Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2328 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 08/06/2016, dep.31/01/2017),  n. 2328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28831-2013 proposto da:

MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA (OMISSIS), in persona dei

suoi legali rappresentanti pro tempore Dott.

S.M.A. e Avv. SC.EN., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 105, presso lo studio dell’avvocato FABIO

MAGNONI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, quale incorporante la PIEMONTESE

ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dirigente e legale rappresentante

pro tempore dottor N.E.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

MASTROLILLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RENATO MARTORELLI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, quale incorporante LA PIEMONTESE

ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dirigente e legale rappresentante

pro tempore dottor N.E.M. elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

MASTROLILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RENATO MARTORELLI giusta procura speciale a margine del

controricorso del 20/1/2014;

– controricorrenti –

e contro

G.A., SONDRIO DIESEL SRL;

– intimati –

Nonchè da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI COLLI

PORTUENSI 536, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA LUISA

REVELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO GEROSA giusta

procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA (OMISSIS), ITALIANA

ASSICURAZIONI SPA, SONDRIO DIESEL SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2946/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato FABIO MAGNONI;

udito l’Avvocato STEFANO MASTROLILLI,

udito l’Avvocato FRANCESCA REVELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

I FATTI

G.A., utilizzatore di un’autovettura concessagli in locazione dalla Mercedes F.S. Italia ed assicurata con la (oggi) Italiana Assicurazioni, premesso di aver subito il furto del veicolo, di aver aderito all’opzione contrattuale che ne prevedeva la sostituzione (procedendo conseguentemente all’ordinazione di una nuova auto presso la Sondrio diesel), e di aver inutilmente richiesto alla compagnia assicuratrice il previsto indennizzo, convenne quest’ultima dinanzi al Tribunale di Sondrio, chiedendone, in via principale, la condanna al pagamento della somma di 83 mila Euro in favore della Mercedes e di quella di 13 mila Euro in favore della Sondrio diesel, ovvero, in subordine, la corresponsione in suo favore della somma di 85 mila Euro.

La Mercedes, nel costituirsi, eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’attore, chiese in via riconvenzionale che l’assicuratore, o in subordine il G., fossero condannati al pagamento in suo favore della somma di 88 mila Euro.

Il giudice di primo grado, rilevata in limine l’inammissibilità della mutatio libelli compiuta dall’attore in corso di giudizio, e ritenuta la locatrice legittimata in via esclusiva alla richiesta di indennizzo, condannò l’assicuratrice, in contumacia, al pagamento di 89.351 Euro, in esito alla ctu disposta per accertare il valore dell’auto. La corte di appello di Milano, investita dell’impugnazione proposta dall’attore in prime cure, la rigettò, accogliendo l’appello incidentale della compagnia assicuratrice, per avere la Mercedes (della quale confermò la esclusiva titolarità del diritto dedotto in lite) tardivamente proposto la propria domanda riconvenzionale in primo grado.

Avverso la sentenza della Corte meneghina la Mercedes F.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 2 motivi di censura.

Resistono con controricorso Achille G. (che propone a sua volta ricorso incidentale) e la Italiana assicurazioni.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorsi, previa riunione, devono essere entrambi rigettati.

IL RICORSO PRINCIPALE.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c., art. 334 c.p.c., comma 2 e art. 324 c.p.c..

Il motivo è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che l’appello principale andasse rigettato nel merito (e non già dichiarato inammissibile come infondatamente sostenuto da parte ricorrente) per difetto di titolarità del diritto dedotto in lite da parte dell’attore – onde l’inammissibilità per tardività della domanda riconvenzionale dell’odierna ricorrente, correttamente rilevata ex officio dal giudice del gravame -, così conformandosi al costante orientamento di questa Corte regolatrice che limita le pronunce di inammissibilità dell’appello principale ai soli casi di mancata osservanza del termine ad impugnare ovvero degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità (cd. inammissibilità in senso stretto: ex multis, Cass. 12249 del 2004, 22385 del 2008, 14084 del 2010, 301 del 2012).

Ne consegue l’infondatezza dell’ulteriore profilo d’impugnazione, volto all’accertamento e alla declaratoria di un (impredicabile) giudicato implicito formatosi sulla condanna di primo grado della compagnia assicuratrice.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 167 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il motivo è palesemente inammissibile, proponendosi con esso, per la prima volta dinanzi a questa Corte, una qualificazione giuridica della fattispecie diversa da quella adottata, senza incorrere in vizi logico-giuridici, dal giudice di merito, al quale soltanto spetta, per costante giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione e la qualificazione delle domande e delle eccezioni sottoposte al suo esame – qualificazione che questa Corte interamente condivide e fa propria.

IL RICORSO INCIDENTALE.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 1362 c.c..

Il motivo non ha pregio.

La decisione della Corte territoriale, che ha fondato la propria interpretazione del contratto sul generale criterio della comune intenzioni delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole, risulta conforme al consolidato insegnamento di questo giudice di legittimità, che evidenzia, di quest’ultimo criterio, l’insufficienza e il carattere di elemento di conoscenza preliminare destinato ad essere integrato attraverso gli ulteriori strumenti previsti dalla legge (in argomento, funditus, Cass. 21390/2009).

Quanto al merito dell’interpretazione adottata dalla Corte territoriale con riferimento al contenuto della convenzione negoziale per la quale è processo, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata presso questo giudice di legittimità, va nuovamente riaffermato che, in tema di ermeneutica contrattuale, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma può avere ad oggetto esclusivamente la valutazione del rispetto dei canoni normativi di interpretazione (sì come dettati dal legislatore agli artt. 1362 ss. c.c.) e la coerenza e logicità della motivazione addotta (così, tra le tante, Cass. n. 2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili, con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati.

Il secondo motivo, con il quale si lamenta una pretesa violazione degli artt. 1411 e 1891 c.c., è palesemente inammissibile, prospettandosi a questa Corte questioni mai dibattute nei precedenti giudizi di merito (e delle quali non si rinviene traccia nella motivazione della sentenza impugnata), senza che il ricorrente incidentale indichi in quale fase processuale le medesime questioni sarebbero state tempestivamente introdotte e illegittimamente pretermesse o disattese.

Con il terzo motivo, si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; l’insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

La censura è infondata.

La decisione della Corte di appello, con la quale al G. si riteneva preclusa la facoltà di proporre, per sè o per altri, qualsiasi domanda a titolo di prestazioni assicurative, risulta condivisibilmente tranchant rispetto a qualsiasi pretesa ancor oggi avanzata – pur volendo prescindere dalla evidente tardività della domanda subordinata spiegata in appello.

I ricorsi sono pertanto rigettati.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta, e condanna entrambi i ricorrenti il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore della s.p.a. Italiana Assicurazioni, che si liquidano in complessivi Euro 8200 ciascuno, di cui 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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