Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23278 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 18/09/2019), n.23278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1853-2019 proposto da:

P.G., in proprio e nella qualità di genitore esercente

la responsabilità genitoriale sul figlio minore Virgili Andrea,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata edifesa

dall’avvocato MIRAGLIA FRANCESCO;

– controricorrente –

contro

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VIRGILI PAOLO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 499/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositato il 07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale per i Minorenni di Bologna disponeva il collocamento del minore V.A., nato il (OMISSIS), al padre Virgili Franco, così modificando il pregresso regime, che in costanza di affido del minore ai servizi Sociale, era collocato presso la madre Pelizzoni Giuliana. La Corte d’Appello di Bologna, adita con reclamo da quest’ultima, con decreto del 7.8.2018, confermava, in parte qua il provvedimento, considerando, per quanto qui interessa, che: a) non si era perpetrata alcuna violazione del diritto di difesa della madre, come genericamente da lei lamentato, essendo presenti nei fascicoli di parte i numerosissimi documenti prodotti dalle stessa; b) i rapporti tra i genitori erano migliorati ma il mantenimento del collocamento del minore presso il padre restava opportuno, secondo le conclusioni assunte dal CTU. Avverso il suddetto provvedimento, propone ricorso Pelizzoni Giuliana, con due motivi, ai quali il padre ha resistito con controricorso, illustrati da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rilevata, preliminarmente, l’inammissibilità della memoria della resistente, tardivamente pervenuta in data odierna, il primo motivo, con si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte pronunciato sul motivo d’appello volto alla declaratoria d’illegittimità del decreto per violazione del diritto di difesa, è inammissibile per la sua genericità.

1.1. La Corte territoriale, come si è esposto in narrativa, non si è limitata a considerare che i numerosi documenti delle parti erano regolarmente inseriti nei rispettivi fascicoli, ma ha aggiunto che la lamentata violazione del diritto di difesa era stata genericamente dedotta. Ed altrettanto generica è la censura, in quanto la ricorrente omette di censurare tale affermazione, ed, anche in questa sede, omette di specificare in cosa sia consistita la supposta violazione del suo diritto di difesa.

2. Col secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. per la mancata valutazione delle prove offerte. La decisione di collocare il minore presso il padre, lamenta la ricorrente, costituisce frutto “di errori, errata e mancata valutazione delle prove fornite dalla qui ricorrente”, non essendo stato tenuto nel dovuto conto l’atteggiamento del padre con i suoi atti violenti e contrari alla salute ed al benessere del figlio, nè, per contro, le buone capacità accuditive di essa ricorrente.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile. Esso è, all’evidenza volto al riesame del materiale probatorio, e cioè richiede un’indagine di merito che esula, com’è noto, dalle prerogative di questa Corte di legittimità. 2.2. Per completezza, va aggiunto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18892 del 2016 e massime ivi richiamate), la deduzione in sede di ricorso per cassazione della violazione dell’art. 116 c.p.c. -a mente del quale cui il giudice deve valutare le prove secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti-è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Trattandosi di processo esente, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna alle spese che si liquidano in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre ad accessori, come per legge. Dispone che, in caso di diffusione del presente del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA