Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23279 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanna M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27690-2014 proposto da:

EDILSVILUPPO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DUE

MACELLI 66, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CERASI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO SUTTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1009/2014 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate di Lucca in data 24 maggio 2006 ha notificato alla Edilsviluppo s.r.l. tre avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per l’anno 2002, negando la deducibilità dei costi sostenuti dalla società per due diverse operazioni;

2. la CTP ha parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso i suddetti avvisi, affermando la deducibilità dei costi relativi a una sola delle operazioni indicate;

3. la Commissione tributaria regionale della Toscana, investita da entrambe le parti parzialmente soccombenti in primo grado, con sentenza n. 30/2008, depositata il 9 giugno 2008, ha rigettato l’appello dell’Ufficio e accolto l’appello della contribuente, affermando la deducibilità anche dei costi relativi alla seconda operazione e dunque l’illegittima del relativo accertamento;

4. tale sentenza della CTR è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate davanti alla Corte di cassazione che, con ordinanza n. 16492 del 27 luglio 2011, l’ha annullata, rimettendo la causa alla Commissione regionale della Toscana, in diversa composizione;

5. riassunto il giudizio in sede di rinvio ex art. 394 c.p.c., la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 1009/1/14, depositata il 20 maggio 2014, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e rigettato quello della contribuente;

6. la Edilsviluppo propone ricorso per cassazione avverso tale ultima sentenza;

7. il ricorso è affidato a tre motivi;

8. l’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61, art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 46 del 1992, art. 1, comma 2;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dall’inerenza, congruità e documentazione degli oneri commerciali;

3. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19;

4. il primo motivo è fondato e ha carattere assorbente;

5. si ha motivazione meramente apparente, idonea a determinare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto o, altrettanto apoditticamente, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato (v. Cass. 15/01/2009, n. 871 per la materia tributaria; più di recente v. Cass. 14/02/2020, n. 3819);

6. tale nullità può essere tuttora denunciata con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 25/09/2018, n. 22598);

7. nella specie, la sentenza impugnata è stata emessa nell’ambito di un giudizio di rinvio da precedente annullamento pronunciato da questa S.C. per vizi di motivazione;

8. secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la “potestas iudicandi” del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass. 24/10/2019, n. 27337; Cass. 07/08/2014, n. 17790);

9. nell’ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, dunque, il giudice del rinvio, essendo chiamato a una rivalutazione dei fatti già accertati, con facoltà di indagarne di nuovi, si ritrova nella medesima posizione del giudice di merito la cui sentenza è stata annullata;

10. in tale posizione, egli è tenuto anche agli stessi obblighi di motivazione che gravavano sul giudice della sentenza annullata, non potendo far semplicemente discendere l’accoglimento o il rigetto delle domande a lui proposte dalle carenze evidenziate nel provvedimento di cassazione, dovendo al contrario adeguatamente spiegare, nel solco tracciato dalla sentenza di annullamento, ma attraverso una nuova autonoma valutazione di fatto, le ragioni che portano all’accoglimento o al rigetto dell’originaria pretesa;

11. nella specie, l’originario accertamento dell’Ufficio riguardava la (in)deducibilità di due diverse tipologie di costi sostenuti dalla Edilsviluppo, l’una afferente alle fatture emesse dalle società Royalfin e Finedil, l’altra riguardante la fattura emessa dalla società Tecnoconsulenze;

12. rispetto alla deducibilità dei costi sostenuti per la prestazione resa dalle società Royalfin e Finedil, l’ordinanza della Corte di cassazione n. 16492 del 2011 rimproverava al giudice d’appello di aver trascurato plurimi aspetti emersi nel corso del giudizio di merito, vale a dire: l’assenza dei contratti conclusi con la committente, l’esistenza di un collegamento societario tra la Edilsviluppo e le due società Royalfin e Finedil, la sussistenza di perdite di esercizio in capo a queste due ultime società;

13. rispetto alla deducibilità dei costi sostenuti per la prestazione resa dalla Tecnoconsulenze, il profilo che il primo giudice d’appello avrebbe trascurato era unicamente quello relativo alla sproporzione del corrispettivo ad essa pagato dalla Edilsviluppo;

14. la sentenza oggi impugnata, dopo aver ripercorso in dettaglio lo svolgimento del processo nelle sua varie fasi, ha poi motivato l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio e il rigetto di quello della contribuente sulla base di questa unica frase: “in verità la sentenza della Corte evidenzia un insieme organico di elementi che in processo fondato sul “più probabile che non” inducono a ritenere la strumentalità delle fatture contestate inerenti a servizi che si affermano provenienti da società controllate dalla contribuente stessa”;

15. la CTR ha dunque utilizzato la questione del collegamento societario per affermare la legittimità di entrambi gli accertamenti, quando in realtà un simile problema si poneva unicamente per i rapporti della Edilsviluppo con Royalfin e Finedil (peraltro in senso inverso rispetto a quanto affermato dalla CTR, giacchè è la Edilsviluppo a essere partecipata e dunque controllata da tali società, non viceversa);

16. ne scaturiscono le seguenti conseguenze;

17. rispetto alla deducibilità dei costi sostenuti per la prestazione resa dalla Tecnoconsulenze il profilo del collegamento societario l’unico messo specificamente in esponente dalla CTR – è irrilevante e dunque la motivazione del giudice di rinvio deve dirsi del tutto assente;

18. rispetto alla prestazione resa dalle società Royalfin e Finedil, la CTR non soltanto ha valorizzato uno solo degli indizi sui quali l’ordinanza della Corte di cassazione aveva posto l’accento come potenzialmente idoneo a smentire l’inerenza dei costi sostenuti dalla Edilsviluppo, venendo dunque meno all’indicazione dell’ordinanza di inquadrare tale aspetto nel complessivo quadro indiziario emerso nel processo, ma lo ha fatto in termini del tutto apodittici, senza spiegare le ragioni per cui il collegamento societario sarebbe di per sè idoneo a escludere l’inerenza;

19. il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa nuovamente rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese dei due giudizi di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese dei due giudizi di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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