede, la destinazione della stessa ad
assicurare aria e luce al cavedio condominiale — e dunque un’utilitas ad un bene di proprietà
comune — implica per il Condominio (o meglio, per i singoli condomini) l’effettiva utilizzazione di

e_.

tale res. D’altra parte, che il Condominio (e per esso ciascun condomino) abbia effettivamente
utilizzato detta grata è circostanza confermata dal fatto che esso ha sempre provveduto al
pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero un tributo il cui presupposto
impositivo è costituito dal solo fatto della utilizzazione, ovvero dalla “relazione materialmente
instaurata con la cosa” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 8 settembre 2017, n. 21018, in corso di
massimazione).
Quanto appena osservato, tuttavia, equivale non ad affermare che l’utilizzatore della cosa sia

s

“necessariamente anche il custode” della stessa, ma invece a riconoscere che siffatta evenienza
deve escludersi qualora “il potere di utilizzazione della cosa è derivato all’utilizzatore da chi ha
l’effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa (e cioè dal custode) e questi, per
specifico accordo o per la natura del rapporto o anche più semplicemente per la situazione
fattuale che si è determinata, ha conservato effettivamente la custodia”, restando, peraltro, inteso
che costituisce “un accertamento fattuale riservato al giudice di merito stabilire se nel caso
concreto l’utilizzatore di un determinato bene, sia divenuto anche il custode dello stesso” (così,

la prova del fortuito” (Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2016, n. 11802, Rv. 640205-01, in motivazione).

testualmente, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1948, Rv. 560351-01, in
motivazione).
Rilievi, quest’ultimi, che — oltre a confermare che nessun error in iudicando è ipotizzabile
rispetto al riconoscimento, operato dalla sentenza impugnata, di una responsabilità ex art. 2051
cod. civ. tanto del Condominio quanto del Comune, atteso che nelle specie non risulta affatto che
il Comune abbia riservato a sé, in via esclusiva, la custodia della grata — permettono di superare

ricorsi del Di Pellegrini e del Condominio (che lamentano — sotto il profilo, l’uno, della omessa
motivazione, nonché, l’altro, dell’assenza di prova — la mancata individuazione del provvedimento
in forza del quale il Condominio “sarebbe divenuto concessionario del diritto di apporre la grata”),
così come con il terzo motivo di ricorso del Condominio (che deduce la mancata “valutazione della
responsabilità del Comune anche ex art. 2043 cod. civ.”, in particolare sia per non “aver curato la
regolare notifica dell’ordinanza” con cui si imponeva al Condominio, di mettere in sicurezza la
grata, sia per non aver lo stesso ente municipale provveduto direttamente a tale intervento).

13. Sono suscettibili di trattazione congiunta anche i motivi terzo e quarto del ricorso
incidentale del Comune e l’unico motivo di ricorso incidentale di AXA, perché attengono alla
esistenza e alla portata dell’obbligo di manleva della seconda verso il primo.
In particolare, se il Comune censura la sentenza impugnata laddove “ha limitato la copertura
assicurativa della AXA Assicurazioni al 60% dell’importo a cui il Comune è stato condannato”,
quest’ultima si duole del “totale travisamento della tesi difensiva” svolta in giudizio, assumendo di
aver eccepito la (sopravvenuta) inoperatività della garanzia “per cessazione del rischio” e non di
aver basato la stessa — come ritenuto dalla sentenza impugnata — “sull’elemento soggettivo della
responsabilità”.

13.1. In relazione a tale ultima censura, che presenta carattere pregiudiziale (atteso che ove si
escludesse l’operatività della garanzia assicurativa diverrebbe superfluo decidere sui limiti della
stessa), va qui ribadito che, nella prospettazione della ricorrente incidentale, i “ripetuti pregressi
scivolamenti di passanti sulla grata per cui è causa”, oltre che gli “accertamenti peritali svolti su di
essa”, avrebbero reso “evidente la pericolosità della struttura in termini tali da comportare, non
già la possibilità o la probabilità più o meno accentuata, ma l’assoluta certezza del futuro
verificarsi di ulteriori fatti dannosi, se la conformazione del manufatto non fosse stata modificata”.

