Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23279 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.05/10/2017),  n. 23279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8766/2015 proposto da:

TECNOENERGIA s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Marrana 72, presso

lo studio dell’avv. Giovanni Cattivera, rappresentata e difesa dagli

avv.ti Luigi e Pasquale Santaniello, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.C., elettivamente domiciliata in Roma, alla via XX

Settembre 98/E, presso lo studio dell’avv. Guido Lenza,

rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Fortunato, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONSORZIO AREA per lo SVILUPPO INDUSTRIALE (ASI) di Salerno, in

persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in Roma

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avv. Cesare Napoli, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 49/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

pubblicata il 18/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Presidente Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Tecnoenergia s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno del 18.1.015 che, in accoglimento dell’opposizione alla stima proposta da R.C., ha determinato in una somma maggiore di quella offertale l’indennità dovuta dal Consorzio ASI della provincia per l’esproprio di un terreno di sua proprietà, assegnato alla società ricorrente (convenuta in giudizio quale litisconsorte necessaria, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 3).

R.C. ha resistito con controricorso.

Anche il Consorzio ASI ha depositato controricorso, adesivo al ricorso principale e contenente un autonomo motivo di ricorso incidentale, ancorchè non espressamente qualificato come tale; poichè l’atto è stato spedito per la notifica il 28.4.015, mentre la sentenza è stata notificata al Consorzio il 27.1.2015, detto ricorso incidentale è tardivo.

Le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso principale, che lamenta il mancato accoglimento da parte del giudice del merito della richiesta di rinnovo della ctu, va dichiarato inammissibile, in quanto illustrato unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione, ma senza indicazione del fatto storico decisivo, oggetto di contraddittorio fra le parti ed evincibile dai documenti versati in atti, che il giudice avrebbe omesso di considerare. Invero, tale fatto non può desumersi dalle contestazioni mosse da Tecnoenergia all’elaborato peritale, che si limitano a dedurre che il cm avrebbe erroneamente tenuto conto, ai fini della detenninazione del valore di mercato del bene, di valutazioni di stima provenienti dallo stesso Consorzio ASI di Salerno e dall’Agenzia del Territorio della provincia, tanto più che a tali doglianze la corte del merito ha dato risposta, motivatamente (ancorchè sinteticamente) rigettandole, nonostante fossero state illustrate dall’odierna ricorrente solo in comparsa conclusionale.

Il ricorso incidentale tardivo del Consorzio va in conseguenza dichiarato inefficace.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, a carico di Tecnoenergia (non avendo la R. svolto difese contro il Consorzio), come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale; condanna Tecnoenergia s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di Consolata R., che liquida in Euro 5.500, di cui Euro, 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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