Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2328 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 29/11/2010, dep. 01/02/2011), n.2328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato ROCCO VITTORIO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) già MMI ASSICURAZIONI

S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo condirettore generale Dott.

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 26, presso lo studio dell’avvocato BALDI GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.L., G.A., CONDOMINIO VIA

(OMISSIS) (OMISSIS), G.B. (OMISSIS), D.

F.A. (OMISSIS), G.M.R., MILANO

ASS. S.P.A., G.V., G.C., GA.

A., G.S.;

– intimati –

e sul ricorso n. 22952/2006 proposto da:

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS) in persona del suo

amministratore p.t. Dott.ssa C.L., elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPASSO STANISLAO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VITTORIO Rocco unitamente all’avvocato CUOMO

DARIO giusta delega a margine del controricorso;

D.F.A. (OMISSIS), G.B.

(OMISSIS) eredi di G.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TOSCANA 1, presso lo studio dell’avvocato

MENENTI SILVANO, rappresentati e difesi dall’avvocato MERCOGLIANO

ANTONIO giusta delega in calce al ricorso notificato;

– controricorrenti –

e contro

G.L., MMI COMPAGNIA ASSIC. S.P.A., G.V.,

G.M.R., GA.AN., MILANO COMPAGNIA ASSIC.

S.P.A., G.S., G.A., G.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1839/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 13/5/2005, depositata il 15/06/2005,

R.G.N. 3755/2000 e 910/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato DARIO CUOMO;

udito l’Avvocato FRANCESCO BALDI per delega dell’Avvocato GIUSEPPE

BALDI;

udito l’Avvocato STANISLAO CAPASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per la riunione e il rigetto di

entrambi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il 1 settembre del 1989 G.R., operatore ecologico alle dipendenze del Comune di Napoli, mentre eseguiva la pulizia di un terrazzino condominiale nel Condominio di (OMISSIS), a seguito dello sfondamento di una delle due botole che vi si aprivano con funzione di uscita di sicurezza del sottostante garage di proprietà di A.V., precipitava in esso e, a seguito delle lesioni riportate, decedeva. Ne seguiva un procedimento penale a carico dell’amministratore condominiale e dell’ A., che si chiudeva presso questa Corte nel marzo del 1994 con l’assoluzione del primo e la condanna del secondo alla sanzione penale ed al risarcimento del danno nella misura del sessanta per cento, sul presupposto dell’esistenza di una colpa concorrente del defunto per il residuo.

1.1. La moglie del de cuius, D.F.A., ed i figli B., C., V., An., S., M. R., L. ed G.A., qualificandosi eredi del medesimo, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, l’ A. ed il Condominio per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni.

I convenuti si costituivano e chiedevano ed ottenevano di chiamare in causa rispettivamente la Milano Assicurazioni s.p.a. e la Nationale Assicurazioni s.p.a. quali loro assicuratoci per la responsabilità civile.

Nella costituzione delle medesime, che contestavano sia il fondamento della domanda principale, sia quello delle domande di garanzia, il Tribunale, con sentenza del luglio del 2000 riconosceva la colpa nella causazione dell’evento mortale dell’ A. nella misura del sessanta per cento, condannava l’ A. al risarcimento dei danni a favore della vedova per la somma di L. 60.000.000 e di ciascuno dei figli per quella di L. 18.000.000 (oltre accessori), accoglieva la domanda di garanzia dell’ A. contro la Nationale Assicurazioni nel limite della somma di L. 100.000.000 (oltre accessori) e rigettava invece la domanda nei confronti del Condominio.

1.2. La sentenza veniva appellata: a) in via principale dall’ A. contro la sola D.F. sia sulla quantificazione del danno, sia sull’esclusione della corresponsabilità del Condominio; b) in via incidentale dalla stessa D.F. sulla quantificazione del danno; c) in via principale, per quanto ancora interessa in questa sede, con distinto appello dalla Nationale (poi divenuta MMI Ass. s.p.a.) in ordine al rigetto dell’eccezione di prescrizione della domanda di garanzia dell’ A.. Nel giudizio introdotto dalla Nationale si costituivano il Condominio e la Milano Assicurazioni nonchè i congiunti del de cuius. Riuniti i giudizi veniva ordinata ed eseguita con riferimento al primo giudizio d’appello l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. nei confronti dei figli del de cuius, del Condominio e delle due società assicuratici.

