Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23278 del 20/08/2021

Cassazione civile sez. I, 20/08/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 20/08/2021), n.23278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24294/2020 R.G. proposto da

M.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Manfio, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

e

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE DI PADOVA;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1086/20,

depositata il 15 aprile 2020;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio

2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 15 aprile 2020, la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame interposto da M.S., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza emessa 4 ottobre 2017 dal Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dall’appellante.

A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che l’appello risultava notificato e depositato il 17 marzo 2018, e quindi oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’ordinanza impugnata, letta all’udienza del 4 ottobre 2017. Ha ritenuto applicabili, in proposito, i principi in tema di procedimento sommario di cognizione, in virtù dei quali la pronuncia del provvedimento in udienza equivale alla comunicazione, reputando quindi irrilevante la successiva comunicazione del provvedimento, effettuata il 16 febbraio 2018. Ha osservato infatti che si trattava di un adempimento ulteriore, inidoneo a determinare la rimessione in termini o il differimento del termine per l’impugnazione, e proveniente peraltro da un organo amministrativo.

2. Avverso la predetta sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo. Il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. La Commissione territoriale non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/ 2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

2. Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 20087, n. 25, art. 35, degli artt. 134,176 e 702-quater c.p.c., del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, comma 9, come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 27, comma 1, sostenendo che, nel ritenere che l’ordinanza di primo grado fosse stata pubblicata mediante lettura in udienza, la Corte d’appello non ha considerato che la stessa non era stata inserita a verbale, nel quale non si dava neppure atto della lettura, ma scritta su un foglio separato, recante anche l’ordine di comunicazione alle parti. Aggiunge che dal fascicolo telematico risultava che alla data del 7 dicembre 2017 il giudizio era “riservato”, in relazione all’evento del 4 ottobre 2017, mentre il rigetto era stato annotato alla data del 16 febbraio 2018, in cui doveva pertanto ritenersi avvenuta la pubblicazione dell’ordinanza.

2.1. Il ricorso è fondato.

La natura processuale del vizio lamentato consente di procedere all’esame diretto degli atti, dal quale si evince che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, l’ordinanza di primo grado, emessa a seguito di trattazione orale, non è stata affatto pronunciata in udienza, non risultando che ne sia stata data lettura alle parti, né che il deposito abbia avuto luogo contestualmente: il verbale dell’udienza di discussione, tenutasi il 4 ottobre 2017, non reca infatti alcuna attestazione in tal senso, limitandosi a riferire, nella parte finale, che “il giudice all’esito della discussione provvede sul ricorso come da relativa ordinanza”, espressione questa piuttosto ambigua, dalla quale non può evincersi neppure che il documento contenente il testo del provvedimento esistesse materialmente e sia stato depositato immediatamente dopo la chiusura del verbale.

Non può trovare pertanto applicazione il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento al rito sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702-bis c.p.c. e ss., e richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui il termine per proporre appello contro l’ordinanza pronunciata in udienza, ai sensi dell’art. 702-ter, ed inserita nel verbale stesso, pur se non comunicata o notificata, decorre dalla data dell’udienza stessa, in coerenza con la ratio del procedimento in questione e con la disposizione dello art. 702-quater, dovendosi ritenere che la lettura in udienza equivalga alla comunicazione del provvedimento (cfr. Cass., Sez. II, 6/06/2018, n. 14478). L’art. 134 c.p.c., comma 2, e art. 176 c.p.c., comma 2, nel porre a carico del cancelliere l’obbligo di provvedere alla comunicazione delle sole ordinanze pronunciate fuori dell’udienza, stabiliscono, per quelle pronunciate in udienza, una presunzione assoluta di conoscenza (esplicitata nel solo art. 176, comma 2) a carico delle parti presenti e di quelle che avrebbero dovuto comparirvi: ai fini dell’operatività di tale presunzione, è tuttavia necessario che alle parti sia stata concessa un’effettiva possibilità di prendere conoscenza del contenuto del provvedimento, attraverso la lettura in udienza da parte del giudice o comunque l’immediato deposito del relativo documento; laddove tali adempimenti siano stati omessi, viene meno non solo l’esonero del cancelliere dall’obbligo di provvedere alla comunicazione, ma anche l’applicabilità della presunzione, con la conseguente esclusione della possibilità di far decorrere dall’udienza il termine per l’impugnazione, che dev’essere invece ancorato alla comunicazione o alla notificazione dell’ordinanza. In tal senso questa Corte si è d’altronde pronunciata ripetutamente in riferimento al regolamento di competenza proposto avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., escludendo che dall’omissione della lettura in udienza possa farsi derivare la nullità della decisione (cfr. al riguardo, anche Cass., Sez. I, 23/06/2008, n. 17028; Cass., Sez. III, 12/02/2015, n. 2736), ma affermando che in tal caso il termine per l’impugnazione non decorre fino al momento in cui ha luogo la comunicazione del provvedimento da parte del cancelliere (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2007, n. 18743; Cass., Sez. II, 2/09/2004, n. 17665).

3. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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