Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2328 del 02/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 02/02/2021), n.2328
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18311-2019 proposto da:
I.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 107,
presso lo studio dell’avvocato MICHELE D’IPPOLITO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8645/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 06/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
1. I.R. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione il canone di locazione, oltre alle sanzioni e agli interessi, per l’anno 2009, relativo contratto di locazione stipulato in data (OMISSIS) e registrato al n. (OMISSIS).
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello in quanto l’Ufficio aveva provato la mancata dichiarazione da parte del contribuente del canone relativo al contratto di locazione.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente con due motivi. L’Agente di Riscossione si è costituita depositando controricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia il ricorrente “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti sulla regolare dichiarazione del canone di locazione del negozio di (OMISSIS) e del relativo contratto n. (OMISSIS)”. Si sostiene che la CTR non abbia compreso che l’opposizione di I. non riguardava l’imposta versata per il contratto n. (OMISSIS) ma l’ingiusta pretesa dell’Agenzia delle Entrate relativa ai precedenti contratti cessati nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) che riguardavano lo stesso immobile.
1.1 Con il secondo motivo si deduce ” nullità della sentenza e del procedimento e omesso esame della sentenze emesse tra le stesse parti sulle stesse questioni; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1 e dell’art. 324 c.p.c., ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c.. L’impugnata sentenza sarebbe per il ricorrente meritevole di censura: a) per aver tenuto conto di tre contratti sullo stesso bene, b) per aver violato il principio dell’onere della prova; c) per non aver tenuto conto di pregresse sentenze rese dalla CTP.
2 Il primo motivo, anche a tenere in disparte i profili di ammissibilità per carenza del requisito di specificità, è infondato.
2.1 Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente i giudici di seconde cure dopo aver precisato, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, che l’impugnato atto impositivo “riguardava il recupero a tassazione del canone di Euro 29.580,00, ossia quello precisamente omesso dalla Dichiarazione e relativo al contratto di locazione n. (OMISSIS)” hanno dato atto della mancata prova del contribuente di circostanze che giustificavano l’esenzione dal pagamento dell’imposta.
2.2 La commissione di merito ha quindi esaminato in tutti i suoi aspetti i fatti storici sottoposti alla sua attenzione.
3 Il secondo motivo è inammissibile traducendosi in una generica, inestricabile e confusa commistione di violazioni di legge e vizi motivazionali, lamentando il ricorrente, al contempo, sia l’errata ripartizione dell’onere della prova, sia l’omessa considerazione di elementi fattuali, la presenza di un giudicato e il vizio di ultrapetizione (cfr. Cass. 1831/2019, 22766/2016). La censura è inoltre aspecifica in quanto nel ricorso non viene indicato neanche in via riassuntiva il thema decidendum delle sentenze onde verificare l’efficacia di giudicato esterno che comunque viene contestata dall’Ufficio in quanto le pronunce si riferirebbero ad annualità e contratti diversi.
3.1 Al di là dell’irrituale formulazione, peraltro, la doglianza è comunque infondata in quanto la CTR non ha affatto violato i principi del giudicato esterno e della corrispondenza tra il chiesto e il giudicato e ha fatto buon governo della normativa sulla ripartizione dell’onere della prova.
4 Ne consegue il rigetto del ricorso.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte:
– Rigetta il ricorso
– Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 1.400 per compensi oltre spese prenotate a debito.
– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021