Nella costituzione dei soggetti rispetto ai quali era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 15 giugno 2005, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la responsabilità per la causazione dell’evento ascrivibile al 30% all’ A., al 30% al Condominio e per il residuo 40% alla vittima, determinava conseguentemente il danno patrimoniale da morte della vittima in Euro 18.825,00 per la vedova ed in Euro 2.352,00 per ciascuno dei figli (oltre accessori), nonchè il danno non patrimoniale a favore della vedova in Euro 40.000,00 e per ciascuno dei figli in Euro 20.000,00 (oltre accessori), poneva l’uno e l’altro obbligo risarcitorio nonchè le spese di lite dei due gradi a favore dei danneggiati a carico solidale dei due responsabili, rigettava entrambe le domande di manleva, con compensazione delle spese del doppio grado.

2. Contro questa sentenza ha proposto ricorso in via principale, iscritto al n.r.g. 18754 del 2006 l’ A. contro la MMI Assicurazioni s.p.a. e nei confronti delle altre parti.

A questo ricorso ha resistito con controricorso la Navale Assicurazioni s.p.a., assumendo di essere il soggetto subentrato per effetto di cambio di denominazione della Nationale e di fusione per incorporazione della MMI Assicurazioni.

2.1. Altro ricorso in via principale, iscritto al n.r.g. 22952 del 2006 è stato proposto dal Condominio di via (OMISSIS) contro i danneggiati relativamente al riconoscimento della propria corresponsabilità e nei confronti di tutte le altre parti.

A tale ricorso hanno resistito con separati controricorsi l’ A. da un lato e, dall’altro, D.F.A. e G.B..

3. Ha depositato memoria la Navale Assicurazioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente i due ricorsi, in applicazione dell’art. 335 c.p.c., vanno riuniti in quanto proposti contro la stessa sentenza.

2. Riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 18754 del 2006 si deve rilevare – in disparte la riconducibilità della notificazione all’art. 332 c.p.c., essendo l’impugnazione rivolta soltanto avverso la statuizione della sentenza relativa al rapporto di garanzia fra ricorrente e società assicuratrice – che la sua notificazione nei riguardi dei danneggiati non è affetta da nullità, ancorchè sia stata fatta mediante consegna al difensore dei medesimi di un’unica copia del ricorso e non di distinte copie per ciascuno dei destinatari della notificazione (si veda Cass. sez. un. n. 29290 del 2008).

3. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2952 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” ed “erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo presenta due distinte gradate ragioni di inammissibilità e comunque appare infondato.

3.1. La prima ragione di inammissibilità discende dal fatto che la sua illustrazione, nella quale si censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto prescritta l’azione di garanzia fondata sul rapporto di assicurazione per la responsabilità civile esercitata dall’ A. a suo tempo contro la Nationale Assicurazioni, si fonda, seppure in via non esclusiva, ma comunque decisiva, innanzitutto sul contenuto della lettera raccomandata del 29 settembre 1989, pervenuta il 2 ottobre successivo, inviata dal ricorrente alla Nationale. Ad essa si vorrebbe attribuire l’effetto di atto interruttivo della prescrizione dell’azione di garanzia e nel contempo determinativo della sospensione del suo corso fino al momento della sopravvenienza della liquidità ed esigibilità del credito risarcitorio del danneggiato, cioè fino al passaggio in giudicato della sentenza nel giudizio cui si riferisce il ricorso. In secondo luogo, il motivo si fonda anche sulla evocazione dell’essere stata la Nationale parte del giudizio penale, conclusosi con la condanna penale dell’ A..

Ora, della sede in cui questo giudizio di legittimità dovrebbe rinvenirsi la citata lettera nulla si dice, oltre a non riprodursi il suo contenuto. Analogamente è da dire quanto all’altra allegazione in ordine al giudizio penale. Ne discende che non è osservato il principio di autosufficienza e tanto rende inammissibile il motivo (si veda al riguardo, ex multis, Cass. n. 12239 del 2007, secondo cui: “Con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione dev’essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell’art. 360, n. 3 o di un vizio integrante error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essa è rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava al lume della previsione del vecchio n. 4 dell’art 369 c.p.c., comma 2, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibilità la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 1”; in senso conforme, fra tante: Cass. n. 20594 del 2007; 20437 del 2008; 26888 del 2008; n. 4056 del 2009).

