Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2328 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. II, 01/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 01/02/2010), n.2328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1266/2005 proposto da:

L.M.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. SECCHI 3, presso lo studio dell’avvocato PESACANE Pietro

Bruno, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.B. (OMISSIS), C.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRALATA

320, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA,

rappresentati e difesi dall’avvocato BATTIANTE Carmine;

– controricorrenti –

e contro

BANCA ROMA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 190/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 11/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

con condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato l’8.1.92 i coniugi B.B. ed C. E. citarono al giudizio del Tribunale di Lucera L.M. E., al fine di sentir pronunziare la rescissione per lesione ultra dimidium del contratto di compravendita immobiliare, stipulato con atto pubblico del (OMISSIS), ad oggetto di un appartamento con sottostante box, sito in zona centrale quella di cittadina, che assumevano di valore di gran lunga eccedente il prezzo della vendita,di L. 109.500.000 (di cui L. 67.710.939 imputate all’accollo del mutuo fondiario e la parte rimanente ricevuta mediante assegni bancari), dagli istanti stipulato in stato di bisogno, in quanto gravati da debiti di “origine usuraria ed estorsiva”, come ben noto all’acquirente convenuto.

Quest’ultimo si costituì e contestò il fondamento della domandaci cui chiese il rigetto, segnatamente eccependo di avere in realtà pagato il prezzo di L. 158.658.858, corrispondente al valore di mercato dell’immobile (successivamente indicato in circa L. 165 milioni, come da prodotta perizia stragiudiziale) e di aver ignorato l’assunto stato di bisogno degli attori.

Intervenne volontariamente nel giudizio la Banca Mediterranea s.p.a., quale creditrice per la precettata somma di L. 71.426.031 (di cui ad un decreto ingiuntivo del 1.4.93) del B., alla cui richiesta aderiva.

In corso di causa veniva disposto un sequestro giudiziario dell’immobile, con affidamento in custodia al convenutole parti producevano documenti, venivano espletate la prova testimoniale articolata dall’attrice nonchè una consulenza tecnica di ufficio sul valore dell’immobile, cui faceva seguito una relazione del c.t.u. a chiarimenti; successivamente il L.M. veniva sostituito nella custodia del bene controverso da un terzo nominato dal giudice.

Fallito, infine, il tentativo di conciliazione, il giudice onorario aggregato della “sezione stralcio, con sentenza del 10/19.7.99, ritenuti il valore di mercato dell’immobile in L. 295.548.986 e provati lo stato di bisogno degli alienanti, nonchè la conoscenza dello stesso da parte dell’acquirente, accoglieva, la domanda attrice e le ragioni dell’interveniente, convalidava il sequestro, disponeva la restituzione “del prezzo e compensava interamente tra le partile spese del giudizio, ponendo a pari carico delle stesse quelle della consulenza tecnica di ufficio, negando infine la clausola di provvisoria esecuzione.

Avverso tale sentenza proponeva appello principale il L.M., cui resistevano sia i coniugi B.- C., sia la banca intervenutagli uni e l’altra proponendo appello incidentale sul regolamento delle spese,i primi altresì in ordine alla mancata concessione della clausola di provvisoria esecuzione ed alla ritenuta erroneità della convalida del sequestro.

Con distinto successivo atto di appello il B. e la C. impugnavano la medesima sentenza in relazione alle accolte richieste dell’intervenuta banca, gravame al quale resisteva, costituendosi quale avente causa dall’appellata, a seguito di fusione, l’incorporante Banca di Roma s.p.a..

Riuniti i giudizi ex art. 335 c.p.c., la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 20.2-11.3.04, accoglieva, per quanto di ritenuta ragione l’appello incidentale dei coniugi B.- C., e per l’effetto, revocava le statuizioni di convalida del sequestro e di negazione della provvisoria esecuzione, accoglieva la domanda attrice di restituzione dell’immobile, rigettava l’appello principale del L. M., quello incidentale della Banca di Roma e quello principale dei B.- C. contro la banca,condannava il L.M. al rimborso delle spese del grado in favore degli uni e dell’altra compensandole interamente tra questi ultimi.

La suddetta decisione, per quel che ancora rileva nella presente sede,motivava la conferma dell’accoglimento della domanda rescissoria, considerando anzitutto provato, sulla base della relazione del consulente tecnico di ufficio, esauriente e medologicamente convincente perchè basata su più criteri di valutazione, nè scalfita dalle generiche contestazioni del L. M. e dalla perizia di parte, nonchè sulla scorta di dati di comune esperienza, lo stimato maggior valore degli immobili, in quanto ubicati in zona centrale di (OMISSIS), di particolare pregio nel mercato locale.