4,6

anche le altre censure qui in esame. Ovvero, quelle espresse con il primo motivo di entrambi i

Di conseguenza, così come è nulla — ai sensi dell’art. 1895 cod. civ. — “l’assicurazione di un
rischio i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula”, simmetricamente
dovrebbe prodursi lo scioglimento ipso iure del contratto assicurativo, in base all’art. 1896 cod.
civ., quando ricorra la cessazione del rischio, non solo “nel senso di sopravvenuta impossibilità
,

dell’evento dannoso”, ma anche “nella speculare ipotesi di sopravvenuta certezza” del suo
verificarsi.

Al netto di ogni altra considerazione sul discutibile parallelismo che esso pretenderebbe di
istituire tra la originaria inesistenza del rischio (come causa di nullità del contratto di
assicurazione) e la sopravvenuta certezza della sua verificazione (quale causa di scioglimento
automatico dello stesso), anche ad ammettere, astrattamente, che in tale seconda ipotesi possa
operare il disposto dell’art. 1896 cod. civ., se ne dovrebbe, in concreto, escludere la ricorrenza con
riferimento al caso qui in esame.
Non pare, infatti, ozioso rammentare che la fattispecie prevista dalla norma da ultimo
menzionata è ricostruibile — sulla scorta di un autorevole insegnamento dottrinario — alla stregua
di un’ipotesi particolare di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, come
conferma il fatto che essa opera “ipso iure”, senza necessità di una manifestazione di volontà delle
parti e malgrado, anzi, un’eventuale volontà contraria (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 29 marzo
)”.”—–2005, n. 6561, Rv. 581159-01). Di conseguenza, poiché l’impossibilità assoluta della prestazione ex
art. 1463 cod. civ. si identifica in un “impedimento obbiettivo ed assoluto” (così, ex multis, Cass.
Sez. 2, sent. 15 novembre 2013, n. 25777, Rv. 628305-01), deve per ciò solo escludersi che tale
possa considerarsi non la certezza assoluta di verificazione del rischio che il contratto di
assicurazione intenda scongiurare, bensì il mero frequente ripetersi dello stesso, vale a dire
l’evenienza registratasi nel caso di specie.

13.2. Rigettato il ricorso di AXA, ed escluso, dunque, che la garanzia assicurativa da essa
prestata possa ritenersi inoperante, passando ad esaminare i motivi di ricorso del Comune, relativi
alle condizioni di applicazione della stessa, deve osservarsi come il secondo di essi (cioè a dire, il
quarto complessivo della sua impugnazione) risulti fondato.
L’altro motivo (ovvero il terzo del suo ricorso) è, infatti, inammissibile, alla stregua del principio
giurisprudenziale secondo cui “l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del
contratto non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., in quanto

4 1-

Il motivo è infondato.

l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce «fatto» decisivo per il giudizio, atteso
che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi” (Cass.
Sez. 3, sent. 8 marzo 2017, n. 5795, Rv. 643401-01).
L’accoglimento, invece, del quarto motivo del ricorso del Comune va disposto sulla scorta del
principio in base al quale, sebbene l’interpretazione del contratto, “traducendosi in una
operazione di accertamento della volontà dei contraenti”, si risolva “in una indagine di fatto

violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.” (cfr.
Cass. Sez. 3, sent. 14 luglio 2016, n. 14355, Rv. 640551-01), dovendosi assegnare – sebbene non in
senso assoluto – “carattere prioritario” proprio “all’elemento letterale” (da ultimo, Cass. Sez. 1,
sent. 28 giugno 2017, n. 16181, Rv. 644669-01), “sicché, quando esso risulti sufficiente,
l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa” (Cass. Sez.
3, sent. 11 marzo 2014, n. 5595, Rv. 630563-01).
Orbene, come evidenziato dal ricorrente Comune, la stipulazione del contratto di assicurazione
è avvenuta all’esito di una procedura di aggiudicazione – espletata ai sensi dell’art. 17, comma 4,
lettera a), della legge regionale della Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 – il cui capitolato, all’art. 31,
prevedeva espressamente: “Non è ammessa la coassicurazione tra le imprese assicuratrici”, sicché
di fronte a tale univoco dato letterale la Corte di Appello avrebbe dovuto chiarire sulla base di
quali altri canoni ermeneutici si fosse orientata per ravvisare, nel caso di specie, una
coassicurazione.