3.2. Il motivo è ulteriormente inammissibile quanto al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 anche alla stregua del seguente principio di diritto: “Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione”. (Cass. n. 828 del 2007, fra tante). Nella specie nella tutt’altro che chiara esposizione del motivo si omette di identificare chiaramente le espressioni motivazionali della sentenza impugnata che evidenzierebbero l’error in iudicando da essa compiuto.

Si preferisce, infatti, ricorrere ad affermazioni che rinviano alla motivazione in modo del tutto generico ed indiretto.

Nella esposizione del motivo, inoltre, non v’è traccia di denuncia di vizio relativo alla ricostruzione della quaestio facti nei termini indicati dalla giurisprudenza della Corte (per cui si rinvia a Cass. n. 22979 del 2004, fra tante, quanto al tenore dell’art. 360, n. 5 ante riforma del D.Lgs. n. 40 del 2006).

3.3. Ove si superassero per assurdo i rilievi di inammissibilità e si esaminasse il motivo al lume del – pur non dovuto – quesito con cui la sua illustrazione si chiude, la risposta al primo interrogativo, cioè quello sul se la comunicazione del sinistro da parte dell’assicurato per la responsabilità civile alla sua assicurazione possa interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia, dovendosi, nonostante l’atecnicismo dell’espressione “comunicazione di un sinistro all’assicuratore”, tale espressione intendere, anche al lume di quanto espone il motivo, come riferita alla comunicazione di cui alla lettera evocata in esso, come “denuncia del sinistro”, l’interrogativo dovrebbe ricevere risposta negativa: si veda Cass. n. 17834 del 2007, secondo cui: “In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2935 cod. civ. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all’art. 2952 c.c., comma 4, la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all’assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato.”. Nessuna deduzione che la lettera de qua contenesse una comunicazione, cioè una partecipazione di una richiesta risarcitoria dei danneggiati, è svolta nel motivo. Onde bene la Corte territoriale ha ritenuto che essa non fosse atto interruttivo.

Del tutto anodina è, poi, nella prospettiva dell’esame del motivo l’evocazione dell’essere stata la Nationale “parte” del giudizio penale: non si dice a che titolo vi era stata e soprattutto se la sua partecipazione si fosse realizzata per effetto dell’esercizio dell’azione risarcitoria da parte dei danneggiati contro l’ A.. Nemmeno si precisa se e dove tale prospettazione sarebbe stata fatta valere nel giudizio di merito.

4. L’inammissibilità (e comunque l’infondatezza) del primo motivo assorbono il secondo, che, del resto, ove fosse stato accolto il primo, non avrebbe potuto essere esaminato, competendo l’esame delle questioni con esso proposte al giudice di rinvio, che nel ritenere prescritta l’azione di garanzia non le aveva esaminate perchè assorbite.

5. Con il primo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 22952 del 2006 si deduce “falsa applicazione degli artt. 2051 e 2053 c.c. in relazione all’art. 1227 c.c., comma 2 e all’art. 652 c.p.p. ex art. 360 c.p.c., n. 3”, nonchè “in subordine motivazione omessa e/o insufficiente ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo censura l’affermazione della responsabilità del Condominio che la sentenza impugnata ha fatto sulla base dell’applicazione delle norme degli artt. 2051 e 2053 c.c. e lamenta, sul presupposto che, in assenza di svolgimento di istruzione nel processo civile, le uniche risultanze probatorie apprezzabili in esso erano costituite dalla sentenza penale, che esse avrebbero giustificato l’esenzione del Condominio da responsabilità e l’affermazione che l’evento si doveva reputare causato esclusivamente dal comportamento del G..

5.1. Il motivo è inammissibile (sempre alla stregua della sopra citata giurisprudenza) per difetto di autosufficienza, in quanto fa riferimento a circostanze desumibili dalla sentenza penale, ma non dice se e dove in questa sede di legittimità essa sia stata prodotta e, quindi, sarebbe esaminabile e non riproduce, salvo per un breve passo (peraltro riportato fra puntini sospensivi) concernente l’interdizione dell’uso del terrazzino da parte del Comune di Napoli, le parti dalle quali dette circostanze risulterebbero.