Riteneva altresì provato, sulla scorta di copiosa documentazione (tra cui alcune denunce per usura, ancorchè non sfociate in condanne), e delle attendibili e convergenti testimonianze, lo stato di bisogno degli alienanti, derivante dai dissesto imprenditoriale del B., “oberato..da numerosi e rilevanti debiti ed in preda agli usurai”, non escluso dalla circostanza che la moglie svolgesse l’attività di insegnante, considerati gli inevitabili riflessi sulla situazione economica della famiglia delle disavventure del suddetto.

Quanto all’approfittamento dello stato di bisognoso stesso era desumibile dal dato oggettivo,costituito dall’eccezionale vantaggiosità del prezzo di vendita,inferiore di oltre la metà al valore effettivo dell’immobile, di per sè solo sintomatico di “una necessità impellente” e, peraltro, dai pregressi rapporti di stretta conoscenza tra le parti,essendo stato il L.M. fidanzato di una nipote ex fratre del B., e dalla circostanza, riferita da uno dei testimoni, che lo stesso acquirente aveva preparato gli assegni, che sarebbero serviti “per pagare gli usurai”, consegnandoli al teste con l’espresso incarico di darli a terzi.

Avverso tale sentenza il L.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Hanno resistito il B. e la C. con controricorso, illustrato con successiva memoria.

La Banca di Roma, anche intimata, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce “insufficiente e contraddittoria motivazione o riferimento alla oggettiva sussistenza del danno ultra dimidium”.

Si lamenta che la Corte d’Appello avrebbe, con carente ed inadeguate argomentazioni, disatteso i motivi di gravame, deducenti l’apoditticità della stima del c.t.u. recepita dal Tribunale.

Le considerazioni al riguardo svolte dai giudici di appello non avrebbero dato adeguato conto della ritenuta verosimiglianza dell’affermazione del consulente, secondo la quale in soli quattro anni i prezzi del mercato immobiliare locale sarebbero lievitati da cento ad oltre L. duecentonovantacinque milioni ed avrebbero apoditticamente disatteso i dati comparativi offerti dal L.M., basati sulle risultanze di atti pubblici che non avevano formato oggetto di accertamenti da parte dell’amministrazione finanziaria,affermando la “tendenza delle imprese a calibrare in basso i prezzi di vendita”, mera asserzione di principio, integrante una motivazione apparente.

Il motivo non merita accoglimento, integrando una censura di merito non evidenziante alcuna effettiva carenza o illogicità della motivazione, con la quale i giudici di appello hanno dato adeguato conto delle ragioni di conferma della decisione impugnata, in punto di valutazione dell’immobile oggetto di causa,ai fini della determinazione della misura della lesione rilevante ex art. 1448 c.c., con argomentazioni non apodittiche, bensì supportate dagli approfonditi accertamenti di mercato compiuto dal consulente tecnico di ufficio e dai successivi convincenti chiarimenti dal medesimo resi,in risposta alle osservazioni critiche di parte convenuta. La corte di merito, in particolare, dopo aver dato atto del rigore metodologico della relazione dell’ausiliare, che nel calcolare quel valore all’epoca dell’impugnata compravendita, si era basato su tre diversi criteri di stima, dei cui risultati aveva poi determinato la media, si è anche fatto carico della disamina degli atti di comparazione offerti dalla difesa dell’odierno ricorrente, spiegando le ragioni dell’inidoneità degli stessi a scalfire la stima operata dall’ausiliare, consistenti, da un lato, nella non omogeneità urbanistico – edilizia degli atti di trasferimento coevi a quello impugnato (in quanto relativi ad immobili siti in zona urbanizzata in regime di edilizia sovvenzionata o convenzionata, a differenza di quello de quo, sito in zona centrale e di particolare pregio, ambientale e storico), dall’altra nella non significatività delle alienazioni relative ad immobili siti nello comprensorio, perchè risalenti a quattro o cinque anni prima, vale a dire ad epoca nella quale il mercato immobiliare locale (così come quello nazionale, in concomitanza all’andamento dei fenomeni inflattivi), non aveva ancora registrato quel notevole rialzo dei prezzi verificatori all’inizio degli anni ’90.

