Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23279 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. III, 09/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.L., e S.R., eredi del sig. S.A.

((OMISSIS) – (OMISSIS)) elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA PAOLO ORLANDO 111, presso lo studio dell’avvocato

GIANDOTTI MASSIMILIANO, che le rappresenta e difende unitamente agli

avvocati BATTAGLIESE GUIDO, BATTAGLIESE RAFFELE giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE ITALIANA s.c.r.l. (già Banca Popolare di Lodi

s.c.r.l.) (OMISSIS), in persona del Rag. Pi.

S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI

111, presso lo studio dell’avvocato CAMPOLO MAURIZIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato LAZZATI MARCELLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1970/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/07/2006; R.G.N.4818/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato MAURIZIO CAMPOLO per delega Avvocato MARCELLO

LAZZATI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità o

comunque rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che S.L. e S.R., dichiarandosi eredi di S.A., ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1970/06 del 22.7.06 della Corte di appello di Milano, con cui è stato rigettato l’appello del loro dante causa avverso la reiezione della sua opposizione all’esecuzione immobiliare in suo danno intrapresa dalla Banca Popolare di Lodi SCRL, articolata sulla dedotta sopravvenienza di una transazione novativa, nonchè sull’estinzione del debito per i pagamenti intercorsi e sull’illiceità del saggio degli interessi, benchè previsto da decreto ingiuntivo definitivo;

1.2. che, depositato dalla Banca Popolare Italiana scrl – quale succeditrice della Banca Popolare di Lodi scrl – controricorso con contestazione nel merito del gravame avversario, il solo difensore di questa prende parte alla discussione orale alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011;

1.3. che le ricorrenti formulano tre motivi:

1.3.1. con un primo, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 lamentando violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e 1230 c.c. e segg. e art. 1976 cod. civ., dinanzi all’efficacia novativa dell’accordo intercorso: concludendolo con un quesito di diritto;

1.3.2. con un secondo, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 dolendosi di un vizio di motivazione circa la ritenuta risoluzione dell’accordo transattivo pure intervenuto;

1.3.3. con un terzo, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 sostenendo al contempo violazione o falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione in ordine all’esclusione di effetti dell’usurarietà del tasso, benchè recato da provvedimento coperto da giudicato: concludendo con un quesito sulla sola questione di diritto;

1.4. che il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2. Deve a questo punto considerarsi in diritto:

2.1. che il ricorso non rispetta il principio di autosufficienza e di adeguata esposizione dello svolgimento del processo:

2.1.1. in quanto non da conto delle complesse circostanze di fatto in cui si sono avuti sia il conseguimento del titolo esecutivo azionato, sia lo sviluppo del giudizio di merito, limitandosi a riportare la sommaria descrizione dello svolgimento del processo della qui gravata sentenza;

2.1.2. in quanto non sono riportate, nel loro tenore testuale: nè le lettere od altre dichiarazioni negoziali cui le ricorrenti attribuiscono valore di transazione novativa, non bastando, per giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata, il richiamo alle medesime (contenuto, nel ricorso per cassazione, a pag. 4 con riferimento ai docc. nn. 4-5-6 del fascicolo di primo grado); nè i dedotti atti di offerta reale, anche in questo caso meramente richiamati (a pag. 7 del ricorso, con riferimento ai docc. nn. 7 e 8 del fascicolo di primo grado); nè i documenti da cui ricavare il preteso carattere usurario degli interessi applicati, sommariamente indicati (a pag. 9, con riferimento ai nn. da 9 ad 11 del medesimo fascicolo di primo grado);

2.1.3. così restando preclusa a questa Corte la stessa percezione degli elementi posti a fondamento del ricorso;

2.2. che comunque sussistono evidenti vizi nella formulazione dei quesiti e dei momenti di riepilogo imposti dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (norma – introdotta, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 applicabile, in virtù del comma secondo dell’art. 27 del medesimo decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima):

2.2.1. in quanto il quesito a conclusione del primo motivo: da un lato, non è pertinente alla fattispecie, non facendosi carico di prospettare la volontà novativa indispensabile perchè possa configurarsi la transazione prefigurata (sull’indispensabilità della pertinenza, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347; Cass. 4 gennaio 2011, n. 80); d’altro lato, perchè non da conto della regola di diritto male applicata e delle conseguenze dell’eventuale accoglimento della diversa regola ritenuta esatta: e dovendo invece ogni quesito di diritto compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);

2.2.2. in quanto a conclusione del secondo motivo manca del tutto il separato ed autonomo momento di riepilogo o di sintesi, con le caratteristiche necessarie (su cui, per tutte, v.: Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27 680);

2.2.3. in quanto a conclusione del terzo motivo: da un lato, manca il momento di sintesi o riepilogo per la parte riferita a vizio di motivazione (essendo a tutto concedere ammessa la congiunta prospettazione dei due motivi, ma a condizione della formulazione di due distinti quesiti, riferibili all’uno ed all’altro); dall’altro lato, il quesito di diritto non da conto della peculiarità della fattispecie e ad essa quindi non è pertinente, atteso il troppo generico riferimento ad un prezzo di reato non definito ed all’estensione dell’efficacia del titolo esecutivo).

3. Pertanto, per le plurime ragioni suindicate, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti, tra loro in solido per l’identità della posizione processuali, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna S.L. e S.R., tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Banca Popolare Italiana scrl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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