Il motivo sarebbe, poi, inammissibile anche perchè non si preoccupa di indicare la parte della motivazione della sentenza impugnata che sarebbe affetta dal denunciato error in iudicando (con conseguente rilievo della già citata giurisprudenza) ed inoltre si astiene dal farsi carico dei passaggi logico – giuridici del ragionamento con cui la Corte territoriale (dalla pagina 12 in fine alla 14 in apertura) perviene all’affermazione di applicabilità degli artt. 2051 e 2053 c.c., dando rilievo proprio a risultanze emergenti dalla sede penale (onde viene in rilievo la giurisprudenza sulla inammissibilità del motivo quando non si fa carico della motivazione della sentenza impugnata: si veda, fra tante, Cass. n. 359 del 2005).

6. Anche il secondo motivo – con cui si lamenta “violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 652 c.p.p. ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla determinazione del danno patrimoniale ed omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5” e ci si duole del riconoscimento dello stesso danno anche ai figli del de cuius, là dove il Tribunale in primo grado lo aveva riconosciuto solo alla vedova – è inammissibile per difetto di autosufficienza perchè si fonda sulla deduzione di una serie di elementi di fatto dei quali non solo non si indica la sede in cui erano stati introdotti nel giudizio di merito e soprattutto la sede in cui sarebbero riscontrabili in questo giudizio di legittimità, ma nemmeno si riproducono gli atti dai quali emergerebbero.

Inoltre, nuovamente ci si astiene dal farsi carico della motivazione svolta sul punto -oggetto di appello incidentale dei danneggiati – alle pagine 16 e ss.

7. Anche il terzo motivo – con cui è dedotta “violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 652 c.p.p. ex art. 360 c.p.c., n. 3 in ordine alla determinazione del danno morale ed omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5” e si critica che il danno morale sia stato riconosciuto a tutti i figli in eguale misura senza considerare che, in base alle “circostanze di fatto accertate sia in sede civile che in sede penale”, le quali evidenziavano una condizione soggettiva ed oggettiva diversa fra di essi, come tale giustificativa di una liquidazione differenziata – è inammissibile per difetto di autosufficienza, posto che le dette circostanze sono indicate senza evidenziare da dove nel processo di merito erano emerse e dove sarebbero riscontrabili in questa sede, nonchè senza una riproduzione del contenuto di atti introdotti nel processo stesso che li evidenzierebbero.

Il motivo, inoltre, evidenzia anche una inammissibilità per difetto di interesse perchè non vi si deduce che l’ammontare liquidato a ciascuno dei figli sarebbe di per sè eccessivo in relazione a quello tra di essi che si sarebbe trovato nelle condizioni soggettive ed oggetti ve tali da meritare la liquidazione maggiore, onde senza questa deduzione non è dato sapere se la liquidazione a favore degli altri sia stata eccessiva: potrebbe essere stata insufficiente rispetto al figlio (o ai figli) che ne meritavamo) ipoteticamente una più elevata, ma allora il pregiudizio sarebbe stato subito solo da esso o da essi e non sarebbe legittimato a dedurlo il Condominio.

8. Il quarto motivo deduce “omessa e/o insufficiente motivazione circa la quantificazione dell’entità del danno morale ex art. 360 c.p.c., n. 5 su un punto decisivo della controversia.”.

Vi si lamenta che il danno morale sarebbe stato riconosciuto, in accoglimento dell’appello incidentale dei congiunti dell’estinto in una frazione complessiva di 1/3 ed 1/2 “del complessivo danno biologico del morto e della concorrente colpa del defunto assegnando alla vedova Euro 40.000,00 e a ognuno dei figli quella di 20.000,00 ai valori correnti e con inclusione degli interessi sino alla data della sentenza”. Ciò sarebbe avvenuto in una situazione in cui la Corte territoriale non avrebbe proceduto mai alla liquidazione di un danno biologico, che addirittura alla pagina 20 della sentenza avrebbe escluso rigettando sul punto l’appello incidentale dei detti congiunti.

Il motivo è inammissibile in base alle sue stesse allegazioni, perchè non si fa carico della motivazione della sentenza impugnata.

Quest’ultima ha rigettato l’appello incidentale sul danno biologico, ma con riferimento a quello che ha qualificato come danno biologico ture proprio dei congiunti. Ne deriva che il motivo doveva criticare il concetto del “complessivo danno biologico del morto”, cui esso stesso allude.