14. Merita, infine, accoglimento il solo motivo di ricorso proposto da Del.Co.
Si consideri, infatti, che nei giudizi soggetti alla disciplina dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.,
come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, ove non
sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione parziale o per intero delle spese
processuali soltanto quando i giusti motivi a tal fine ravvisati siano dal giudice esplicitamente
indicati (Cass. Sez. 2, ord. 27 settembre 2010, n. 20324, Rv. 615255-01). Poiché tale era la
disciplina applicabile, “ratione temporis”, al presente giudizio (pendente alla data del 28 aprile
2009, e quindi soggetto al regime previsto dal comma 4 dell’art. 2 della già citata legge n. 263 del
2005), la Corte di Appello di Cagliari, non ricorrendo nei rapporti tra il Condominio e la Del.Co. le
condizioni della soccombenza reciproca, ha reso una statuizione illegittima nel disporre, in assenza
di specifica motivazione, la compensazione delle spese di lite.

A.

riservata al giudice di merito”, resta, nondimeno, inteso che essa è “censurabile in cassazione, per

La statuizione, sul punto, della Corte cagliaritana va pertanto cassata, con decisione, nel merito,
da parte di questa Corte, a norma dell’art. 383 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto.
Ritiene questa Corte, tuttavia, che sussistano giusti motivi di compensazione, da ravvisare nel
comportamento processuale delle parti (Cass. Sez. 2, sent. 28 novembre 1998, n. 12108, Rv.
521218-01), qui rappresentato da carattere defatigatorio della partecipazione al giudizio di appello

In particolare, è la stessa Del.Co. che dà atto — nel proprio ricorso — sia della circostanza che il
Condominio di via Roma, pur avendola chiamata in causa, non avesse poi formulato, in sede di
conclusioni del giudizio di primo grado, nessuna domanda nei suoi confronti (cfr. pag. 13), sia del
fatto che non risulta essere stata proposta alcuna specifica impugnativa della sentenza di primo
grado, laddove essa aveva affermato l’esclusiva responsabilità del Condominio nella causazione
del sinistro, riconoscendo, così, essa Del.Co. del tutto estranea alla sua causazione, tanto che la
medesima ha poi richiesto l’accertamento dell’avvenuto passaggio in giudicato, nei suoi confronti,
di quella pronuncia (cfr. pagg. 18-19).
Confermato il carattere defatigatorio della sua partecipazione al giudizio di appello (e quello
presente), tale comportamento è da questa Corte apprezzato quale giusto motivo di
compensazione delle spese di lite tra la Del.Co. e il Condominio di via Roma, quanto al giudizio di
appello, e tra le stesse (più il Di Pellegrini), quanto al presente giudizio.

15. Le altre spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014, n. 55.

16. A carico del ricorrente principale e di quelli incidentali rimasti interamente soccombenti
sussiste anche l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi
dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM
La Corte rigetta il ricorso principale proposto da Davide Di Pellegrini, quello adesivo proposto
dal Condominio di via Roma nn. 111-117, Sassari, nonché il ricorso incidentale proposto da AXA
Assicurazioni S.p.a., accogliendo, invece, il ricorso incidentale proposto dal Comune di Sassari,
limitatamente al suo quarto motivo, rigettandolo nelle restanti parti, cassando parzialmente la

I5

della società Del.Co.

sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, per la
decisione sul punto, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio, quanto al
rapporto processuale tra il Comune di Sassari ed AXA Assicurazioni S.p.a.
Accoglie il ricorso di Del.Co. Delogu Costruzioni S.r.l. cassando, sul punto, la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, compensa le spese del secondo grado di giudizio quanto al
rapporto processuale intercorso tra di essa e il Condominio di via Roma nn. 111-117, Sassari.

Assicurazioni S.p.a., ed il Comune di Sassari a rifondere a Maria Paola Tolu le spese del presente
giudizio, che liquida in C 20.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori,
come per legge.
Compensa, per soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio quanto al rapporto
inter c. orrente tra Davide Di Pellegrini e il Condominio di via Roma nn. 111-117, Sassari, e il Comune
di Sassari ed AXA Assicurazioni S.p.a.
Compensa, per giusti motivi, le spese del presente giudizio quanto al rapporto interrecorrente
tra Davide Di Pellegrini, il Condominio di via Roma nn. 111-117 e la Del.Co. Delogu Costruzioni S.r.l.
I e-spesezdei-prese-Rte-gitie .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte di Davide Di Pellegrini, del Condominio di via Roma nn.
111-117, Sassari, nonché di AXA Assicurazioni S.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di
Cassazione, 1’11 luglio 2017.


Il Presidente
Sergio DI AMATO

Condanna Davide Di Pellegrini, il Condominio di via Roma nn. 111-117, Sassari, AXA

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