Tali considerazioni, supportate dal motivato recepimento del parere dell’ausiliare e da nozioni di comune esperienza, legittimamente utilizzate ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2, nel tener conto non solo dell’andamento del mercato immobiliare, ma anche della, altrettanto notoria e diffusa, prassi negoziale di elusione fiscale (determinata dalla normativa tributaria all’epoca vigente), consistente nella dichiarazione negli atti pubblici di compravendita di prezzi notevolmente inferiori a quelli realmente convenuti, connotano di particolare solidità l’apparato argomentativo della decisione in punto di accertamento della lesione ultra dimidium, da ritenersi dunque immune dai denunciati vizi. Con il secondo motivo si deduce mancanza o, quanto meno, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, in ordine allo stato di bisogno dei venditori, il cui accertamento sarebbe stato dalla corte di merito confermato senza tenere in adeguato conto le censure dell’appellante circa la mancata considerazione dello svolgimento dell’attività di insegnante di ruolo da parte della C., delle assoluzioni dei presunti usurai,di una relazione della Guardia di Finanza al giudice fallimentare secondo la quale il B. era persona che ancora godeva di fiducia e credito nel commercio, della natura di semplici interessi corrispettivi ascrivibile a quelli nella specie pattuiti.

Per superare tali argomenti,escludenti l’elemento oggettivo dell’azione proposta, la corte barese avrebbe fatto ricorso a considerazioni sbrigative e superficiali ed a mere supposizioni, avrebbe omesso alcun riferimento al regime patrimoniale dei coniugi attori e sarebbe anche incorsa in contraddizione, osservando che a determinare la “situazione di illiquidità” avevano concorso i coniugi B.- C. per la loro “vita condotta in maniera colpevolmente dispendiosa, al di sopra delle proprie possibilità, ammissione che mal si concilierebbe con l’affermazione secondo cui gli stessi versassero in un effettivo stato di bisogno.

Neppure tale motivo merita accoglimento, risolvendosi anch’esso nella deduzione di censure di puro fatto, inidonee ad evidenziare effettive carenze o illogicità della motivazione.

L’accertamento dello stato di bisognosa cui rilevanza agli effetti dell’art. 1448 c.c., non deve necessariamente consistere in una vera e propria situazione d’indigenza, essendo sufficiente anche una contingente situazione di disagio economico,per carenza di liquidità, tale da non consentire di far fronte ad impegni di pagamento con mezzi normali, così determinando il soggetto passivo a stipulare atti dispositivi che, altrimenti, non sarebbero stati stipulati, costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, che se adeguatamente motivata nel riscontro dei suddetti elementi, si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità.

L’accertamento può, al riguardo, essere compiuto sulla base di una complessiva valutazione degli elementi di giudizio, forniti dal l’istruttoria, documentale o orale, o anche desunti da nozioni di comune esperienza.

A tali criteri i giudici di merito si sono attenuti, avendo tenuto conto, oltre che del dato oggettivo ed economico costituito dal prezzo particolarmente vantaggioso della stipulata compravendita, del grave stato di indebitamento, accertato da testimonianze e da risultanze di atti giudiziari penali, riferibile non solo al B., in dipendenza del cattivo andamento della sua attività imprenditoriale, ma anche, e di riflesso, a quello della moglie, che in considerazione della qualità di coniuge convivente, ancorchè svolgente una propria attività lavorativa (quella d’insegnante, cui non elevati livelli retributivi costituivano dato notorio), per ovvie ragioni di solidarietà socio – familiare, non avrebbe potuto risultare esente dalle conseguenze del dissesto, quali che ne fossero le cause.

Ed a tal proposito la considerazione, secondo la quale un notevole contributo a quel dissesto fosse stato dato dalla vita dispendiosa,al di sopra delle reali possibilità economiche, condotta da ambo i coniugi, non integra contraddittorietà della motivazione, poichè anche un stato di carenza di mezzi pecuniari determinato, in tutto o in parte, da pregresso comportamento irresponsabile dei soggetti successivamente addivenuti, per porvi riparo, alla stipula dell’atto poi oggetto della domanda di rescissione, è idoneo a configurare lo stato di bisogno rilevante ai fini dell’art. 1448 c.c..

La suddetta considerazione, per di più, rafforza nel caso di specie la coerenza logica della decisione, evidenziando una ragione ulteriore in base alla quale la C., proprio per aver contribuito a determinare il dissesto del marito, non avrebbe potuto restare indifferente allo stesso, scindendo, come si assume in ricorsola propria posizione da quella del coniuge.

Quanto all’esito dei procedimenti penali per usura a carico di alcuni creditori del B., poco o punto rileva che gli stessi non si siano conclusi con le condanne dei medesimi, risultando comunque inconfutabile il dato oggettivo costituito della rilevante esposizione debitoria del suddetto, sufficiente ad integrare lo stato di bisogno rilevante ai fini rescissori, ancorchè gli interessi corrisposti ai soggetti, le cui spettanze il danaro proveniente dalla stipula era destinato a soddisfare, non rivestissero il carattere usurario ai fini della configurazione del delitto cui all’art. 644 c.p., o che nelle relative pattuizioni difettasse l’elemento psicologico del reato.

Per il resto il mezzo d’impugnazione difetta di autosufficienza, non riportando il contenutole precisandone comunque la data (ai fini dell’eventuale riferimento all’epoca in cui fu stipulato il contratto impugnato), della relazione al giudice fallimentare, secondo la quale il B. sarebbe stato ancora solvibile ed accreditato presso le banche locali, nonostante le istanze (pur significative, quanto meno, di grave indebitamento) dei creditori dirette a farne dichiarare il fallimento, nè degli altri elementi, genericamente dedotti, in base ai quali è stata confutato l’accertamento dello “stato di bisognosa cui gravità ai fini dell’art. 1444 c.c., non deve necessariamente essere connotato dai medesimi caratteri dell’insolvenza richiesti dalla L. Fall., art. 5.

Con il terzo motivo si deduce omessa o quanto meno insufficiente motivazione circa la consapevolezza dello stato di bisogno, che sarebbe stato indebitamente ritenuto provato sulla base di testimonianze non decisive, delle quali una proveniente da un nipote del B., l’altra da un fratello della C.. Non sarebbe stato considerato che la prima era stata resa da un mero teste de auditu, in relazione a fatti appresi dallo zio attorce che l’altra, facente “riferimento a figure di usurai,la cui sussistenza..” era stata “esclusa dall’istruttoria della causa”, in realtà si era limitata a riferire della compilazione di assegni in favore di meri creditori, circostanza quest’ultima non decisiva circa la sussistenza e, addirittura, conoscenza dello stato di bisogno.

Anche tale motivo è infondato, non evidenziando effettive lacune della motivazione, che ha adeguatamente dato conto dell’accertamento della consapevolezza, da parte dell’acquirente L.M., dello stato di bisogno nel quale i coniugi venditori versavano al momento della stipula, evidenziando non solo i rapporti di stretta conoscenza tra le parti, derivanti dal fidanzamento del suddetto con una nipote del B., ma anche e soprattutto la circostanza, testimonialmente accertata, che fu lo stesso a compilare gli assegni,che poi sarebbero serviti a pagare i debiti dei venditori, consegnandoli al teste C.P. (il nipote dell’attrice che aveva assistito alle trattative ed alla stipula della compravendita) con l’espresso incarico,significativo di specifica conoscenza, se non di diretto interesse del mittente, di recapitarli ai creditori. Che questi fossero o meno “usurai”, come pur riferito dal teste e ritenuto dalla corte territoriale, poco o punto rileva, essendo sufficiente, ai fini dell’approfittamento dello stato di bisogno dei venditori, l’inequivocabile conoscenza da parte del compratore che quella vendita, eccezionalmente vantaggiosa, fosse stata determinata dalle impellenti esigenze di reperire i mezzi per far fronte alla rilevante esposizione debitoria; sicchè difetta di rilevanza il profilo di censura, traente spunto dalla non intervenuta condanna penale dei creditori in questione.

Pur risultando il suddetto episodio, oggetto di accertamento di fatto non censurabile in questa sede, più che sufficiente a sorreggere la motivazione, in ordine all’individuazione sia dell’elemento oggettivo della fattispecie delineata dall’art. 1448 c.c., costituito dalla stato di bisogno, sia di quello soggettivo, relativo all’approfittamento dello stesso, per completezza va pure evidenziata l’infondatezza del rimanente profilo di censura, secondo cui l’altra testimonianza, fornita da B.V. (nipote dell’attore al quale, come riferitolo zio si sarebbe più volte rivolto, come ad altri familiari, per aiuti economici), in quanto resa de auditu, non sarebbe utilizzabile.

Al riguardo, a parte la considerazione che anche le testimonianze siffatte possono essere oggetto di valutazione discrezionale, nell’ambito del complessivo quadro probatorio,da parte del giudice di merito (come nella specie è avvenuto, avendo la corte territoriale fatto riferimento ad una serie di elementi, anche documentali, nell’insieme comprovanti lo stato di bisogno economico dei B.- C.: v. pag. 17, p.p.), è agevole osservare che il teste non ha riferito di mere circostanze apprese dai detti del congiuntola di obiettivi comportamenti del medesimo, costituiti dalle ripetute richieste di aiuto economico rivolte a lui ed altri parenti,di per sè inequivocamente denotanti un movente, che anche in mancanza di espresse giustificazioni fornite agli interpellati, ragionevolmente e secondo l’id quod plerumque accidit, altro non avrebbe potuto essere che quello di reperire i mezzi per far fronte ad impellenti esigenze debitorie; sicchè non hanno errato i giudici di merito a ritenere provato anche da tale testimonianza lo stato di bisogno in questione.

Il ricorso va, in definitiva, respinto.

Le spese, infine, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso,in favore dei resistenti, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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