9. Il quinto motivo deduce “falsa applicazione dell’art. 2055 c.c., comma 3 in relazione all’art. 652 c.p.p. e all’art. 2697 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3”, nonchè “in subordine motivazione omessa ex art. 360 c.p.c., n. 5 su un punto decisivo della controversia”.

Esso pertiene all’affermazione di presunzione dell’eguaglianza delle colpe concorrenti del Condominio e dell’ A. nel limite della complessiva percentuale del 60% e sostiene che sulla base delle risultanze della sentenza penale le colpe avrebbero dovuto invece essere graduate diversamente.

Il motivo nuovamente è inammissibile per difetto di autosufficienza, posto che evoca emergenze della sentenza penale senza indicare dove essa sarebbe esaminabile e senza riprodurne il contenuto per la parte relativa. Inoltre, omette di spiegare perchè esse avrebbero potuto giustificare una diversa graduazione delle colpe.

10. Il sesto motivo deduce “falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., in relazione all’art. 2697 con riferimento all’art. 652 c.p.p. ex art 360 c.p.c., n. 3”, nonchè “in subordine omessa motivazione su un punto decisivo della controversia circa la qualificazione della dipendenza ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Vi si lamenta innanzitutto che erroneamente la Corte territoriale abbia riconosciuto l’esistenza di un rapporto di dipendenza fra il Condominio ed il G. e su questa base ci si duole che sia stata ritenuta non operativa la polizza assicurativa con la Milano s.p.a., che escludeva la garanzia per i danni ai lavoratori dipendenti. La Corte napoletana avrebbe riconosciuto l’esistenza di quel rapporto “prescindendo in loto dall’accertamento dei fatti operato in sede penale e disattendendo in pieno il principio dell’onere della prova circa il riscontro probatorio dei requisiti per affermare l’esistenza di un rapporto di lavoro e della successiva qualificazione della sua natura dipendente”.

Senonchè, questo asserto è sostenuto nuovamente con rinvii a risultanze di fatto che emergerebbero dalla sentenza penale e con l’affermazione che sarebbe risultato pacifico per ammissione tra le parti che il Condominio non conoscesse il defunto. Ne deriva che viene ancora una volta in rilievo un’evidente inosservanza del principio di autosufficienza, che rende per ciò solo inammissibile il motivo.

In una seconda parte dell’illustrazione il motivo sviluppa sul versante del vizio di cui all’art. 360, n. 5 una censura che si appunta sull’esclusione della fondatezza dell’azione di garanzia proprio in ragione dell’esistenza del rapporto di lavoro dipendente e, quindi, della sottrazione ad una clausola della polizza assicurativa. La censura è dipendente, o meglio prospetta sotto il citato referente normativo, lo stesso vizio prima esaminato e, quindi, risente anch’essa della violazione del principio di autosufficienza, che anzi è aggravata dal fatto che si fa riferimento alla polizza, senza indicare se e dove essa sarebbe esaminabile eventualmente in questa sede ove prodotta.

11. Conclusivamente entrambi i ricorsi vanno rigettati.

Riguardo al ricorso n. 18754 del 2006 le spese seguono la soccombenza dell’ A. a favore della Navale Assicurazioni.

Riguardo al ricorso n. 22952 del 2006 la soccombenza del Condominio comporta che debbano essere poste a suo carico le spese nei confronti dei resistenti D.F. e G..

Riguardo al rapporto con il resistente A., avendo egli aderito espressamente al ricorso del Condominio per quanto attiene ai primi quattro motivi ed al sesto ed avendo resistito effettivamente solo riguardo al quinto, la soccombenza del Condominio si deve considerare sussistente esclusivamente riguardo a quest’ultimo, il che induce a compensare le spese per due terzi del loro complessivo ammontar liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna il ricorrente del ricorso principale n. 18754 del 2006 alla rifusione alla Navale Assicurazioni delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro quattromilanovecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Condanna il Condominio quale ricorrente del ricorso principale n. 22952 del 2006 alla rifusione ai resistenti D.F.A. e G.B. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremilasettecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Condanna il Condominio getta il ricorso, nonchè alla rifusione a A.V. di un terzo delle stesse spese, così compensati i due terzi residui.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 29 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA